(Pubblicata nel B.U. 20 novembre 1997, n. 32, S.O. n. 2)
Art. 1
(Oggetto)
1. La Giunta regionale del Lazio e' autorizzata a concedere al Comune che la Giunta stessa indica, sentita la competente Commissione consiliare, un contributo finalizzato all'acquisto della collezione di bambole di Maria Paola Salvini ed alla realizzazione di un museo di bambole.
Art. 2
(Procedure)
1. Il Comune beneficiario del contributo di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa propria deliberazione, fa pervenire al Presidente della Giunta regionale richiesta del contributo di cui all'articolo 1, corredata di uno schema di convenzione di cessione della collezione di bambole di Maria Paola Salvini dal soggetto proprietario al Comune con la specificazione del prezzo pattuito e da un programma concernente la realizzazione del museo e la conseguente valorizzazione della collezione.
Art. 3
(Modalita' di concessione)
1. La Giunta regionale, a seguito di richiesta del Comune beneficiario del contributo di cui all'articolo 1 e su proposta del Presidente, con propria deliberazione concede il contributo nei limiti dello stanziamento di bilancio.
2. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalita' di concessione del contributo di cui al comma 1, e di rendicontazione.
3. Il contributo e' revocato se l'iniziativa finanziaria non e' realizzata o non e' svolta in conformita' alle modalita' stabilite, nonche' in caso di mancata o incompleta rendicontazione.
Art. 4
(Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge viene istituito il capitolo n.44231 del bilancio 1997 denominato: "Contributo per l'acquisto della collezione Salvini e per la realizzazione di un museo delle bambole" con lo stanziamento di lire 100 milioni.
2. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede con riduzione di pari importo del capitolo n. 19001, lettera b), elenco 4, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio in corso.
|