Intervento straordinario regionale nel Comune di Pomezia in occasione del 50o anniversario della fondazione della citta'.

Numero della legge: 19
Data: 20 marzo 1989
Numero BUR: 10
Data BUR: 10/04/1989

L.R. 20 Marzo 1989, n. 19
Intervento straordinario regionale nel Comune di Pomezia in occasione del 50o anniversario della fondazione della citta'.

(Pubblicato nel B.U. 10 aprile 1989, n. 10)


Art. 1

1. La Regione per la celebrazione del cinquantenario della fondazione della citta' di Pomezia, interviene per realizzare, nell' anno 1988, un programma di iniziative volta a sviluppare forme di informazione, del periodo storico della bonifica, della industrializzazione del territorio, nonche' della ricerca archeologica dell' antica citta' di Lavinium.

2. Gli interventi di cui al comma precedente comprendono:
a) il recupero di un immobile da destinare a museo virgiliano;
b) ristampa di atti o volumi riferiti alla storia della bonifica pontina;
c) convegni e dibattiti sulla evoluzione storica, economica, sociale del territorio comunale di Pomezia;
d) pubblicazione di cataloghi e volumi che contribuiscono ad una migliore conoscenza dei diversi aspetti della storia e della vita del territorio;
e) mostre, convegni, seminari;
f) istituzione di borse di studio per giovani, studenti e laureati, per contribuire all' approfondimento delle conoscenze delle realta' comunali

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, approva con propria deliberazione il programma nell' ambito di una previsione complessiva di spesa di L. 250.000.000

4. Da' mandato all' assessore agli enti locali e all' assessore alla cultura di coordinare le iniziative per l' attuazione del programma di cui al secondo comma del presente articolo.


Art. 2

1. La Regione interviene con il contributo di cui al precedente articolo 1 per le attivita' comprese in un programma la cui proposta e' formulata dall' amministrazione comunale di Pomezia.

2. Detta proposta di programma deve essere riferita alle iniziative indicate nel precedente articolo 1.


Art. 3

1. La Giunta regionale approva il programma formulato dall' amministrazione comunale di Pomezia previa verifica di rispondenza del programma stesso alle finalita' ed ai contenuti della presente legge.

2. Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale determina la quota a carico della Regione, assumendo il relativo impegno accreditando a favore del comune il 70% della quota regionale.

3. La somma residua, pari all' ulteriore 30% della quota a carico della Regione, e' erogata a saldo, previa presentazione del conto consuntivo approvato dal consiglio comunale.


Art. 4

1. All' onere previsto per l' anno 1989 per gli interventi indicati al precedente articolo 1 si fa fronte con lo stanziamento di L. 250.000.000 che si iscrive in termini di competenza sul capitolo di nuova istituzione n. 26199 " Spese per l' attuazione di interventi straordinari della Regione per la celebrazione del cinquantesimo della Fondazione di Pomezia".

2. Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si provvede ai sensi del quarto e quinto comma dell' articolo 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 con lo stanziamento accantonato nel fondo globale dell' anno 1988, capitolo n. 29821, elenco n. 4, lettera g).

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.