L.R. 21 Gennaio 1984, n. 6 |
Modifica della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1 e successiveintegrazioni concernente: << Norme per la coltivazionedi cave e torbiere >>.
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(Pubblicata nel B.U. 30 gennaio 1984, n. 3) Art. 1 Il quarto comma dell' articolo 23 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, modificato dall' articolo 1 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 63, e' sostituito dal seguente comma: << Il rilascio dell' autorizzazione e' subordinato al parere della Commissione consultiva regionale che deve essere espresso entro il 30 giugno 1984. Il parere si intende favorevole ove la Commissione non si esprima entro tale termine. Conseguentemente, il comune deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di ricezione del parere espresso dalla Commissione consultiva regionale e comunque non oltre trenta giorni dalla scadenza del suddetto termine del 30 giugno 1984 >>. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |