Bilancio di previsione della Regione Lazio per l' annofinanziario 1989.

Numero della legge: 40
Data: 15 giugno 1989
Numero BUR: 17
Data BUR: 24/06/1989

L.R. 15 Giugno 1989, n. 40
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l' annofinanziario 1989.

(Pubblicata nel B.U. 24 giugno 1989, n. 17, S.O. n. 2)


Art. 1

1. Il totale generale delle entrate della Regione Lazio 1989 e' approvato in L. 11.989.225.000.000 in termini di competenza ed in L. 13.120.137.980.000 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l' accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione Lazio delle somme dei proventi dovuti per l' anno finanziario 1989, sulla base dello stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella << A >>).


Art. 2

1. Il totale generale delle spese della Regione Lazio per l' anno finanziario 1989 e' approvato in L. 11.989.225.000.000 in termini di competenza ed il L. 13.120.137.980.000 in termini di cassa.

2. E' autorizzato secondo le leggi in vigore, l' impegno ed il pagamento delle spese della Regione Lazio, per l' anno finanziario 1989, in conformita' dei dati di competenza e di cassa di cui all' annesso stato di previsione (tabella << B >>).

3. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Lazio per l' anno finanziario 1989.


Art. 3

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione Lazio per l' arco di tempo relativo agli anni 1989/ 1991.


Art. 4

1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:
a) elenco n. 1, concernente i capitoli, afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi, in conformita' alla vigente legislazione, integrazioni di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie;
b) elenco n. 2, concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
c) elenco n. 3, concernente le garanzie prestate dalla Regione Lazio ai sensi dell' articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15;
d) elenco n. 4, concernente i provvedimenti legislativi che si intendono finanziarie con i fondi globali iscritti.

2. Per la copertura finanziaria di interventi finalizzati alla ripresa della produzione, dell' occupazione nel Lazio, iscritti nei capitoli di spesa di cui all' elenco n. 5, allegato alla presente legge, la Regione Lazio e' autorizzata per l' anno 1989, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di L. 1.397.042.000.000.

3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 13% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di trentacinque anni e minima di dieci anni.

4. Nel caso in cui in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al secondo comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al precedente quarto comma, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, gli adeguamenti relativi all' entita' degli stanziamenti annui, alla diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con la legge di bilancio ai sensi dell' articolo 22 della legge 29 maggio 1976, n. 335.


Art. 5

1. I capitoli di spesa numeri 15340, 15341, 15342, 15343, 27207 e 27208 sono soppressi e i relativi impegni assunti negli anni 1989 e precedenti sono trasferiti rispettivamente ai corrispondenti capitoli numeri 27205, 27601, 27602, 27606, 27205 e 27200.


Art. 6

1. Sono confermate per l' anno 1989, le disposizioni contenute nell' articolo 5 della legge regionale n. 31 del 25 maggio 1987 e nell' articolo 10 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 58.


Tabella "A" e "B" ed elenchi "omissis"

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.