L.R. 10 Maggio 1990, n. 42 |
Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 KV.
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(Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1990, n. 15). Art. 1 (Finalita') 1. La presente legge disciplina, ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni trasferite alla Regione in materia di opere per la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque, e di ogni altra opera accessoria, aventi tensione non superiore a 150 kV. 2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano le norme statali vigenti in materia. Art. 2 (Autorizzazioni) 1. Il Presidente della Giunta regionale o l'assessore regionale ai lavori pubblici, se delegato, sentito il comitato tecnico consultivo regionale, autorizza la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al precedente articolo e delle relative opere accessorie. 2. Il parere del comitato tecnico consultivo regionale non e' necessario qualora non siano state presentate osservazioni ed opposizioni a norma del successivo articolo 4, primo e secondo comma, o nella ipotesi che l'istante abbia accettato le condizioni imposte. 3. Il provvedimento di autorizzazione di linee da 1.000 a 30.000 volt compresi da facolta' all'istante, senza ulteriori richieste di autorizzazione, di realizzare linee anche fino a 380 Volt che si diramino dall'impianto autorizzato entro un raggio di 1000 metri, sempre che non insorgano opposizioni da parte di amministrazioni pubbliche o di privati interessati. Art. 3 (Domande) 1. Le domande di autorizzazione a costruire ed esercitare nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, nonche' a variare il tracciato di quelle esistenti, dirette all'autorita' competente ai sensi del precedente articolo 2, primo comma, debbono essere presentate all'assessorato regionale ai lavori pubblici - settore decentrato opere e lavori pubblici competente per territorio, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25.000 e relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche degli impianti. Qualora la linea interessi il territorio di due o piu' settori opere e lavori pubblici decentrati, la domanda deve essere presentata a quello nel cui territorio il tracciato della linea ha lunghezza prevalente. 2. Le imprese e gli enti non trasferiti all'E.N.E.L. (Ente nazionale per l'energia elettrica), ai sensi dell'articolo 4, numeri 6 e 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, debbono allegare alla domanda la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell'attivita' elettrica nonche' le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia. 3. Gli enti di cui all'articolo 4, numero 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, debbono allegare alla domanda il provvedimento di concessione all'esercizio di attivita' elettriche ovvero, qualora l'atto di concessione sia ancora in fase istruttoria, copia dell'istanza inoltrata all'organo competente, purche' sia stata emessa l'autorizzazione preliminare del Ministero dell'industria e commercio, di cui deve essere pure allegata copia. 4. Gli istanti sono tenuti a trasmettere copia delle domande e del piano tecnico delle opere da costruire al Ministero delle poste e telecomunicazioni (CIRCOSTEL), all'assessorato regionale per la tutela ambientale, all'assessorato regionale preposto alla liquidazione degli usi civici, all'autorita' militare ed ai comuni, nel cui territorio l'opera deve essere realizzata, per ottenere i necessari nulla osta. 5. Nelle ipotesi di cui al successivo articolo 6 gli istanti sono altresi' tenuti a trasmettere copia della domanda e del piano tecnico alle amministrazioni ed enti competenti a rilasciare i previsti nulla osta. 6. Gli istanti debbono effettuare, a loro cura e spese, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'apposito avviso di presentazione della domanda di autorizzazione, nonche' l'affissione dell'avviso stesso nell'albo pretorio dei comuni interessati, detto avviso deve contenere l'indicazione che il piano tecnico dell'opera resta depositato presso il competente settore opere e lavori pubblici decentrato e presso le segreterie comunali dei comuni interessati per il periodo di quindici giorni nonche' l'indicazione del luogo dove debbono essere presentate le osservazioni e le opposizioni di cui al successivo articolo 4. Art. 4 (Osservazioni ed opposizioni) 1. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 3, sesto comma, nel Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque vi abbia interesse puo' presentare osservazioni od opposizioni al competente settore opere e lavori pubblici decentrato. Entro i successivi trenta giorni il settore opere e lavori pubblici decentrato comunica al richiedente le osservazioni ed opposizioni pervenute e lo invita a controdedurre. 2. Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente articolo 3, quarto e quinto comma, debbono comunicare allo stesso settore opere e lavori pubblici decentrato e per conoscenza all'ente richiedente l'autorizzazione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda, le proprie determinazioni, osservazioni ed opposizioni specificando, se del caso, le condizioni alle quali ritengono che l'autorizzazione debba essere subordinata. 3. Alle eventuali condizioni ed osservazioni poste dalle amministrazioni ed enti di cui al precedente secondo comma, il richiedente l'autorizzazione presentera' le proprie controdeduzioni o la dichiarazione di accettazione delle condizioni al competente settore opere e lavori pubblici decentrato. 4. Sul merito delle osservazioni ed opposizioni nonche' sulle eventuali controdeduzioni pervenute, il settore opere e lavori pubblici decentrato riferisce in sede di relazione istruttoria. Art. 5 (Istruttoria) 1. Il settore opere e lavori pubblici decentrato entro trenta giorni dall'adempimento delle formalita' previste dai precedenti articoli 3 e 4 trasmette gli atti, muniti della propria relazione conclusiva e del parere tecnico, all'ufficio impianti elettrici presso il settore sistemi infrastrutturali dell'assessorato regionale ai lavori pubblici, per l'ulteriore corso del provvedimento autorizzativo. 2. L'assessorato regionale ai lavori pubblici, entro trenta giorni nei casi previsti dal secondo comma del precedente articolo 2 ed entro novanta giorni nei rimanenti casi, trasmette alla Giunta il provvedimento autorizzativo per la sua ratifica, dandone notizia all'istante. 3. Le spese relative agli atti d'istruttoria sono a carico dell'istante. Art. 6. (Attraversamenti ed interferenze con beni demaniali, opere pubbliche o con territori soggetti a vincoli) 1. L'esecuzione dei lavori di costruzione dei tratti di linee elettriche ed opere accessorie che attraversino o generino altri tipi di interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con beni, zone, opere ed impianti pubblici o di pubblico interesse, o quando interessino territori o immobili soggetti a vincolo archeologico, idrogeologico, paesaggistico, ambientale, minerario, o a vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, oppure quando comportino il taglio di boschi, non puo' essere autorizzata se non si siano pronunciate in merito le autorita' ed enti interessati. 2. Per le modalita' di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, il titolare dell'autorizzazione deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorita'. Art. 7 (Autorizzazioni all'inizio immediato dei lavori) 1. L'autorizzazione in via provvisoria di cui all'articolo 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e' accordata dal Presidente della Giunta regionale, o dall'assessore regionale ai lavori pubblici se delegato, osservate le prescrizioni di cui al precedente articolo 3, previo ottenimento dei nulla osta del CIRCOSTEL, delle autorita' militari, dell'assessorato regionale per la tutela ambientale, assessorato regionale preposto alla liquidazione degli usi civici, e dei comuni interessati. 2. Nelle ipotesi contemplate dal precedente articolo 6, l'autorizzazione provvisoria e' accordata per i soli tratti per i quali sono stati ottenuti i nulla osta delle competenti autorita'. 3. In entrambi i casi previsti dai preceenti commi resta salva la previsione del silenzio di cui al secondo comma del precedente articolo 4. 4. La cauzione di cui all'ultimo comma del richiamato articolo 113 deve essere depositata presso la tesoreria regionale nella misura da stabilirsi nello stesso provvedimento di autorizzazione in via provvisoria. 5. L'ente nazionale per l'energia elettrica e le aziende elettriche municipalizzate sono esonerati dal prestare cauzione. Art. 8 (Pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita') 1. Col provvedimento di autorizzazione definitiva a costruire ed esercitare impianti elettrici puo' essere dichiarata, a richiesta, la pubblica utilita' di tutte le opere autorizzate, nonche' l'urgenza ed indifferibilita' dei relativi lavori; col provvedimento di autorizzazione in via provvisoria, di cui al precedente articolo 7, puo' essere dichiarata, a richiesta, l'urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 2. I decreti di autorizzazione definitiva a costruire ed esercitare nuovi impianti elettrici rilasciati all'ENEL ed alle aziende elettriche municipalizzate hanno efficacia di dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera nonche' di urgenza ed indifferibilita' dei relativi lavori; i decreti di autorizzazione in via provvisoria, rilasciati agli stessi, hanno efficacia di dichiarazione di urgenza ed indifferibilita' dei lavori autorizzati. Art. 9 (Disposizioni urbanistiche) 1. Per le linee elettriche e posti di trasformazione a palo da realizzarsi in conformita' a quanto previsto dalla presente legge non occorre la concessione di cui all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 2. Per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia. Dette opere vanno considerate nella categoria di cui all'articolo 9, lettera f) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita. 3. Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere di cui al precedente secondo comma non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico vigente, il comune, interpellato ai sensi del precedente articolo 3, esprime entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso, con deliberazione consiliare, il proprio parere in merito alla localizzazione dell'opera e ne da' comunicazione all'assessorato regionale ai lavori pubblici - settore decentrato opere e lavori pubblici competente per territorio, per il seguito dell'istruttoria; trascorso infruttuosamente tale termine il parere si intende come espresso favorevolmente. 4. Il provvedimento di autorizzazione, nel caso di cui al precedente terzo comma, determina in via definitiva la localizzazione delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico ed edilizio vigente. Art. 10 (Obblighi conseguenti alle autorizzazioni) 1. Nell'impianto e nell'esercizio delle linee elettriche il titolare dell'autorizzazione di cui alla presente legge e' tenuto ad attenersi, sotto la propria responsabilita', a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. 2. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto, altresi', a comunicare tempestivamente all'ufficio impianti elettrici dell'assessorato ai lavori pubblici la data di ultimazione dei lavori e quella di messa in esercizio dell'impianto. Art. 11 (Collaudo degli impianti elettrici e delle relative opere accessorie) 1. Tutti gli impianti dopo un periodo di esercizio della durata di tre anni, devono essere sottoposti a collaudo, ad eccezione di quelli con tensione fino a 30.000 Volt costruiti dall'ENEL o da aziende municipalizzate, per i quali sara' redatto un certificato di regolare esecuzione da parte di un tecnico incaricato dagli enti titolari dell'autorizzazione e vistato, sotto la propria responsabilita' da un dirigente degli enti medesimi. 2. Ai fini del collaudo il titolare dell'autorizzazione dovra' richiedere la nomina del collaudatore come previsto dall'articolo 31.03, cap. III, del decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 marzo 1988. 3. In sede di collaudo debbono accertarsi il rispetto delle normative di cui al precedente articolo 9 e di eventuali prescrizioni tecniche stabilite nel provvedimento autorizzativo. 4. Ai fini del collaudo debbono redigersi il verbale di visita, la relazione ed il certificato dal quale risulti il buon esito degli accertamenti di cui al precedente terzo comma. 5. Ove in sede di collaudo tali accertamenti abbiano dato esito negativo, il titolare dell'autorizzazione, ove il collaudatore lo ritenga necessario, deve immediatamente sospendere l'esercizio dell'impianto fino a quando non abbia provveduto ad eliminare le carenze rilevate in sede di collaudo. 6. Tutte le spese inerenti al collaudo, compresi i compensi professionali dei collaudatori, sono a carico del titolare dell'autorizzazione. Art. 12 (Nomina del collaudatore) 1. La nomina del collaudatore e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale. 2. In attesa di apposita legge regionale che disciplini la nomina dei collaudatori, questi sono scelti anche tra i dipendenti regionali. 3. Per quanto non espressamente previsto dai precedenti primo e secondo comma, si applica l'articolo 11 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88. Art. 13 (Amovibilita' ed inamovibilita' degli impianti) 1. Le linee elettriche di cui alla presente legge si considerano tutte soggette a spostamento, a meno che non siano espressamente dichiarate inamovibili nell'atto di autorizzazione, su motivata richiesta dell'istante. 2. L'esercente che debba provvedere allo spostamento di un elettrodotto, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, puo' chiedere l'autorizzazione provvisoria di cui al precedente articolo 7. Art. 14 (Modifiche delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse) 1. Su richiesta delle pubbliche amministrazioni interessate, il Presidente della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico consultivo regionale, puo' per ragioni di pubblico interesse ordinare lo spostamento o la modifica di opere elettriche quando cio' si renda necessario per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' che abbiano ottenuto la dichiarazione di pubblica utilita'. 2. Con lo stesso provvedimento con cui viene ordinato lo spostamento o la modifica di un'opera elettrica di cui al precedente comma, viene emessa, previa la necessaria istruttoria, l'autorizzazione provvisoria per l'inizio dei relativi lavori, a norma del precedente articolo 7. 3. L'esercente dell'impianto da spostare o modificare ha diritto da parte dell'amministrazione che ha chiesto lo spostamento o la modifica, all'integrale rimborso delle spese sostenute. Art. 15 (Asservimento definitivo, espropriazione occupazione in via d'urgenza ed accesso) 1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di asservimento definitivo o di espropriazione per pubblica utilita', compresa la determinazione delle relative indennita' e la retrocessione, degli immobili interessanti la proprieta' privata occorrenti per la realizzazione delle opere di cui al primo comma del precedente articolo 1, nonche' le attribuzioni in ordine alla occupazione in via d'urgenza degli immobili medesimi. 2. Spetta altresi' al Presidente della Giunta regionale, autorizzare l'accesso agli immobili per l'esecuzione di misure, rilievi ed ogni altra operazione necessaria per la formazione di progetti di impianti elettrici o per l'inizio e lo svolgimento dei procedimenti diretti all'espropriazione o all'asservimento delle aree necessarie per la realizzazione degli impianti stessi, nonche' nominare i tecnici incaricati delle operazioni di cui sopra. 3. Per l'accesso ai fondi si applica la disciplina dettata dall'articolo 110 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, secondo, terzo e settimo comma. 4. Per assicurare il risarcimento di eventuali danni, il Presidente della Giunta regionale puo' prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una cauzione. 5. L'ente nazionale per l'energia elettrica e le aziende municipalizzate sono esonerate dal prestare cauzione. 6. La liquidazione dei danni e' fatta, in difetto di accordo tra le parti, dal Presidente della Giunta regionale, senza pregiudizio dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria. 7. L'azione non puo' promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di liquidazione. 8. Sono per il resto applicabili le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79. 9. Il Presidente della Giunta regionale puo' delegare l'esercizio delle funzioni amministrative di cui ai precedenti commi all'assessore ai lavori pubblici e l'esercizio di quelle esecutive al coordinatore preposto al settore in cui ricade l'ufficio espropri. 10. Per le procedure contemplate nel primo comma del presente articolo trovano applicazione le norme contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' gli articoli 5, 8, 9 e 10 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79. Art. 16 (Determinazione delle indennita') 1. L'indennita' per l'espropriazione e' determinata in conformita' ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di espropriazione per pubblica utilita'. 2. L'indennita' per l'imposizione delle servitu' di elettrodotto e' determinata in conformita' a quanto disposto dall'articolo 123 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, assumendo quali valori dei terreni quelli stabiliti a norma del precedente comma. Art. 17 (Indennita' a regioni, province e comuni) 1. Per gli oneri costituiti sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, delle province e dei comuni, la corresponsione dell'indennita' di cui al precedente articolo 16 e' sostituita dal pagamento di un canone annuo corrispondente all'interesse legale sull'importo dell'indennita' medesima conteggiata come indicato al precedente articolo 16. 2. Per i beni del patrimonio disponibile, e facolta' della Regione, delle province e dei comuni chiedere la corresponsione del canone anziche' l'indennita' determinata secondo i criteri di cui allo stesso articolo 16. 3. Il pagamento dei canoni non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 123, quinto comma, del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775. Art. 18 (Sanzioni amministrative) 1. L'esecuzione delle opere previste dall'articolo 1 della presente legge senza la preventiva autorizzazione regionale, ovvero in difformita' dell'autorizzazione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del proprietario dell'impianto, dell'esecutore dei lavori e del direttore degli stessi, da L. 500.000 a L. 5 milioni. Tale sanzione e' applicata con l'osservanza delle norme dettate dalla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6. 2. Salva l'applicazione della sanzione suddetta, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione puo' ordinare la demolizione o la riduzione a conformita' delle opere previste dal precedente comma, anche d'ufficio ed a spese del proprietario delle opere medesime. Art. 19 (Norma transitoria) 1. L'ente nazionale per l'energia elettrica e le aziende elettriche municipalizzate, proprietari di impianti aventi tensione fino a 150 kV gia' in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia stata ancora rilasciata l'autorizzazione, entro due anni dalla data predetta debbono chiedere l'autorizzazione alla Giunta regionale presentando al competente settore decentrato opere e lavori pubblici una apposita istanza corredata da: a) un elenco degli impianti ed una corografia del loro tracciato in scala 1:25.000; b) una dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente o dell'azienda esercente attesti, sotto la propria responsabilita' civile e penale, che avverso la costruzione delle opere indicate nell'elenco stesso non sussistono opposizioni da parte di enti pubblici o di privati interessati; c) una relazione redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale o da un tecnico dell'ENEL e delle aziende elettriche municipalizzate, vistata sotto la propria responsabilita' civile e penale da un dirigente dell'ente ed aziende medesime, che descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesti la loro rispondenza alle norme vigenti in materia, nonche' la mancanza di anomalie, difetti, vizi e la sussistenza del loro buon stato di conservazione e di funzionalita'. 2. Il settore decentrato opere e lavori pubblici trasmette gli atti, muniti del proprio parere tecnico, all'ufficio impianti elettrici dell'assessorato regionale lavori pubblici per l'ulteriore corso del provvedimento. 3. La Giunta regionale approva l'elenco degli impianti relativi e provvede alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'approvazione dell'elenco suddetto equivale all'autorizzazione definitiva prevista dalla presente legge, fermi restando gli obblighi gia' assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate. Art. 20 (Norma finale) 1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano alle domande di autorizzazione inoltrate successivamente alla data della sua entrata in vigore. 2. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla rispettare come legge della Regione Lazio. Art. 21 (Abrogazione) 1. La presente legge sostituisce quella di analogo oggetto approvata nella seduta del 14 dicembre 1989 e non ancora promulgata. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |