L.R. 26 Novembre 2002, n. 42 |
"Istituzione della giornata regionale per la sicurezza stradale".
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Art. 1 (Giornata regionale per la sicurezza stradale) 1. La Regione istituisce la giornata regionale per la sicurezza stradale, da celebrarsi ogni anno la prima domenica di giugno, al fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale. Art. 2 (Modalità di realizzazione) 1. In occasione della giornata regionale per la sicurezza stradale la Regione organizza manifestazioni, convegni e ogni altra iniziativa idonea a diffondere una cultura della sicurezza stradale, affidandone la realizzazione ad una associazione, senza fini di lucro, di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, scelta secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell’assessore competente in materia di trasporti e lavori pubblici, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale determina altresì le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del finanziamento, nei limiti dello stanziamento di cui all’articolo 3, dell’iniziativa di educazione, informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale da realizzarsi ai sensi del comma 1. Art. 3 (Disposizione finanziaria) 1. La spesa per l’attuazione della presente legge, quantificata in euro 258.228,34, rientra nello stanziamento previsto, nell’ambito dell’unità previsionale di base D11 del bilancio di previsione per l’esercizio 2002, al capitolo denominato “Iniziative della Regione in materia di educazione stradale e sicurezza”. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 26 novembre 2002 Storace |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |