Modificazione alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 42, concernente: "Disciplina per la formazione degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari" ed abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 17.

Numero della legge: 20
Data: 5 aprile 1988
Numero BUR: 11
Data BUR: 20/04/1988

L.R. 05 Aprile 1988, n. 20
Modificazione alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 42, concernente: "Disciplina per la formazione degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari" ed abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 17.

(Pubblicata nel B.U. 20 aprile 1988, n. 11)


Art. 1

1. L' articolo 10 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 42, cosi' come modificato dalla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 17, e' sostituito dal seguente:

<< Art. 10.
(Norme transitorie)

1. In via straordinaria e non oltre la data del 30 dicembre 1989 e' consentito l' esercizio dell' attivita' degli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari ai soggetti che, pur non avendo conseguito l' attestato ai sensi della presente legge:
a) abbiano conseguito un attestato al termine di un corso di formazione per assistenti domiciliari che sia stato autorizzato o riconosciuto dalla Regione prima della data di entrata in vigore della presente legge;
b) abbiano effettivamente svolto alla data del 30 giugno 1987, per almeno sei mesi continuativi tale attivita' per conto di pubbliche amministrazioni, anche in rapporto convenzionale, ovvero per conto di istituzioni e/ o associazioni private operanti nel campo dell' assistenza sociale e sanitaria sulla base di apposita convenzione con le stesse pubbliche amministrazioni.

2. Per proseguire l' attivita' di assistente domiciliare e dei servizi tutelari dopo la data del 30 dicembre 1989, i soggetti che rientrano nelle condizioni di cui al precedente comma, devono essere in possesso dell' attestato di cui all' articolo 7, secondo comma, della presente legge da conseguirsi con le seguenti modalita':
a) i soggetti di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo sono ammessi direttamente all' esame finale previsto nel primo comma del citato articolo 7;
b) i soggetti di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo sono ammessi all' esame finale previsto dal primo comma del citato articolo 7 previa frequenza ad un corso, autorizzato dalla Regione, limitato alla parte teorica cosi' come disciplinato dalla lettera " A" del programma allegato alla presente legge regionale >>.


Art. 2

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.