Modifiche ed integrazioni alla tabella "B2 allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n.36, concernente: "Strutture ed organizzazione regionale".

Numero della legge: 10
Data: 1 febbraio 1993
Numero BUR: 4
Data BUR: 10/02/1993

L.R. 01 Febbraio 1993, n. 10
Modifiche ed integrazioni alla tabella "B2 allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n.36, concernente: "Strutture ed organizzazione regionale".

(Pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1993, n. 4)

Art. 1

1. Alla tabella "B" allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, le coòpetenze e l'articolazione del 37° Settore Diritto allo studio, sono cosi' sostituite: "37° Setore Diritto allo studio provvede a:
a) svolgere attivita' dirette ad assicurare la fruizione del diritto allo studio in tutte le sue possibili accezioni ed articolazioni;
b) sviluppare azioni di informazione a supporto dell'orientamento educativo;
c) attivare l'osservatorio permanente della dispersione scolastica, dell'abbandono e dell'analfabetismo;
d) svolgere le funzioni di competenza regionale in ordine alla istituzione di scuole statali, ai piani di attivita' ed alla programmazione degli istituti professionali di Stato;
e) promuovere la diffusione di scambi di esperienze educative con particolare riguardo ai processi di integrazione europea;
f) promuovere e coordinare l'esercizio delle funzioni delegate alle amministrazioni provinciali in materia di aggiornamento educativo e di educazione permanente e continua;
g) promuovere la diffusione ed il potenziamento dell'istruzione tecnica e professionale;
h) istruire gli atti per il diritto allo studio universitario per il controllo da parte della Giunta regionale.

Uffici:
1) diritto allo studio per l'eta' scolare;
2) sussidi informativi per l'orientamento - osservatorio permanente;
3) sistema informativo statistico - documentazione;
4) scambi educativi - educazione permanente e continua;
5) dirittto allo studio universitario.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.