L.R. 01 Febbraio 1993, n. 10 |
Modifiche ed integrazioni alla tabella "B2 allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n.36, concernente: "Strutture ed organizzazione regionale".
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(Pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1993, n. 4) Art. 1 1. Alla tabella "B" allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, le coòpetenze e l'articolazione del 37° Settore Diritto allo studio, sono cosi' sostituite: "37° Setore Diritto allo studio provvede a: a) svolgere attivita' dirette ad assicurare la fruizione del diritto allo studio in tutte le sue possibili accezioni ed articolazioni; b) sviluppare azioni di informazione a supporto dell'orientamento educativo; c) attivare l'osservatorio permanente della dispersione scolastica, dell'abbandono e dell'analfabetismo; d) svolgere le funzioni di competenza regionale in ordine alla istituzione di scuole statali, ai piani di attivita' ed alla programmazione degli istituti professionali di Stato; e) promuovere la diffusione di scambi di esperienze educative con particolare riguardo ai processi di integrazione europea; f) promuovere e coordinare l'esercizio delle funzioni delegate alle amministrazioni provinciali in materia di aggiornamento educativo e di educazione permanente e continua; g) promuovere la diffusione ed il potenziamento dell'istruzione tecnica e professionale; h) istruire gli atti per il diritto allo studio universitario per il controllo da parte della Giunta regionale. Uffici: 1) diritto allo studio per l'eta' scolare; 2) sussidi informativi per l'orientamento - osservatorio permanente; 3) sistema informativo statistico - documentazione; 4) scambi educativi - educazione permanente e continua; 5) dirittto allo studio universitario. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |