L.R. 20 Giugno 1984, n. 31 |
Interventi relativi ad opere di edilizia per le esigenze del diritto allo studio universitario.
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(Pubblicata nel B.U. 10 luglio 1984, n. 19) Art. 1 (Finalita') La Regione Lazio, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, promuove la realizzazione di un programma di interventi per il triennio 1984- 1986, relativo ad opere di edilizia per le esigenze del diritto allo studio universitario. Art. 2 (Oggetto degli interventi) Gli interventi di cui al precedente articolo 1 concernono l' acquisto ed il riattamento o la costruzione di nuove strutture da destinare ai servizi per il diritto allo studio universitario, l' ampliamento, la ristrutturazione e l' ammodernamento di quelle esistenti, l' acquisto od il rinnovo di impianti, attrezzature ed arredamenti. Per contribuire a rendere rapidamente funzionali, nell' interesse degli studenti, i servizi delle universita' laziali di nuova istituzione e favorire una maggiore integrazione tra questi e quelli per il diritto allo studio universitario, gli interventi regionali di cui al primo comma possono riguardare anche, alle condizioni e con le modalita' stabilite negli articoli 3 e 6 della presente legge, la realizzazione di strutture da utilizzare temporaneamente per l' espletamento di attivita' didattiche, nelle more dell' acquisizione di proprie strutture da parte delle citate universita'. Art. 3 (Programma degli interventi) Il programma degli interventi di cui alla presente legge per il periodo 1985- 1986 articolato in piani annuali e' approvato dal Consiglio regionale con le modalita' di cui all' articolo 34 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14. A tal fine gli enti di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario presentano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Giunta regionale - Assessorato alla cultura - le richieste relative agli interventi specificati nel precedente articolo 2, corredate della necessaria documentazione e del preventivo di spesa particolareggiato contenente anche la quantificazione di eventuali altre forme di finanziamento. Qualora le richieste si riferiscano agli interventi di cui al precedente articolo 2, secondo comma, gli enti di gestione per i servizi del diritto allo studio universitario devono, altresi', allegare una relazione da cui risulti la segnalazione delle esigenze edilizie da parte delle universita' interessate nonche' l' assenso delle universita' stesse a servirsi delle strutture da realizzare con il finanziamento regionale ed a stipulare la convenzione prevista al successivo articolo 6. Il programma di cui al precedente primo comma deve prevedere prioritariamente interventi destinati a far fronte alle esigenze degli enti di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario e, in via subordinata, interventi richiesti da esigenze di funzionalita' delle universita' laziali di nuova istituzione. La Giunta regionale provvede, in conformita' alla deliberazione del Consiglio regionale di cui al primo comma del presente articolo, ad assegnare ai singoli enti di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario i finanziamenti previsti per gli anni 1985 e 1986, specificando gli interventi da realizzare. Lo stanziamento di L. 5.000 milioni previsto per l' esercizio finanziario 1984 e' cosi' ripartito tra i seguenti enti per il finanziamento degli interventi a fianco di ciascuno di essi indicati: 1) opera universitaria di Viterbo: a) per acquisto di immobili da destinare agli uffici ed ai servizi per il diritto allo studio universitario: L. 3.200.000.000; b) per acquisto di impianti, di attrezzature ed arredamenti per le sedi di facolta' dell' Universita' degli studi della Tuscia: L. 800.000.000; 2) opera universitaria di Cassino per acquisto di immobili da destinare agli uffici ed ai servizi per il diritto allo studio universitario: L. 1.000.000.000. La Giunta regionale provvede all' assegnazione dei finanziamenti di cui al precedente sesto comma ai singoli enti destinatari. Art. 4 (Realizzazione degli interventi) Gli interventi ammessi al finanziamento regionale sono realizzati a cura degli enti di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario assegnatari del finanziamento stesso. Per l' esecuzione delle opere si applicano, per quanto non in contrasto con le disposizioni della presente legge e della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, le norme del titolo I, capo III, della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88. Art. 5 (Erogazione dei finanziamenti) L' erogazione dei finanziamenti assegnati a norma della presente legge e' effettuata con le seguenti modalita': a) 30 per cento a presentazione di copia del contratto di appalto e del verbale di consegna dei lavori; b) ulteriore 35 per cento a presentazione dello stato di avanzamento comprovante l' esecuzione di almeno il 40 per cento dei lavori; c) saldo ad avvenuto collaudo dell' opera. Per gli acquisti di beni immobili e mobili di cui al precedente articolo 2, il finanziamento, nei limiti di quello assegnato, viene erogato fino a copertura del costo, a presentazione della deliberazione esecutiva di acquisto e della relativa documentazione. Qualora i finanziamenti riguardino la realizzazione di strutture da utilizzare temporaneamente per l' espletamento di attivita' didattiche delle universita' laziali di nuova istituzione, l' erogazione della quota a saldo di cui alla lettera c) del precedente primo comma ovvero della somma a copertura del costo di cui al precedente secondo comma e' subordinata, altresi', alla presentazione, da parte dell' ente di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario assegnatario del finanziamento stesso, della convenzione prevista dal successivo articolo 6, secondo comma. Art. 6 (Proprieta' di beni e vincolo di destinazione ) I beni immobili e mobili di cui al precedente articolo 2 acquisiti dagli enti di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario con i finanziamenti previsti dalla presente legge sono di proprieta' della Regione e sono messi a disposizione degli enti stessi con vincolo di destinazione, a norma di quanto stabilito dall' articolo 17, secondo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14. Nel caso in cui i beni immobili e mobili di cui al precedente comma siano stati acquisiti per esigenze di funzionalita' delle universita' laziali di nuova istituzione, l' ente di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario destinatario del bene dovra' altresi' stipulare apposita convenzione con l' universita' interessata per regolare le modalita' di uso, eventualmente a titolo di comodato, e la relativa durata. Nella convenzione dovra' comunque essere previsto che saranno a carico dell' universita' tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene. Qualora l' intervento regionale riguardi immobili di proprieta' dell' universita' utilizzati per l' attivita' di diritto allo studio universitario, dovra' risultare da apposita convenzione, tra l' universita' proprietaria e l' ente gestore dei servizi per il diritto allo studio universitario interessato, il relativo vincolo di destinazione in conformita' a quanto previsto nell' articolo 1 del decreto - legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642. Art. 7 (Termini) La Giunta regionale ha facolta' di revocare l' assegnazione dei finanziamenti regionali qualora entro diciotto mesi dalla data dell' assegnazione stessa non risultino ancora appaltati le opere od i lavori programmati o qualora entro un anno non risultino adottate le deliberazioni di acquisto dei beni. Le somme in tal modo rese disponibili saranno utilizzate per il finanziamento di un programma di intervento integrativo da attuarsi con la procedura di cui al precedente articolo 3. Art. 8 (Norma finanziaria) Per le finalita' di cui all' articolo 1 della presente legge e' prevista la spesa di L. 5.000 milioni per l' esercizio 1984, L. 10.000 milioni per l' esercizio 1985 e L. 10.000 milioni per l' esercizio 1986. L' onere finanziario di L. 5.000 milioni indicato al precedente comma viene iscritto per l' esercizio 1984, in termini di competenza, al capitolo n. 15336 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con la seguente denominazione: << Finanziamento interventi per potenziamento delle strutture per il diritto allo studio universitario >>. Alla copertura finanziaria dell' onere di cui al precedente primo comma si provvede con lo stanziamento di competenza iscritto al capitolo n. 25832, previa utilizzazione della partita contabile di cui alla lettera c) indicata nell' elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1984. Art. 9 (Dichiarazione d' urgenza) La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |