L.R. 04 Giugno 1985, n. 88 |
Interpretazione autentica dell' articolo 9, primo comma, della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93.
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(Pubblicata nel B.U. 20 giugno 1985, n. 17) ARTICOLO UNICO Il primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93, va interpretato nel senso che la composizione del comitato di gestione deve essere modificata in termini numerici soltanto ed esclusivamente in coincidenza del rinnovo dei consigli comunali dei comuni facenti parte della medesima unita' sanitaria locale ed in relazione alla popolazione riferita agli ultimi dati ufficiali ISTAT (istituto centrale di statistica) dell' anno in cui tali rinnovi vengono effettuati. Qualora il rinnovo dei consigli comunali dei comuni appartenenti ad una unita' sanitaria locale non si svolga nello stesso periodo di tempo, la composizione del comitato di gestione verra' aggiornata dal punto di vista numerico quando il numero dei membri da sostituire in seno al comitato stesso sia superiore alla meta' dei componenti, situazione che comporta conseguentemente il rinnovo globale dell' organo ai sensi dell' articolo 9, sesto comma, della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |