L.R. 09 Gennaio 1988, n. 3 |
Interventi per il ripristino di opere pubbliche e private danneggiate dai nubifragi dell' autunno 1987, verificatisi nella provincia di Viterbo.
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(Pubblicata nel B.U. 30 gennaio 1988, n. 3) TITOLO I OGGETTO DEGLI INTERVENTI Art. 1 (Finalita') 1. La Regione interviene mediante la concessione di contributi in conto capitale per il consolidamento ed il ripristino di opere pubbliche e private, ubicate nella provincia di Viterbo, che hanno subito danni a causa dei nubifragi dell' autunno 1987. 2. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze disposte dalla Regione o da altri enti pubblici per le stesse finalita'' e, in particolare, con quelle previste dall' articolo 6 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57. 3. I suddetti benefici devono comunque intendersi concessi a titolo di anticipazione o di integrazione di quelli eventualmente disposti dallo Stato per le medesime finalita'. Art. 2 (Localizzazione) 1. Gli interventi di cui al precedente articolo si attuano nei territori dei comuni individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. TITOLO II OPERE PUBBLICHE Art. 3 (Interventi urgenti) 1. La Giunta regionale provvede, con proprie deliberazioni, a definire, in relazione all' entita' dei danni accertata del competente settore decentrato dell' Amministrazione regionale opere e lavori pubblici, gli interventi urgenti di consolidamento e ripristino di opere pubbliche da effettuare nel territorio dei comuni danneggiati ed individuati con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 2 ed a determinare la misura dei relativi contributi regionali. 2. I contributi di cui al precedente comma sono erogati con le modalita' previste dall' articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88. Art. 4 (Viabilita') 1. Per favorire il ripristino della viabilita' provinciale danneggiata dall' evento calamitoso nei territori, individuati ai sensi del precedente art. 2, vengono concessi contributi alla provincia di Viterbo, nella misura stabilita dalla Giunta regionale con apposita deliberazione sulla base di puntuali accertamenti dei danni da parte del competente settore decentrato dell' Amministrazione regionale opere e lavori pubblici. 2. I contributi di cui al precedente comma sono erogati con le modalita' previste dall' art. 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88. TITOLO III PATRIMONIO EDILIZIO PRIVATO Art. 5 (Ripristino di fabbricati di proprieta' privata danneggiati ) 1. Per favorire la sollecita riutilizzazione dei fabbricati di proprieta' privata, di qualsiasi natura e destinazione, danneggiati dall' evento calamitoso, siti nei territori individuati ai sensi del precedente articolo 2, vengono concessi ai proprietari contributi in conto capitale sulla spesa occorrente per la riparazione dei fabbricati stessi. 2. Sono ammesse a contributo anche le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici nonche' i servizi igienico - sanitari. 3. Ai fini della concessione del contributo dovra' essere mantenuta la destinazione d' uso del fabbricato quale risultava alla data dell' evento calamitoso. Art. 6 (IEntita' dei danni) 1. I contributi previsti dal precedente articolo 5 sono concessi per ciascuna unita' immobiliare danneggiata, sull' ammontare della spesa occorrente risultante da apposita perizia giurata, compilata con i prezzi unitari del prezzario regionale corrente alla data del decreto di cui al precedente articolo 2, redatta da un tecnico iscritto all' albo professionale e giurata innanzi al cancelliere della pretura competente per territorio; a detto ammontare va sommata la quota IVA (imposta sul valore aggiunto) oltre un importo forfettario del 5 per cento per spese tecniche e generali. 2. Non sono ammessi aumenti percentuali rispetto ai prezzi unitari del prezzario regionale se non nei casi e con le modalita' da questo espressamente previsti. 3. I lavori previsti dalla perizia debbono portare al completo recupero dell' unita' immobiliare danneggiata. 4. Qualora la perizia non sia redatta in conformita' alle disposizioni di cui ai commi precedenti l' interessato viene escluso dai benefici della presente legge. Art. 7 (Entita' dei contributi) 1. I contributi regionali sono concessi nella misura del 50 per cento sulla spesa determinata con le modalita' indicate al precedente articolo 6. Tale spesa, compresa IVA (imposta sul valore aggiunto) e spese tecniche e generali, non potra' comunque essere superiore a lire 10 milioni per ciascun alloggio e L. 2.500.000 per ogni locale con diversa destinazione. 2. Ciascun proprietario non puo' essere ammesso a contributo per piu' di tre locali con destinazione diversa da quella di alloggio. 3. Il superamento, nelle perizie, dei massimali indicati nei precedenti commi comporta l' esclusione dai benefici previsti dal precedente articolo 5. Art. 8 (Maggiorazione della percentuale di contributo per i redditi bassi) 1. Il comune interessato, in sede di definizione della graduatoria prevista dal successivo articolo 10, puo', esclusivamente per le unita' immobiliari utilizzate ed effettivamente abitate a carattere continuativo dallo stesso proprietario residente, elevare la percentuale indicata al precedente articolo 6, primo comma, al 70 per cento della spesa occorrente ove il reddito annuo del predetto proprietario sia compreso tra lire 10 milioni e lire 12.500.000 ed al 90 per cento della spesa ove tale reddito sia inferiore a lire 10 milioni. 2. Il reddito di cui al precedente comma e' individuato come reddito familiare complessivo quale risulta dall' ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascuna componente il nucleo familiare. 3. In caso di unita' immobiliari appartenenti pro-indiviso a piu' proprietari, il reddito familiare da considerare ai fini del primo comma del presente articolo e' il piu' alto tra quelle possedute dai vari comproprietari. Art. 9 (Modalita' per concorrere alla concessione dei contributi) 1. Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dal precedente articolo 5 debbono pervenire al comune nel quale l' edificio danneggiato e' ubicato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all' art. 2 della presente legge. 2. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorieta', redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesi: a) l' esatta ubicazione e consistenza dell' unita' immobiliare per la quale si richiede il contributo; b) le generalita' di tutti i proprietari dell' unita' immobiliare stessa; c) la residenza e la composizione del nucleo familiare di ogni proprietario; d) l' utilizzazione, con riferimento alla classificazione di cui al successivo articolo 10, secondo comma, della unita' immobiliare; e) il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare del proprietario ovvero il reddito dei nuclei familiari di tutti i comproprietari, in caso di proprieta' indivisa di una unica unita' immobiliare; f) la ripartizione millesimale o concordata delle spese e l' accettazione della ripartizione stessa da parte di ogni singolo condominio, concorrente al contributo, in caso di edifici condominiali. 3. Prima dell' erogazione del contributo i beneficiari possono essere invitati a presentare la documentazione di cui alla dichiarazione sostitutiva prevista al precedente secondo comma, rilasciata ai sensi delle norme vigenti dalle competenti amministrazioni. 4. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del decreto indicato nel primo comma del presente articolo, deve pervenire allo stesso comune la perizia prevista dal precedente articolo 6, primo comma. Art. 10 (Criteri di massima per la compilazione delle graduatorie) 1. Il comune esamina le domande pervenute a norma del precedente articolo 9, effettua eventuali controlli onde accertare la regolarita' e veridicita', quindi, con deliberazione del proprio consiglio, stabilisce l' ammissibilita' delle domande stesse in relazione a quanto disposto dai precedenti articoli e ne determina una graduatoria, indicando, per i proprietari residenti, l' eventuale elevazione della percentuale di contributi previsto dal precedente articolo 8, primo comma. 2. Per la formazione della graduatoria indicata al precedente comma, devono essere tenuti presenti i seguenti criteri di priorita': a) unita' immobiliari effettivamente utilizzate a carattere continuativo, alla data dell' evento calamitoso, dagli stessi proprietari residenti; b) unita' immobiliari utilizzate a carattere continuativo, alla data dell' evento calamitoso, da locatari residenti; c) unita' immobiliari utilizzate stagionalmente; d) unita' immobiliari utilizzate saltuariamente o non utilizzate. 3. Debbono essere tenute in particolare considerazione le domande di contributo che si riferiscono ad uno stesso isolato; dette domande possono essere raggruppate ed inserite in graduatoria in corrispondenza della posizione spettante alla maggioranza delle domande stesse. Art. 11 (Concessione dei contributi) 1. La Giunta regionale ripartisce, tra i comuni individuati con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 2, le risorse finanziarie disponibili per il perseguimento delle finalita' di cui al presente titolo, in base alla entita' delle perizie presentate a corredo delle domande dichiarate ammissibili dagli stessi comuni a norma del precedente articolo 10, sentita la Commissione consiliare permanente competente. 2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale secondo le priorita' indicate nelle graduatorie di cui alle deliberazioni comunali previste nel precedente articolo 10, primo comma. 3. Per i casi previsti dal precedente articolo 10, secondo comma, lettera b), il contributo e' concesso solo in presenza di atto formale da cui risulti la prosecuzione del rapporto di locazione esistente al momento dell' evento calamitoso, salvo rinuncia del locatario. Art. 12 (Erogazione dei contributi) 1. I contributi concessi dalla Giunta regionale a norma del precedente articolo 11, sono erogati agli eventi diritto per il tramite di un funzionario del competente settore decentrato dell' Amministrazione regionale opere e lavori pubblici, allo scopo delegato a norma dell' articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, nella misura di seguito specificata: a) 40 per cento a dimostrazione di avvenuto inizio lavori, certificato da apposito idoneo verbale rilasciato dalla direzione dei lavori; b) ulteriore 50 per cento a presentazione dello stato di avanzamento emesso dalla direzione lavori al compimento del 60 per cento delle opere previste nella perizia giurata indicata nel precedente articolo 5; c) residuo 10 per cento a seguito dell' approvazione da parte della Giunta regionale, degli atti comprovanti l' avvenuta completa e regolare esecuzione delle opere previste nella suddetta perizia, vistati dal funzionario responsabile del competente settore regionale decentrato opere e lavori pubblici. 2. Il funzionario responsabile del competente settore regionale decentrato opere e lavori pubblici od un suo delegato ed i funzionari tecnici del comune competente, possono verificare in qualunque momento la regolarita' dei lavori e, qualora accertino che i lavori stessi siano stati eseguiti in difformita' da quanto risultante nella perizia giurata o comunque in maniera irregolare. devono redigere apposito verbale ed avviare le procedure di recupero totale o parziale delle somme erogate con le modalita' di cui all' articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Art. 13 (Autorizzazione sostitutiva) 1. Per le opere ammesse a contributo ai sensi del presente titolo, la concessione edilizia prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' sostituita dall' autorizzazione ad eseguire i lavori in analogia al disposto dell' articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dette opere sono altresi' esenti dalla corresponsione dei contributi di cui all' articolo 3 della citata legge n. 10 del 1977 ai sensi dell' articolo 9, lettera g), della stessa legge. Art. 14 (Esecuzione dei lavori) 1. I lavori ammessi a contributo, pena la revoca del contributo stesso, debbono comunque avere inizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente articolo 11, primo comma, e terminare entro un anno dalla stessa data. 2. I termini di cui al comma precedente possono essere erogati, su motivata istanza del comune interessato o dei singoli danneggiati, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale e su proposta dell' assessore regionale ai lavori pubblici. 3. Per gli edifici di priorita' privata e di interesse storico, artistico e monumentale, i relativi lavori debbono essere iniziati previa intesa con la competente soprintendenza. TITOLO IV NORME FINANZIARIE Art. 15 (Norme finanziarie) 1. Per gli interventi di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa di L. 2.000 milioni per l' anno finanziario 1987. 2. La spesa di cui al precedente comma viene attribuita ai seguenti capitoli di spesa che vengono istituiti nel bilancio regionale 1987 come di seguito indicati: capitolo n. 11650 << Interventi di carattere urgente per il consolidamento e ripristino di opere pubbliche site nei comuni della provincia di Viterbo e danneggiate dai nubifragi dell' autunno 1987 >> L. 1.000.000.000 capitolo n. 11651 << Contributi per il ripristino della viabilita' provinciale danneggiata dai nubifragi dell' autunno 1987 nel viterbese >> L. 500.000.000 capitolo n. 11652 << Contributi in conto capitale per gli interventi relativi al ripristino di fabbricati di proprieta' privata danneggiati dai nubifragi dell' autunno 1987 >> L. 500.000.000 3. Alla copertura finanziaria della spesa complessiva di L. 2.000 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 2985, elenco n. 4, lettera m), del bilancio di previsione per l' anno 1987. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |