L.R. 17 Settembre 1984, n. 63 |
Disciplina dell' esercizio delle attivita' professionali delle agenzie di viaggi e turismo.
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(Pubblicata nel B.U. 10 ottobre 1984, n. 28) Art. 1 (Finalita' della legge) Con la presente legge la Regione Lazio in base all' art. 117 della Costituzione e nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio( CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, disciplina l' esercizio delle attivita' professionali delle agenzie di viaggi e turismo. Art. 2 (Agenzie di viaggi e turismo) Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che esercitano l' attivita' di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nell' acquisto dei predetti servizi od anche entrambe le attivita' ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti. Art. 3 (Attivita' delle agenzie di viaggi e turismo ) Le agenzie di viaggi e turismo svolgono, in via esclusiva, congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attivita': a) l' organizzazione e la produzione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea per singole persone o gruppi; b) l' intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di titoli di trasporto, di soggiorni, viaggi e crociere. Le agenzie di viaggi e turismo autorizzate all' esercizio delle attivita' di cui al precedente punto b), possono essere autorizzate a svolgere anche le operazioni concernenti: 1) la prenotazione dei posti, l' emissione e la vendita di biglietti anche per mezzo dei terminali elettronici od altre macchine emettitrici, per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporti; 2) l' organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di citta' con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti; 3) l' accoglienza, il trasferimento e l' accompagnamento da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l' assistenza ai propri clienti nel rispetto delle norme che disciplinano l' esercizio delle attivita' professionali di guida ed accompagnatore turistico; 4) la prenotazione dei servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive, di cui all' art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri; 5) l' attivita' di informazione e pubblicita' di iniziative turistiche; 6) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l' interno e per l' estero. Art. 4 (Attivita' complementari) Le agenzie di viaggi e turismo, autorizzate all' esercizio delle attivita' di cui al precedente art. 3, punto b), possono svolgere nell' ambito delle norme che le regolano e con le prescritte autorizzazioni ove necessarie, le seguenti operazioni comunque connesse all' attivita' turistica: 1) l' assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari; 2) l' inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell' interesse dei propri clienti; 3) la prenotazione di autovetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto; 4) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari od altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta; 5) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate; 6) la distribuzione di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative e simili; 7) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni. Art. 5 (Comitato tecnico - consultivo regionale ) E' istituito il comitato tecnico - consultivo regionale per le agenzie di viaggi e turismo con il compito di formulare pareri e proposte in ordine: all' indicazione degli indirizzi per l' apertura, l' esercizio ed il funzionamento delle agenzie di viaggi e turismo; alla determinazione dei criteri generali per l' indicazione del numero massimo delle agenzie di viaggi e turismo; all' individuazione dei criteri e parametri per la localizzazione territoriale delle agenzie stesse; all' individuazione dei criteri e parametri per la determinazione della misura del deposito cauzionale di cui al successivo art. 19; alle iniziative attinenti lo studio e la soluzione dei problemi di sviluppo e di qualificazione delle attivita' delle agenzie di viaggi e turismo. Il comitato e' composto da: 1) l' Assessore regionale al turismo che lo presiede o da un suo delegato; 2) il coordinatore del competente settore dell' Assessorato regionale al turismo; 3) tre rappresentanti degli enti turistici periferici regionali; 4) tre rappresentanti delle agenzie di viaggi e turismo designati dall' associazione di categoria piu' rappresentativa a livello regionale; 5) quattro rappresentanti del personale delle agenzie di viaggi e turismo, delle guide ed accompagnatori turistici, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale; 6) un rappresentante degli albergatori del Lazio designato dall' associazione di categoria piu' rappresentativa a livello regionale; 7) un esperto designato dall' UPI (unione delle province italiane); 8) un esperto designato dall' ANCI (associazione nazionale comuni d' Italia). Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell' Assessorato regionale al turismo. Art. 6 (Costituzione e funzionamento) Il comitato di cui all' art. 5 della presente legge e' nominato con deliberazione della Giunta regionale e dura in carica tre anni. Ai fini della nomina, le designazioni devono essere effettuate entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge e, successivamente, entro novanta giorni dalla scadenza del precedente mandato. Qualora entro tali scadenze non siano pervenute tutte le designazioni e purche' le designazioni espresse non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale al turismo, delibera la costituzione del comitato e provvede all' insediamento. L' integrazione dei componenti eventualmente mancanti avviene con successiva deliberazione. Il comitato si riunisce su convocazione dell' Assessore regionale al turismo almeno una volta l' anno. Art. 7 (Localizzazione territoriale delle agenzie di viaggi e turismo) Allo scopo di garantire una omogenea distribuzione sul territorio regionale delle agenzie di viaggi e turismo e relative succursali o filiali che svolgono attivita' di vendita diretta al pubblico, in rapporto alle effettive esigenze delle singole localita', la Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell' Assessore regionale del turismo, sentito il comitato tecnico - consultivo di cui al precedente art. 5, determina, per un triennio, e successivamente ogni tre anni, l' eventuale incremento massimo del numero delle agenzie e la localizzazione territoriale di queste sulla base: a) della consistenza del movimento dei turisti nazionali e stranieri; b) della consistenza delle attrezzature ricettive e turistiche esistenti; c) della popolazione residente; d) delle particolari attrattive storiche, monumentali, paesaggistiche, climatiche e curative delle localita' e del tipo di turismo di sosta o di transito ivi praticato e dell' eventuale qualifica di stazione di cura, soggiorno e turismo o della qualifica di localita' di interesse turistico; e) del numero e qualita', con riferimento alla consistenza organizzativa ed alla tipologia dei servizi offerti, delle agenzie di viaggi e turismo gia' operanti. Art. 8 (Requisiti professionali del direttore tecnico ) Al fine di garantire la massima professionalita' delle prestazioni, la responsabilita' tecnica dell' agenzia di viaggi e turismo o delle filiali o delle succursali e' affidata ad un direttore tecnico che puo' essere persona diversa dal titolare. Colui che assume la direzione tecnica dell' agenzia di viaggi o turismo deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze professionali, in particolare in materia di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo, di tecnica, di legislazione e di geografia turistiche e la conoscenza di almeno due lingue straniere. Il possesso delle caratteristiche professionali di cui al presente articolo e' attestato dal superamento di apposito esame di abilitazione all' esercizio della professione. Art. 9 (Esame di abilitazione) Ai fini dell' ammissione all'' esame di abilitazione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) licenza di scuola media superiore o titolo equipollente; b) non aver riportato condanne penali. I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Le modalita' ed i termini dell' esame di abilitazione vengono definiti con apposito bando. A coloro che hanno superato l' esame viene rilasciato un attestato di abilitazione. Coloro che hanno conseguito l' abilitazione per la direzione tecnica delle agenzie di viaggi e turismo che esercitano le attivita' di cui al precedente art. 3, lettera b), ove dimostrino di avere effettivamente svolto le funzioni di direttore tecnico per almeno tre anni, possono essere autorizzati dalla Regione alla direzione tecnica delle agenzie che esercitano le attivita' di cui al precedente art. 3, lettera a), e possono chiedere il passaggio alla relativa sezione del registro Art. 10 (Domande di esame) Per la partecipazione all' esame di abilitazione di cui al precedente art. 9 deve essere inoltrata domanda all' Assessorato regionale al turismo nella quale il richiedente deve dichiarare: a) il cognome ed il nome; b) il luogo e la data di nascita; c) la cittadinanza di appartenenza; d) il luogo di residenza; e) l' assenza di condanne penali; f) il titolo di studio posseduto; g) le lingue straniere sulle quali l' interessato intende sostenere l' esame tra quelle maggiormente diffuse; h) l' agenzia o le agenzie di viaggi presso cui ha svolto pratica. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge. In caso di superamento dell' esame, il richiedente deve produrre all' Assessorato regionale al turismo la certificazione attinente ai requisiti indicati nel precedente art. 9. Art. 11 (Prova di esame di abilitazione) l' esame di abilitazione consiste in una prova scritta ed una prova orale che si svolgono nelle seguenti materie: a) prova scritta: tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo; principi di legislazione turistica; una lingua straniera tra quelle indicate nella domanda; b) prova orale: legislazione turistica; geografia turistica; tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo; almeno due lingue straniere compresa quella oggetto della prova scritta. Art. 12 (Commissione per l' abilitazione all' esercizio della professione) Ai fini di cui ai precedenti articoli 8 e seguenti, e' costituita la commissione per l' abilitazione all' esercizio della professione di direttore tecnico cosi' composta: a) l' Assessore regionale al turismo od un suo rappresentante; b) un esperto di tecnica turistica di organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo; c) un esperto di geografia turistica; d) un esperto di materie giuridiche con particolare riferimento alla legislazione turistica; e) un rappresentante degli agenti di viaggio designato dall' organizzazione di categoria piu' rappresentativa; f) un rappresentante degli enti turistici periferici della Regione. Della commissione fanno parte di volta in volta membri aggiunti esperti di lingue straniere in relazione alle richieste di esame. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell' Assessorato regionale al turismo. La commissione e' nominata con deliberazione della Giunta regionale. Art. 13 (Registro regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo) Coloro che hanno conseguito l' abilitazione possono essere iscritti nel registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo, tenuto ed aggiornato dalla Regione Lazio, Assessorato regionale al turismo. Il registro consta di due distinte sezioni a seconda che la idoneita' conseguita si riferisca alla direzione di agenzie di viaggi che esercitano le attivita' di cui al precedente art. 3, lettera a), o di quelle che esercitano le attivita' contemplate sotto la lettera b) dello stesso art. 3. I direttori tecnici provenienti da altre Regioni, gia' abilitati all' esercizio della professione, i quali intendano svolgere la loro attivita' nell' ambito della Regione Lazio, devono produrre domanda all' amministrazione regionale, Assessorato regionale al turismo, per la ricognizione della loro qualita' e per l' iscrizione al registro; la domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante l' avvenuta autorizzazione all' esercizio della professione. L' elenco dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo iscritti nel registro regionale, e' pubblicato ogni anno nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Nel registro sono riportati, oltre i dati personali dei direttori tecnici, tutti i provvedimenti eventualmente adottati dalla Giunta regionale nei confronti degli interessati ai sensi della presente legge. Art. 14 (Autorizzazione all' apertura ed all' esercizio dell' attivita' delle agenzie di viaggi e turismo ) L' apertura delle agenzie di viaggi e turismo e l' esercizio delle attivita' di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, sono soggetti ad autorizzazioni dell' amministrazione regionale, da concedersi con decreto del Presidente della Giunta regionale. Art. 15 (Domanda per il rilascio dell' autorizzazione ) Coloro che intendono aprire un' agenzia di viaggi e turismo devono produrre domanda in carta legale alla Regione Lazio, Assessorato al turismo, indicando in essa: a) le complete generalita' e la cittadinanza del titolare, ovvero del legale rappresentante nel caso di societa'; b) le complete generalita' della persona che assume la direzione tecnica dell' agenzia; c) le attivita' di cui al precedente art. 3, lettere a) e b), che, congiuntamente o disgiuntamente si intendono esercitare ed eventualmente le altre indicate nello stesso art. 3 e nell' art. 4; d) l' ubicazione dei locali in cui si intende condurre l' impresa; e) le attrezzature e l' organizzazione previste per la gestione dei servizi; f) la qualita' di agenzia principale ovvero di succursale o filiale; g) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 1) certificato di cittadinanza; 2) copia autentica dell' atto costitutivo della societa' per le imprese in tal forma costituite con l' elenco del personale dirigente provvisto di procura; 3) certificato generale del casellario giudiziario, in data non anteriore a tre mesi, riguardante il titolare ovvero i legali rappresentanti della ditta o societa'; 4) attestato di abilitazione della persona che assume la direzione tecnica dell' agenzia. Salvo che si tratti di agenzie che non svolgono attivita' di vendita diretta al pubblico, la domanda deve essere, altresi', corredata dal progetto di sistemazione dei locali, da una relazione tecnico - illustrativa e dalle relative planimetrie. Art. 16 (Denominazione dell' agenzia) Nella domanda di cui al precedente articolo 15 deve essere indicata la denominazione prescelta per l' agenzia. La Regione Lazio accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie gia' operanti nel territorio nazionale o comunque tale da ingenerare confusione. Non puo' essere adottata denominazione di comuni o Regioni italiane. Art. 17 (Istruttoria preliminare) La Regione Lazio, Assessorato al turismo, accerta ai fini dell' istruttoria preliminare, attraverso la competente autorita' di pubblica sicurezza, il possesso da parte del richiedente dei requisiti soggettivi previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Provvede, inoltre, ad acquisire parere, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, dell' ente turistico periferico competente, previa consultazione delle rappresentanze locali delle associazioni di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, in relazione al luogo di realizzazione della iniziativa e circa la conformita' di questa ai criteri di cui all' articolo 7 della presente legge. Ai fini dell' istruttoria preliminare la Regione Lazio puo' avvalersi della collaborazione dell' ente turistico periferico competente per territorio. Art. 18 (Deliberazione di nulla - osta) Le domande per l' apertura di agenzie di viaggi e turismo, istruite ai sensi degli articoli precedenti, sono sottoposte alla Giunta regionale che delibera sulla ammissibilita' o meno delle stesse. Con il provvedimento di nulla - osta la Giunta regionale determina l' ammontare del deposito cauzionale che l' interessato e' tenuto a versare ai sensi dell' articolo 19 della presente legge. L' Assessorato regionale al turismo provvede a dare comunicazione all' interessato del provvedimento con invito, in caso positivo, al versamento della tassa di concessione regionale, nell' ammontare previsto dalla normativa in vigore, ed alla costituzione del deposito cauzionale nella misura indicata nella deliberazione di nulla - osta. Art. 19 (Deposito cauzionale) Entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte dell' Assessorato regionale al turismo, il titolare deve versare a pena di decadenza, alla tesoreria regionale, una cauzione anche in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli intestati al titolare stesso, oppure in titoli al portatore nella misura da un minimo di L. 15 milioni ad un massimo di L. 60 milioni, in relazione alle attivita' per cui viene rilasciata l' autorizzazione ed alla loro natura ed entita'. Ove vengano autorizzate le attivita' di cui al precedente articolo 3, lettera a), la misura della cauzione e' determinata da un minimo di L. 60 milioni ad un massimo di L. 300 milioni in relazione alle attivita' per cui viene rilasciata l' autorizzazione ed alla loro natura ed entita'. La cauzione puo' essere costituita anche mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa od altra idonea garanzia, preventivamente approvata dalla Giunta regionale, fornita da mutue costituite da agenti di viaggio. L' importo della cauzione o della fidejussione e' soggetto a revisione quinquennale con deliberazione della Giunta regionale in base agli indici ISTAT (istituto centrale di statistica) dei prezzi al consumo. In caso di mancato versamento dell' integrazione del deposito cauzionale entro trenta giorni dalla richiesta si procede alla sospensione dell' autorizzazione sino all' avvenuto adempimento. La cauzione e' vincolata per tutto il periodo di esercizio dell' agenzia. Lo svincolo della cauzione e' concesso, a domanda dell' interessato, con deliberazione della Giunta regionale e non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell' attivita' dell' agenzia e sempre che siano state regolarizzate dall' interessato le eventuali pendenze derivanti dall' esercizio delle attivita' medesime. Il deposito cauzionale, nella misura prevista dal presente articolo, e' dovuto anche per l' apertura di ciascuna succursale o filiale di agenzia di viaggi e turismo. Art. 20 (Decreto di autorizzazione) Ad avvenuto versamento delle tasse di concessione regionale e del deposito cauzionale, l' autorizzazione alla apertura dell' agenzia di viaggi e turismo e' concessa con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo accertamento dell' avvenuta esecuzione dei lavori in conformita' dei progetti presentati da effettuarsi da parte della Regione Lazio, che non puo' avvalersi dell' ente turistico periferico competente. Il decreto di autorizzazione deve indicare espressamente le attivita' per l' esercizio delle quali l' autorizzazione stessa e' concessa e le generalita' della persona alla quale e' affidata la responsabilita' tecnica dell' agenzia. Trascorsi sei mesi dalla data del decreto del Presidente della Giunta regionale senza che il beneficiario abbia iniziato l' attivita', l' autorizzazione decade di diritto. La Regione Lazio da' comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo dell' avvenuta autorizzazione all' apertura di nuove agenzie di viaggi e turismo nonche' di succursali e di filiali. Art. 21 (Agenzie straniere) Sono fatte salve le norme di cui all' articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in ordine al nulla - osta per il rilascio della licenza per agenzia di viaggi a persone fisiche o giuridiche straniere. Art. 22 (Apertura di succursali e filiali) L' apertura nell' ambito regionale di succursali e filiali di agenzie di viaggi e turismo operanti nell' ambito nazionale e le domande di trasferimento della sede di agenzie di viaggi e turismo e di succursali e filiali, sono soggette alle procedure di cui alla presente legge. Le succursali o filiali a gestione non autonoma sono escluse dall' obbligo del pagamento della tassa di concessione regionale. La Regione Lazio puo' autorizzare l' apertura stagionale di succursali o filiali di agenzie autorizzate nelle localita' di particolare interesse turistico in cui non operino agenzie di viaggi e turismo per un periodo non superiore a tre mesi con deliberazione della Giunta regionale, senza l' osservanza delle prescrizioni di cui alla presente legge. Art. 23 (Chiusura temporanea dell' agenzia) Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede della agenzia ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, l' Assessorato regionale al turismo e l' ente turistico periferico competente. Il termine di chiusura non puo' essere superiore a tre mesi nell' anno. E' ammessa una sola proroga di non piu' di tre mesi per comprovate ragioni da concedersi con provvedimento della Giunta regionale su proposta dell' Assessore al turismo. Nel caso che la chiusura avvenga senza l' avviso di cui al primo comma o che l' ufficio non sia riaperto decorso il termine di proroga, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al turismo, delibera la revoca dell' autorizzazione. Art. 24 (Obblighi del direttore tecnico) Il direttore tecnico deve prestare la propria opera professionale alle dipendenze di una sola agenzia o filiale o succursale con carattere di continuita' ed esclusivita'. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al primo comma la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al turismo, provvede alla sospensione dell' esercizio della professione e, nella ipotesi di recidiva, alla cancellazione dal registro regionale. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al turismo, puo', altresi', disporre la sospensione o, nei casi piu' gravi, la revoca dell' autorizzazione nei confronti del titolare o dei titolari inosservanti. Art. 25 (Mutamenti nell' organizzazione dell' agenzia ) Qualsiasi mutamento alle condizioni originarie in base alle quali e' stata rilasciata l' autorizzazione di cui all' articolo 20 della presente legge deve essere autorizzato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore al turismo. A tal fine, ogni mutamento deve essere tempestivamente comunicato all' Assessorato regionale al turismo. L' inosservanza alla prescrizione di cui ai commi precedenti puo' comportare la sospensione o, nei casi piu' gravi, la revoca dell' autorizzazione. Nel caso di mancata sostituzione del titolare o del direttore tecnico nel termine di tre mesi si procede alla sospensione dell' autorizzazione. Art. 26 (Sospensione e revoca dell' autorizzazione ) Quando l' attivita' dell' agenzia o dei suoi titolari sia ritenuta dannosa o contraria agli interessi del turismo o quando si rilevino gravi irregolarita' di ordine amministrativo, salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, la Regione Lazio, sentito l' ente turistico competente, puo' procedere, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al turismo, alla sospensione fino a sei mesi e, in caso di recidiva, alla revoca dell' autorizzazione. Art. 27 (Registro regionale delle agenzie di viaggi e turismo ) Le agenzie di viaggi e turismo e le rispettive succursali e filiali autorizzate ai sensi della presente legge, sono iscritte nell' apposito registro regionale istituito, presso l' Assessorato regionale al turismo che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento. Nel registro sono riportati i dati relativi alla denominazione dell' agenzia, il tipo di attivita' autorizzata, il nome o la ragione sociale del titolare ed il nome del direttore tecnico, nonche' tutti i provvedimenti eventualmente assunti dalla Giunta regionale ai sensi della presente legge. Il registro regionale consta di distinte sezioni in relazione alle attivita' di cui al precedente articolo 3, primo comma, per le quali e' stata rilasciata l' autorizzazione e di una apposita sezione dove sono iscritte le agenzie di viaggi e turismo straniere autorizzate. L' elenco delle agenzie di viaggi e turismo iscritte al registro regionale e' pubblicato ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Art. 28 (Redazione dei programmi di viaggi) I programmi concernenti viaggi e crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno, organizzati da agenzie di viaggi e turismo devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni: a) data di svolgimento del viaggio o della crociera; b) itinerario con relativi percorsi e lunghezza; c) durata. Quando la durata del soggiorno sia espressa in giorni deve risultare esplicitamente dal programma anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo; d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi ed eventuale acconto da versare all' atto dell' iscrizione; e) qualita' e quantita' dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categorie degli alberghi, numero dei posti, visite guidate e presenza di accompagnatore; f) termini per le iscrizioni; g) termini e condizioni per le rinunce, relative eventuali penali e modalita' del rimborso delle quote versate; h) condizioni di annullamento del viaggio da parte dell' agenzia di viaggi e turismo con esplicito riferimento alle disposizioni di cui all' articolo 10 della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio ( CCV) del 23 aprile 1970, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084; i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui al successivo articolo 30. Gli inserti pubblicitari, annunci, manifesti e simili, devono far richiamo per il dettaglio ai programmi formulati in conformita' del comma precedente. Il riferimento ai programmi medesimi deve essere citato nei documenti di viaggio quando previsti. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l' elemento di riferimento della promessa di servizi ai fini dell' accertamento dell' esatto adempimento. In casi di infrazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1 milione a L. 5 milioni, tenuto conto delle attivita' che l' agenzia e' autorizzata a svolgere. In caso di recidiva, si procede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al turismo, alla sospensione ed infine alla revoca dell' autorizzazione all' esercizio dell' attivita'. Art. 29 (Pubblicazione e diffusione dei programmi di viaggio ) Le agenzie di viaggi e turismo interessate debbono trasmettere alla Regione Lazio, Assessorato al turismo, prima della data di inizio della diffusione, copia dei programmi, annunci, manifesti e simili, di cui al precedente articolo 28 per la verifica della conformita' di questi alle disposizioni della presente legge. In calce dovra' essere apposta la dichiarazione che la pubblicazione e' stata redatta conformemente alle disposizioni della presente legge. In caso di inadempienza dell' obbligo di cui al primo comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1 milione a L. 3 milioni, tenuto conto delle attivita' che l' agenzia e' autorizzata a svolgere. Le sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva. Nel caso di ulteriori, ripetuti inadempimenti, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al turismo, si puo' procedere alla sospensione dell' autorizzazione all' esercizio dell' attivita'. Ai fini della verifica di cui al primo comma la Regione Lazio puo' avvalersi della collaborazione dell' ente turistico periferico competente. Art. 30 (Garanzia assicurativa) Le agenzie di viaggi e turismo sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilita' civile a garanzia dell' esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi, nell' osservanza delle disposizioni previste in materie dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio( CCV) In caso di inosservanza si applicano le sanzioni di cui al precedente articolo 28. Le suddette polizze possono prevedere, per espressa menzione, garanzie assicurative supplementari rispetto ai trattamenti derivanti da contribuzioni obbligatorie o comunque da contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge, per gli infortuni sopravvenuti durante il periodo di prestazione dell' attivita' professionale in favore delle guide e degli accompagnatori turistici della cui opera le agenzie di viaggi e turismo si avvalgono. Art. 31 (Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale) Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalita' ricreative, culturali, religiose e sociali sono autorizzate ad esercitare, esclusivamente per i propri associati ed in quanto compatibili, le attivita' di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, esclusa ogni intermediazione mediante vendita diretta al pubblico, senza l' osservanza delle norme in questa contenute. Ai fini di cui al precedente comma, le associazioni ivi indicate devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti: a) assenza di qualunque forma di lucro nell' esercizio delle attivita' desumibile dai bilanci sociali, nonche' di qualunque controllo da parte di soggetti ed organismi esercenti attivita' imprenditoriali; b) organizzazione e funzionamento secondo criteri di democraticita'; c) fruizione dei servizi sociali solo da parte degli associati; d) finalizzazione esclusiva dell' attivita' allo sviluppo sociale, morale e culturale della personalita' degli associati. Le associazioni di cui al primo comma del presente articolo, ai fini dell' esercizio delle attivita' nello stesso indicate devono trasmettere alla Regione Lazio, Assessorato al turismo, copia dell' atto costitutivo, dello statuto e del bilancio annuale. Le associazioni medesime devono inviare entro il 31 marzo il programma annuale di attivita' con l' indicazione delle singole iniziative previste. Eventuali variazioni successive al programma di cui al precedente comma nonche' singole iniziative non programmate entro il 31 marzo devono essere comunicate prima della loro realizzazione alla Regione Lazio, Assessorato al turismo. I programmi di viaggio devono in ogni caso contenere l' indicazione degli elementi di cui al precedente articolo 28, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed i), delle condizioni di annullamento del viaggio nonche' la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati. Resta ferma l' osservanza delle prescrizioni di cui al precedente articolo 30 in materia di garanzia assicurativa. Nel caso di esercizio dell' attivita' senza l' osservanza delle disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 2 milioni elevabile a L. 5 milioni in caso di recidiva. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui al quarto, quinto e sesto comma del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 1 milione, elevabile a L. 3 milioni in caso di recidiva. Nel caso di infrazione alla prescrizione in materia di garanzia assicurativa si applicano le sanzioni di cui al precedente articolo 28. Per le attivita' previste nel presente articolo, spetta alla Regione Lazio l' esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo ai sensi dell' articolo 35 della presente legge. Art. 32 (Associazioni e sodalizi senza scopo di lucro non operanti a livello nazionale) Le associazioni senza scopo di lucro, aventi finalita' ricreative, culturali, religiose e sociali, non operanti a livello nazionale, possono svolgere le attivita' di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge solo per il tramite di agenzie di viaggi e turismo autorizzate. Le associazioni di cui al primo comma del presente articolo ed i sodalizi possono svolgere nell' ambito regionale, per i propri associati od appartenenti, le attivita' di cui al precedente articolo 3, punti 2), 3), 4) e 5) senza l' osservanza delle disposizioni della presente legge. I sodalizi e le associazioni possono liberamente organizzare ed effettuare, senza scopo di lucro e senza carattere di professionalita', gite occasionali riservate esclusivamente ai propri associati od appartenenti, che non abbiano durata superiore a tre giorni, viaggio compreso. Quando le iniziative di cui al precedente comma debbano svolgersi in tutto od in parte al di fuori dell' ambito regionale, e' fatto obbligo della preventiva comunicazione alla Regione Lazio, Assessorato al turismo, da effettuarsi almeno quindici giorni prima della data prestabilita. Nel caso di tardivo ed in quello di omesso invio alla Regione Lazio della comunicazione di cui al precedente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma rispettivamente di lire 300.000 e di L. 800.000, elevabile a L. 800,000 ed a lire 2 milioni in caso di recidiva. Per le attivita' previste nel presente articolo spetta alla Regione Lazio l' esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi dell' articolo 35 della presente legge. E' esclusa dalla disciplina della presente legge l' organizzazione di viaggi da parte di enti, istituti od organismi pubblici nell' ambito dello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali. Art. 33 (Attivita' turistiche esercitate dalle imprese di pubblici trasporti. Uffici di biglietteria ) Non sono soggette alla disciplina della presente legge le imprese nazionali che esercitano l' attivita' di trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, salvo che le stesse assumano direttamente lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, nel qual caso devono essere munite della prescritta autorizzazione. L' apertura al pubblico, nell' ambito regionale, degli uffici di biglietteria delle compagnie aeree e di navigazione e' soggetta ad autorizzazione regionale. Il rilascio dell' autorizzazione di cui al precedente comma e' subordinato al versamento di un deposito cauzionale nella misura di L. 10 milioni alle condizioni indicate dall' articolo 19 della presente legge. Art. 34 (Uffici di biglietteria delle ferrovie dello Stato e delle linee di navigazione interna) Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle ferrovie dello Stato e delle linee di navigazione marittima, lacuale e fluviale operanti all' interno del territorio regionale ivi compreso il sistema insulare della Regione Lazio. Art. 35 (Funzioni di vigilanza e di controllo) Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle agenzie di viaggi e turismo, sono esercitate dalla Regione Lazio tramite il competente Assessorato al turismo. La Regione Lazio a tal fine puo' avvalersi della collaborazione dell' ente turistico periferico competente per territorio. Art. 36 (Impiego di guide ed accompagnatori turistici ) Le agenzie di viaggi e turismo devono, ove intendano avvalersene, ricorrere alle prestazioni professionali di guide ed accompagnatori turistici autorizzati ai sensi delle vigenti leggi. In caso di inosservanza si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di L. 2 milioni elevabile a L. 5 milioni in caso di recidiva. Art. 37 (Esercizio abusivo dell' attivita') Salva l' applicazione delle norme penali, chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attivita' di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge senza aver ottenuto le autorizzazioni prescritte dalla presente legge, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5 milioni a L. 16 milioni tenuto conto delle attivita' abusivamente esercitate. L' accertamento delle infrazioni e la irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuate con le modalita' e con le procedure previste dalle norme regionali vigenti in materia. L' autorizzazione all' apertura di una agenzia di viaggi e turismo o di una filiale o succursale, non puo' essere concessa qualora il richiedente abbia iniziato l' attivita' anteriormente alla data di emissione del decreto del Presidente della Giunta regionale previsto dalla presente legge. Art. 38 (Servizi generali) La Regione Lazio cura direttamente o mediante apposite convenzioni con figure soggettive pubbliche e private specializzate, la realizzazione e la gestione di servizi generali, quali banca dati, osservatorio di mercato, consulenza promo - pubblicitaria, sistemi automatizzati di informazione e prenotazione, centri di assistenza ed organizzazione per la commercializzazione, da destinare alle imprese di cui alla presente legge. La Giunta regionale delibera annualmente sui progetti relativi ai servizi generali di cui al precedente comma, sentita la competente Commissione consiliare permanente. Art. 39 (Contributi per iniziative di commercializzazione ) Al fine di incrementare i flussi turistici verso il Lazio, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, puo' concedere contributi << una tantum >> per la realizzazione di iniziative di commercializzazione, in Italia e nei Paesi extra - comunitari, della offerta dei servizi forniti dalle agenzie di cui all' articolo 2 della presente legge. A tal fine, entro il 31 dicembre dell' anno precedente, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva le direttive di intervento per le iniziative di promozione e commercializzazione che prevedono: 1) gli obiettivi, i criteri, le priorita' e le forme dell' intervento regionale; 2) i criteri per la ripartizione degli stanziamenti; 3) le dimensioni massime globali delle iniziative. Tali contributi vengono concessi sulle spese previste e documentate fino alla misura del 20 per cento della spesa riconosciuta ammissibile nel relativo provvedimento di concessione. L' erogazione dei contributi avviene al momento della presentazione dei documenti giustificativi delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell' iniziativa ammessa. Le domande per ottenere le provvidenze di cui ai commi precedenti devono essere corredate dai seguenti documenti: 1) relazione tecnica ed illustrativa sulle finalita' dell' iniziativa, atta a dimostrare l' interesse economico relativo allo sviluppo turistico; 2) parere dell' ente turistico periferico competente per territorio, da rendere entro sessanta giorni dalla richiesta sulla rispondenza dell' iniziativa al raggiungimento delle sue finalita'; trascorso il sopracitato termine la domanda puo' essere accolta anche in assenza di tale parere; 3) dettagliato preventivo di spesa; 4) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante delle agenzie di cui all' articolo 2 della presente legge o loro consorzi od associazioni dalla quale risulti, per il destinatario del contributo, il possesso della necessaria capacita' economica e l' impegno ad effettuare l' iniziativa ove il contributo richiesto venga concesso. Art. 40 (Qualificazione professionale del personale ) La Regione Lazio promuove l' organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale attinenti le specifiche materie oggetto della presente legge, ai fini della migliore qualificazione tecnica del personale da applicare ai servizi delle agenzie di viaggi e turismo. Art. 41 (Escursioni e viaggi lungo percorsi serviti da autolinee in concessione) Per l' organizzazione di viaggi, gite ed escursioni lungo percorsi serviti da autolinee in concessione, le agenzie di viaggi e turismo autorizzate devono osservare le disposizioni vigenti in materia. Art. 42 (Uso della denominazione) La denominazione di << agenzie di viaggi >>, di << agenzie turistiche >> e simili nonche' le corrispondenti in lingue straniere, sono riservate alle aziende che hanno ottenuto l' autorizzazione prevista dalla presente legge. Art. 43 (Norma finanziaria) Il funzionamento del comitato tecnico - consultivo regionale e della commissione per l' abilitazione all' esercizio della professione di direttore tecnico, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 12 della presente legge, grava sul capitolo n. 25106 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' esercizio finanziario 1984. Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 39 della presente legge si provvedera' mediante l' istituzione di apposito capitolo che, nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno 1984, e' iscritto per memoria con la seguente denominazione: << Contributi per iniziative di commercializzazione intese ad incrementare i flussi turistici della Regione >>. E' inoltre istituito per memoria, in ordine alle previsioni di cui al precedente articolo 38, apposito capitolo, nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' esercizio 1984, con la denominazione: << Spese per la realizzazione ed il funzionamento di servizi generali per le agenzie di viaggi e turismo >>. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni al bilancio 1984. Allo stanziamento dei fondi necessari per gli anni successivi si provvedera' con la legge di approvazione del bilancio dei rispettivi esercizi finanziari. Art. 44 (Norme transitorie) I dirigenti delle agenzie di viaggi e turismo che siano stati riconosciuti idonei alla direzione tecnica ai sensi del regio decreto - legge 23 novembre 1936, n. 2523, non sono tenuti a sostenere l' esame di abilitazione di cui all' articolo 9 della presente legge per l' assunzione della direzione tecnica dell' agenzia di viaggi e turismo. Al fine dell' iscrizione al registro regionale di cui al precedente articolo 13, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, i direttori tecnici di cui al precedente comma devono presentare domanda corredata dei documenti attestanti la riconosciuta idoneita'. I titolari od amministratori di agenzie di viaggi e turismo operanti nella Regione possono conseguire l' idoneita' a direttore tecnico delle agenzie che esercitano le attivita' di cui al precedente articolo 3, lettera b), previo superamento di esame - colloquio vertente nelle materie di cui al precedente articolo 8. A tal fine gli interessati debbono entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, presentare domanda alla Regione Lazio, Assessorato al turismo, ai sensi del precedente articolo 10 e, in caso di superamento dell' esame, devono produrre le relative certificazioni. Le agenzie di viaggi e turismo gia' operanti debbono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere l' iscrizione al registro regionale di cui al precedente articolo 27 e comunicare all' Assessorato regionale al turismo, per le relative autorizzazioni da concedersi con deliberazione della Giunta regionale, le attivita' tra quelle indicate negli articoli 3 e 4 della presente legge che esse intendono svolgere. Per il rilascio dell' autorizzazione sostitutiva di altra precedentemente concessa, il titolare della stessa e' esonerato dall' obbligo del pagamento di una nuova tassa di rilascio. Con la stessa deliberazione e' fissato l' ammontare del deposito cauzionale che l' agenzia e' tenuta a rinnovare in relazione alle attivita' prescelte. Entro sei mesi dalla notifica del provvedimento della Giunta regionale, l' agenzia deve versare, con le modalita' di cui alla presente legge, almeno il 50 per cento della differenza tra il deposito gia' effettuato all' atto del rilascio e quello da ultimo stabilito; il restante 50 per cento deve essere versato a conguaglio entro quindici mesi dalla data del primo versamento. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici di biglietteria gia' autorizzati ai sensi del regio decreto - legge 23 novembre 1936, numero 2523, devono far pervenire alla Regione Lazio, Assessorato al turismo, esplicita dichiarazione di conformita' dell' attivita' svolta alle disposizioni del precedente articolo 33; entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detti uffici debbono adeguare la misura del deposito cauzionale con le modalita' previste al precedente comma. L' inosservanza degli obblighi di cui al quinto, settimo ed ottavo comma del presente articolo comporta la sospensione dell' autorizzazione all' esercizio della attivita' sino alla data dell' avvenuto adempimento. Le domande di apertura di nuove agenzie di viaggi e turismo o di succursali o filiali prodotte agli enti provinciali per il turismo( EPT) ai sensi del regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523, sulle quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata adottata favorevole deliberazione da parte del consiglio di amministrazione dell' ente provinciale per il turismo medesimo, soggiacciono agli obblighi di cui al quinto, settimo ed ottavo comma del presente articolo. Le domande di apertura di nuove agenzie di viaggi e turismo o di succursali o filiali prodotte agli enti provinciali per il turismo ai sensi del regio decreto - legge 23 novembre 1936, n. 2523, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora in corso di istruttoria presso gli enti stessi, debbono essere trasmesse, per gli adempimenti previsti dalla presente legge, alla Regione Lazio, Assessorato al turismo, salva l' applicazione del precedente articolo 17, ultimo comma. Per le succursali o filiali a gestione non autonoma opera l' esclusione prevista dal precedente articolo 22, primo comma. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |