Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 settembre 1978, n. 65: " Interventi finanziari a favore di imprese artigiane ".

Numero della legge: 98
Data: 18 dicembre 1979
Numero BUR: 1
Data BUR: 10/01/1980

L.R. 18 Dicembre 1979, n. 98
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 settembre 1978, n. 65: " Interventi finanziari a favore di imprese artigiane ".




Art. 1

All' art. 4 del Titolo I della legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, di seguito al punto d) e' inserito il seguente punto:
" e) le imprese singole o associate che effettuino investimenti strettamente finalizzati ad adeguare i propri laboratori per l' abbattimento dei tassi delle sostanze inquinanti contenute nelle acque di lavorazione, secondo quanto prescritto dal Titolo IV della legge 10 maggio 1976, n. 319 ".


Art. 2

All' art. 8 del Titolo II della legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, di seguito al punto d) e' inserito il seguente punto:
" e) le imprese singole o associate che effettuino investimenti strettamente finalizzati ad adeguare i propri laboratori per l' abbattimento dei tassi delle sostanze inquinanti contenute nelle acque di lavorazione, secondo quanto prescritto dal Titolo IV della legge 10 maggio 1976, n. 319 ".



Art. 3

Il primo comma dell' art. 9 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, e' sostituito dal seguente:

" I contributi in conto capitale sono stabiliti nella misura del trenta per cento con un massimo di lire 30.000.000 per i consorzi tra imprese di cui al punto a) del precedente art. 8, nella misura del quindici per cento con un massimo di L. 9.000.000 per le imprese di cui ai punti b), c), d) dello stesso art. 8 e nella misura del trenta per cento con un massimo di L. 9.000.000 per le imprese di cui al punto e) dello stesso art. 8 ".


Art. 4

Dopo l' art. 19 del Titolo IV della legge regionale del 27 settembre 1978, n. 65, e' inserito il seguente articolo:

" Art. 19- bis

Le imprese artigiane localizzate in zone colpite da terremoto e che abbiano subito danni a seguito dei fenomeni sismici, sono ammesse a godere dei benefici di cui al Titolo I, II e III della legge n. 65 del 27 settembre 1978.
Sono ammesse a godere degli stessi benefici le imprese artigiane danneggiate da eventi naturali localizzate in territori per i quali venga emesso il decreto governativo che delimita le zone colpite da calamita' naturali ".


Art. 5


Alle esigenze derivanti dall' applicazione della presente legge si fara' fronte con i fondi gia' stanziati nel capitolo n. 103.555 nel bilancio di previsione per l' esercizio 1979.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.