L.R. 19 Settembre 1994, n. 46 |
Istituzione del festival regionale di Caracalla.
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Art. 1 1. La Regione, al fine di contribuire alla diffusione della cultura ed in riferimento alle competenze attribuite dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, istituisce il «Festival regionale di Caracalla». Art. 2 1. Il festival ha per obiettivo la promozione della musica, della danza e del teatro nella comunita' regionale. Il festival di Caracalla, cosi' come denominato in virtu' della ultracinquantennale attivita' realizzata dall'Ente autonomo teatro dell'Opera, si svolge, nell'osservanza di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5-ter del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1993, n. 4, nel comprensorio delle Terme di Caracalla o in altro comprensorio con caratteristiche similari ovvero in altra area della citta' nonché nel restante territorio regionale. Art. 3 1. La realizzazione della manifestazione e' affidata all'Ente autonomo teatro dell'Opera di Roma. Art. 4 1. Il programma delle iniziative culturali da attuare, la loro articolazione sul territorio regionale, il periodo e modalita' di svolgimento, la ripartizione del finanziamento di cui all'articolo 5, sono fissati da una commissione mista composta dall'assessore regionale alla cultura, dal presidente della competente commissione consiliare permanente nonché da tre componenti la commissione stessa e dal presidente, il sovrintendente, dal direttore artistico e due membri del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo teatro dell'Opera. Art. 5 1. Per il finanziamento del festival, il teatro dell'Opera, in conformita' agli indirizzi generali fissati dalla commissione mista di cui all'articolo 4, presenta al competente assessorato regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, il piano dettagliato delle attivita' del festival per l'anno successivo. La concessione del finanziamento e' deliberata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. Art. 6 1. Il teatro dell'Opera, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta all'approvazione della Giunta regionale il rendiconto delle attivita' svolte nell'ambito del festival. Art. 7 1. Nella fase di prima attuazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il teatro dell'Opera presenta all'assessorato regionale competente il piano dettagliato dell'attivita' del festival per l'anno in corso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Art. 8 1. La spesa per l'attuazione della presente legge, che per l'anno 1994 e' prevista in lire 2.500 milioni, gravera' sul capitolo n. 44311 che si istituisce con la denominazione: «Finanziamento all'Ente autonomo del teatro dell'Opera di Roma per la realizzazione del festival di Caracalla» con lo stanziamento di lire 2.500 milioni. 2. Alla copertura della suddetta spesa si provvedera' mediante utilizzazione della somma all'uopo accantonata al capitolo n. 49001, lettera n) «Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi di spesa corrente del 4° programma» del bilancio di previsione dell'esercizio 1993, ai sensi dell'articolo 20, commi 4 e 5 della legge regionale di contabilita', 12 aprile 1977, n. 15. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |