Norme sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Numero della legge: 25
Data: 29 aprile 1993
Numero BUR: 13
Data BUR: 10/05/1993

L.R. 29 Aprile 1993, n. 25
Norme sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel B.U. 10 maggio 1993, n. 13).

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina la cessione in proprieta' degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in applicazione da quanto disposto dall'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato a della Regione, dagli enti pubblici territoriali, dagli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi.


Art. 2
(Diritti)

1. Hanno diritto a presentare la domanda di acquisto degli alloggi posti in vendita gli inquilini che hanno in uso un alloggio a titolo di locazione da oltre un decennio alla data del 31 dicembre 1991 e sono in regola con il pagamento dei canoni e delle spese.


Art. 3
(Prezzo di cessione)

1. Il prezzo di cessione e' determinato ai sensi dell'articolo 28, comma 8 della legge n. 412 del 1991, sulla base del valore catastale aggiornato dell'alloggio.

2. Tale prezzo e' ridotto dell'1,5 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente dell'alloggio da cedersi, fino a un limite di venti anni.


Art. 4
(Modalita' di pagamento)

1. Le vendite possono essere effettuate:
a) con il trasferimento immediato della proprieta' dell'alloggio, con pagamento in contanti, in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;
b) con il trasferimento immediato della proprieta' dell'alloggio ed iscrizione di ipoteca a garanzia della parte del prezzo dilazionato, fino a quindici anni ad un interesse pari al 70 per cento del tassa di riferimento bimestrale stabilito dal Ministero del tesoro per le operazioni di credito fondiario edilizio, previo pagamento di una quota in contanti non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione.


Art. 5
(Alloggi non ceduti)

1. Agli inquilini che non intendono acquistare l'alloggio loro offerto dall'ente gestore e' garantita la continuita' del precedente rapporto di locazione e la permanenza nell'alloggio da essi occupato, nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia.

2. La Regione adotta le misure per la mobilita' esclusivamente per gli inquilini che ne fanno domanda.

3. Le domande di mobilita' avanzate dai singoli inquilini devono essere allegate ai piani di cessione degli alloggi predisposti dagli enti gestori.


Art. 6
(Programma di cessione)

1. Gli enti gestori sono tenuti a presentare alla Regione i piani di cessione degli alloggi da porre in vendita, articolati, ove occorra, in programmi annuali.

2. Il piano di cessione dovra' indicare:
a) la situazione patrimoniale e finanziaria dell'istituto alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente la presentazione del piano;
b) il numero degli alloggi che l'istituto intende cedere;
c) le fasi procedurali della cessione;
d) le condizioni tecnico-economiche degli stabili;
e) le modalita' di gestione dei condomini misti, ove una parte degli inquilini non intenda acquistare;
f) le modalita' di utilizzazione delle somme ricavate dalla vendita degli alloggi per le finalita' previste dall'articolo 7. 3. L'approvazione del programma e degli eventuali aggiornamenti, e' deliberata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.


Art. 7
(Destinazione dei fondi ricavati dalla vendita)

1. I fondi ricavati dalle alienazioni di cui alla presente legge saranno gestiti direttamente dalle amministrazioni proprietarie e destinati secondo le seguenti direttive:
a) per il ripianamento del deficit finanziario;
b) per l'incremento del patrimonio abitativo pubblico, mediante nuove costruzioni, recupero e programmi integrati;
c) per l'attuazione di programmi di manutenzione, risanamento, opere di urbanizzazione del patrimonio abitativo dell'ente.

2. Gli I.A.C.P. sottopongono alla Regione le proposte di destinazione ed impiego dei fondi ricavati secondo quanto previsto dal presente articolo. Le proposte sono approvate dalla Giunta regionale.

3. Gli I.A.C.P. riferiranno, almeno ogni anno, alla Regione sullo stato di attuazione del piano di cessione e sui risultati conseguiti.


Art. 8
(Limite temporale per la vendita degli alloggi acquistati e diritto di prelazione)

1. Agli alloggi acquistati ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale 29 agosto 1991, n. 42. Decorsi dieci anni dalla data di acquisto, i comuni e gli I.A.C.P. potranno esercitare, in caso di vendita, tempo sessanta giorni, diritto di prelazione.


Art. 9
(Norme finali)

1. Rimangano ferme le disposizioni contenute nei commi 2, 11, 12 e 13 dell'articolo 28 della legge n. 412 del 1991.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.