L.R. 11 Febbraio 1998, n. 6 |
Misure straordinarie in materia di personale regionale e modifica alla legge regionale 1 luglio 1996, N. 25
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Art. 1 (Criteri per il finanziamento delle misure straordinarie a sostegno del processo di riorganizzazione) 1. La Regione, quale misura straordinaria a sostegno del processo di riorganizzazione avviato con la legge regionale 1 luglio 1996, n. 25 e della valorizzazione professionale dei dipendenti, destina, nell'ambito della spesa prevista dall'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995 n.549, e nei limiti di stanziamento di bilancio: a) una somma pari a lire tre miliardi per i contratti individuali di lavoro conseguenti all'espletamento delle procedure di cui all'art. 2; b) una somma pari a lire cinque miliardi per l'incremento dei fondi di cui all'articolo 31, comma 2, del vigente contratto collettivo di lavoro ed ai fini dei compensi previsti dall'articolo 3. c) una somma pari a lire un miliardo e cinquecento milioni agli incentivi per il personale posto in mobilita' in conformita' a quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della L. 549/1995 e nel rispetto dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4. d) una somma pari a lire un miliardo a sperimentazioni di riorganizzazione dei servizi, con particolare riferimento alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale, cosi' come previsto dal decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396. 2. In sede di contrattazione integrativa, ai sensi del D.Lgs. 396/1997, sono definiti i criteri generali per l'utilizzazione delle somme di cui al comma 1, lettere b), c), d), e per l'attribuzione delle stesse al personale. Art. 2 (Dotazione organica e procedure concorsuali e selettive) qualifica II -------- qualifica III 181 qualifica IV 696 qualifica V 118 qualifica VI 1105 qualifica VII 698 qualifica VIII 1112 2. Per far fronte alle eccezionali esigenze operative delle strutture regionali nella fase di prima applicazione della L.R. 25/1996, si procede, per una sola volta, per ogni qualifica funzionale, all'espletamento di procedure concorsuali e selettive riservate interamente al personale del ruolo unico degli uffici regionali, secondo le modalita' di cui ai successivi commi. 3. Per la copertura del cinquanta per cento dei posti vacanti nell'ottava qualifica funzionale alla data di entrata in vigore della presente legge, incrementati da quelli resisi disponibili a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale per la copertura dei posti della qualifica dirigenziale di cui all'articolo 65 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, si provvede mediante concorso per titoli ed esami riservato ai dipendenti di ruolo in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diploma di laurea e di un'anzianita' di servizio di almeno un anno nella settima qualifica funzionale ovvero del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso e di un'anzianita' di servizio di almeno due anni nella settima qualifica funzionale. 4. Per la copertura del cinquanta per cento dei posti vacanti nella settima qualifica funzionale alla data di entrata in vigore della presente legge, incrementati da quelli resisi disponibili a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale per la copertura dei posti della qualifica dirigenziale di cui all'art. 65 della L.R. 11/1997, nonche' da quelli resisi disponibili a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale di cui al comma 3, si provvede mediante concorso per titoli ed esami riservato ai dipendenti di ruolo in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diploma di laurea e di un'anzianita' di servizio di almeno un anno nella sesta qualifica funzionale ovvero del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso e di un'anzianita' di servizio di almeno due anni nella sesta qualifica funzionale. 5. Per la copertura del cinquanta per cento dei posti vacanti nella sesta qualifica funzionale alla data di entrata in vigore della presente legge, incrementati da quelli resisi disponibili a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale di cui al comma 4, si provvede mediante concorso per titoli ed esami riservato ai dipendenti di ruolo in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di un'anzianita' di servizio di almeno un anno nella quinta qualifica funzionale o, per i profili amministrativi, nella quarta qualifica funzionale, ovvero del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno per il posto messo a concorso e di un'anzianita' di servizio di almeno due anni nella quinta qualifica funzionale, o, per i profili amministrativi, nella quarta qualifica funzionale. 6. Per la copertura del cinquanta per cento dei posti vacanti nella quinta qualifica funzionale alla data di entrata in vigore della presente legge, incrementati da quelli resisi disponibili a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale di cui al comma 5, si provvede mediante concorso per titoli ed esami riservato ai dipendenti di ruolo in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di un'anzianita' di servizio di almeno un anno nella quarta qualifica funzionale ovvero del diploma di licenza della scuola media inferiore e di un'anzianita' di servizio di almeno due anni nella quarta qualifica funzionale. 7. Per la copertura del cinquanta per cento dei posti vacanti nella quarta qualifica funzionale alla data di entrata in vigore della presente legge, incrementati da quelli resisi disponibili a seguito della procedura concorsuale di cui ai commi 5 e 6, si provvede mediante procedura selettiva per titoli ed esami riservata ai dipendenti di ruolo in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diploma di licenza della scuola media inferiore e di un'anzianita' di servizio di almeno un anno nelle qualifiche funzionali inferiori ovvero della licenza elementare, se conseguita entro il 1962, e di un'anzianita' di servizio di almeno due anni nelle qualifiche funzionali inferiori. 8. Qualora le funzioni connesse ai posti da ricoprire richiedano uno specifico titolo di studio ovvero una qualificazione tecnica o un'abilitazione professionale, i partecipanti alle procedure concorsuali o selettive di cui al presente articolo devono comunque essere in possesso dei suddetti titoli. 9. Le aziende per il diritto allo studio universitario AA.DI.SU. e gli altri enti dipendenti dalla Regione possono applicare le disposizioni del presente articolo recependole nei rispettivi ordinamenti, con formali provvedimenti, dei competenti organi di amministrazione. Art. 3 (Attivita' pluridisciplinari e complesse) 1. Per l'attuazione degli obiettivi assegnati alle strutture organizzative regionali, al personale appartenente alle qualifiche funzionali VII e VIII possono essere conferiti, dai dirigenti di settore, su proposta dei dirigenti delle strutture interessate, e sulla base dei criteri stabiliti nella contrattazione integrativa, incarichi di responsabilita' relativi: a) alla gestione di materie o alla realizzazione di progetti ricompresi nell'ambito di diverse unita' organizzative della struttura di appartenenza; b) all'attuazione di programmi specifici della struttura di appartenenza che richiedano, per la loro complessita', il raccordo con altre strutture regionali o con strutture di aziende pubbliche o enti strumentali, vigilati, delegati o comunque finanziati dalla Regione. 2. Gli incarichi di cui al comma 1 non costituiscono, in ogni caso, svolgimento di mansioni superiori e sono revocabili. I criteri per l'espletamento di tali incarichi e per la corresponsione del relativo compenso sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Tali criteri debbono essere uniformi per tutti i settori dell'amministrazione. Art. 4 (Modifiche alla legge regionale n. 25/1996) 1. Alla L.R. 25/1996, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 dell'articolo 22, sono inseriti i seguenti: "2 bis. Alla revisione di cui ai commi 1 e 2 la Regione procede, altresi', ogni qualvolta si renda necessario adeguare le strutture organizzative e la dotazione organica per effetto di disposizioni legislative che prevedono conferimenti di funzioni dallo Stato alle regioni o dalla Regione agli enti locali. 2 ter. Le procedure di cui ai commi 2 e 2 bis sono espletate in coerenza con la disposizione del comma 8, fatte salve le norme regionali in materia di concorsi interni."; b) il comma 10 dell'articolo 22 e' soppresso. Art. 5 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: a) per quanto riguarda la somma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), con lo stanziamento iscritto, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 14101 del bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 1998 e successivi; b) per quanto riguarda la somma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), con lo stanziamento iscritto, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 14111 del bilancio di previsione relativo agli esercizi 1998 e successivi; c) per quanto riguarda la somma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), con lo stanziamento iscritto in termini di competenza e di cassa, all'apposito capitolo che e' istituito nel bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 1998 e successivi con la seguente denominazione: "Incentivi per il personale posto in mobilita'"; d) per quanto riguarda la somma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), con lo stanziamento iscritto in termini di competenza e di cassa, all'apposito capitolo che e' istituito nel bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 1998 e successivi con la seguente denominazione: "Spese relative a sperimentazioni di riorganizzazione dei servizi". 2. Qualora le somme di uno dei capitoli di cui al comma 1 non siano utilizzate sono assegnate agli altri capitoli previsti nello stesso comma con decreto del Presidente della Giunta regionale secondo i criteri fissati in sede di contrattazione integrativa. Art. 6 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |