L.R. 26 Gennaio 1977, n. 12 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 1974, n. 41. Intervento regionale in materia di opere e lavori pubblici d' interesse degli enti locali.
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TITOLO I Programmazione e finanziamento Art. 1 Per consentire la realizzazione di opere pubbliche e lavori di interesse dei comuni, delle province, delle comunita' montane, di altri enti locali e dei loro consorzi nonche' delle altre opere e lavori previsti dalle leggi regionali 17 settembre 1974, n. 47 e 11 giugno 1975, n. 66, la Regione formula programmi organici pluriennali di interventi finanziari da attuare mediante la concessione di contributi in unica soluzione od in annualita'. I programmi, predisposti in conformita' alle disposizioni della presente legge, sono approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell' art. 6 dello statuto della Regione, su proposta della Giunta regionale. Art. 2 Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, procede preliminarmente alla ripartizione territoriale degli interventi finanziari destinati alle opere ed ai lavori indicati al primo comma del precedente art. 1, in relazione particolarmente alle finalita' ed agli obiettivi di sviluppo delle varie aree territoriali. Della ripartizione e' data immediata comunicazione agli enti di cui al successivo comma. Le amministrazioni provinciali, tenendo conto degli ambiti territoriali dei comprensori, predispongono le proposte di programma nei limiti delle disponibilita' risultanti dalla suddetta ripartizione, indicando, fra l' altro, la natura dell' opera, il tipo di lavoro, il costo, la localizzazione ed ogni altro utile elemento, nonche' tenendo conto degli interventi che gli enti obbligati eseguono con fondi propri. Allorche' saranno costituiti i consorzi di gestione dei comprensori economico - urbanistici di cui alla legge regionale 12 giugno 1975, n. 71, la Regione definira' i compiti dei consorzi stessi in ordine alla formazione dei programmi di opere pubbliche. Le proposte di programma, formulate sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali devono pervenire al competente assessorato della Giunta regionale entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo. La specificazione del programma di opere pubbliche e' approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. Art. 3 Gli uffici del Genio civile e gli altri uffici periferici e locali della Regione prestano la loro assistenza e collaborazione ai consorzi di gestione dei comprensori economico - urbanistici o alle amministrazioni provinciali in ordine agli adempimenti di predisposizione delle proposte di programma di cui al precedente art. 2 per cio' che concerne particolarmente l' accertamento e la verifica tecnico - economica nonche' la fattibilita' ed i tempi di attuazione delle opere e dei lavori. Art. 4 In sede di prima applicazione della presente legge e in attesa del programma regionale di sviluppo e del bilancio pluriennale previsti dalla legge 19 maggio 1976, n. 335, al fine di consentire l' avvio delle complesse operazioni preliminari per l' esecuzione delle opere e lavori di cui alla presente legge, la Regione e' autorizzata a predisporre un primo programma generale di interventi con una previsione complessiva di investimenti pari a L. 100 miliardi. Il programma suddetto sara' attuato gradualmente sulla base e nei limiti delle somme che a tal fine saranno stanziate annualmente sui bilanci regionali tenuto conto dell' appaltabilita' degli interventi programmati. Alla quantificazione della spesa derivante dall' applicazione della presente legge si provvedera' in sede di formazione del bilancio annuale. Art. 5 I contributi finanziari regionali di cui al precedente art. 1 sono concessi nei casi, secondo le modalita' e nelle misure previste dalle vigenti disposizioni di legge, salvo quanto disposto dalla presente legge. Art. 6 La misura del contributo in annualita' di cui al primo comma dell' art. 2 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 47, puo' essere elevata fino al sette per cento ove si tratti di opere da eseguire con mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e fino all' otto per cento negli altri casi. Per le opere da realizzare in aree di intervento ritenute prioritarie in relazione alle finalita' di riequilibrio territoriale e socio - economico nonche' per le opere di rilevante dimensione ed impegno riguardanti particolarmente il settore igienico - sanitario come individuate dal Consiglio regionale in sede di approvazione dei programmi, il contributo regionale puo' essere concesso fino alla misura del cento per cento della spesa occorrente ovvero fino a quella necessaria al totale ammortamento dei mutui compresi gli oneri per spese ed interessi. La disposizione di cui al secondo comma dell' art. 2 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 47, si applica anche nei confronti dei consorzi il cui territorio almeno in prevalenza e' classificato montano e costituiti tra comuni in maggioranza con bilancio deficitario. Il contributo in annualita' e' concesso per la durata corrispondente a quella necessaria per l' ammortamento del mutuo che verra' all' uopo contratto dall' ente interessato e comunque per un periodo non superiore ai trentacinque anni. Rimane fermo quanto stabilito nel terzo comma dell' art. 3 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 66. Art. 7 I contributi di cui al precedente art. 1 possono essere concessi anche per l' esecuzione di lavori di sistemazione, adattamento, demolizione, ristrutturazione e ampliamento di immobili di proprieta' dei comuni, province, comunita' montane e loro consorzi da adibire a sedi di propri uffici e di servizi pubblici e sociali. Il contributo puo' riguardare altresi' la spesa occorrente per l' espropriazione degli immobili suscettibili della destinazione indicata al precedente comma. Il contributo suddetto e' concesso nella misura del cento per cento o in quella occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi, qualora i suddetti immobili ricadano nel centro storico e siano d' interesse storico, artistico, archeologico o monumentale, o comunque compresi nel censimento previsto alla lettera a) dell' art. 8 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 76. Art. 8 Al fine di agevolare l' accesso al credito da parte degli enti locali e di accelerare l' esecuzione delle opere pubbliche, la Regione promuove e realizza le intese piu' opportune con gli istituti di credito in relazione all' attuazione del programma pluriennale di cui al precedente art. 1. TITOLO II Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 1974, n. 41 Art. 9 L' art. 5 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41, e' cosi' sostituito: Per agevolare l' esecuzione di opere pubbliche ammesse a contributo, concorso o sussidio regionale, il Presidente della Giunta regionale o l' assessore ai lavori pubblici all' uopo delegato, su richiesta motivata dell' ente puo' disporre, sentita la competente commissione consiliare, che gli uffici dell' amministrazione regionale provvedano agli adempimenti relativi alla realizzazione dell' opera oppure alla sola progettazione od esecuzione della stessa. Rimane ferma la competenza degli enti di cui al precedente comma, a deliberare l' opera, ad approvare il relativo progetto, nonche' l' eventuale contrazione del mutuo. Qualora l' intervento regionale sia richiesto anche per la fase dell' esecuzione, l' opera e' consegnata all' ente richiedente, in via provvisoria, con il verbale di ultimazione dei lavori, e, in via definitiva con l' atto di collaudo; a tal fine un rappresentante dell' ente interessato partecipa alle relative operazioni. Art. 10 Il contributo o concorso regionale integrativo sulla maggiore spesa di cui al secondo comma dell' art. 10 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41, puo' essere concesso entro il limite di aumento del trenta per cento della spesa inizialmente ammessa in relazione alle gare con offerta in aumento espletate entro novanta giorni da quelle andate deserte o dall' entrata in vigore della presente legge e comunque indette non oltre il 30 giugno 1977. Il termine previsto al primo comma dell' art. 5 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 61, e' prorogato al 30 giugno 1977. Il termine previsto dal terzo comma dell' art. 10 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41, e' prorogato al 31 marzo 1977. L' integrazione finanziaria regionale sulla maggiore spesa e' disposta dal Presidente della Giunta regionale o dall' assessore competente all' uopo delegato. Agli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo si fara' fronte ai sensi del primo comma dell' art. 16 della succitata legge n. 41. Art. 11 Il primo comma dell' art. 11 della legge 17 agosto 1974, n. 41, e' cosi' sostituito: Per le opere ammesse a contributo in capitale in unica soluzione le somme relative al finanziamento regionale sono messe a disposizione dell' ente interessato, a presentazione del verbale di consegna dei lavori, nella misura del cinquanta per cento dell' importo complessivamente previsto al netto del ribasso d' asta; per un ulteriore quaranta per cento a presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del sessanta per cento dei lavori; il residuo dieci per cento o il minor importo necessario a presentazione del certificato di collaudo debitamente approvato. Art. 12 Il primo comma dell' art. 13 della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41, e' sostituito dal seguente: I comuni, le amministrazioni provinciali, le comunita' montane ed i loro consorzi, per le opere di loro competenza, nonche' i comuni per le opere dei soggetti anche non territoriali e per la formazione ed attuazione dei piani di zona dell' edilizia economica e popolare, sono delegati ad adottare i provvedimenti autorizzatori dell' accesso agli immobili sia per l' esecuzione di misure e rilievi sia per la redazione di stati di consistenza, nonche' i provvedimenti di nomina di tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra, da scegliersi anche tra i dipendenti dell' amministrazione che conferisce l' incarico e con le modalita' atte a garantire l' imparzialita' dell' opera prestata. Art. 13 Il Presidente della Giunta regionale, in esecuzione del disposto del secondo e quarto comma dell' art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, autorizza il pagamento della indennita' di cui all' art. 17 della stessa legge su istanza dei conduttori dei fondi, assoggettati ad espropriazione, od ordina lo svincolo della medesima indennita', depositata nella Cassa depositi e prestiti previa produzione di titolo valido a dimostrare la legittimita' dello status vantato. Qualora i soggetti, interessati al pagamento o allo svincolo della indennita', non siano in grado di fornire il mezzo di prova di cui al comma precedente potranno sostitutivamente produrre gli atti appresso indicati, sempre che non ricorra il caso in cui la legge preveda espressamente per particolari tipi di conduzione la formalita' dell' atto pubblico o della scrittura privata autenticata: a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla titolarita' del diritto vantato dal conduttore, se la somma da corrispondere non sia superiore a lire 100.000; b) atto notorio che attesti la titolarita' del diritto vantato dal conduttore, atto di malleveria o altra idonea garanzia da prestarsi in vista di eventuali diritti di terzi che possano essere fatti valere fino alla scadenza del termine di impugnativa del decreto di esproprio, qualora la somma da corrispondere sia superiore a L. 100.000. Art. 14 Le disposizioni procedurali di cui alla legge regionale 17 agosto 1974, n. 41, cosi' come modificate e integrate dalla presente legge, si applicano anche per la definizione dei procedimenti amministrativi di cui all' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 trasferita alla competenza regionale dall' art. 17 del decreto - legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492. Art. 15 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Data a Roma, addi' 26 gennaio 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 24 gennaio 1977. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |