L.R. 11 Luglio 1984, n. 40 |
Attuazione di campagne pubblicitarie e di valorizzazione del formaggio pecorino romano e contributo sulle spese annue di gestione.
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(Pubblicata nel B.U. 30 luglio 1984, n. 21) Art. 1 La Regione Lazio nell' ambito dei programmi globali per lo sviluppo dell' agricoltura ed in particolare della zootecnia e dei prodotti zootecnici in armonia con la normativa nazionale e comunitaria promuove in Italia e/ o all' estero nel corso degli anni 1983- 1984- 1985 campagne pubblicitarie e di valorizzazione del formaggio pecorino romano (decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269 e decreto del ministero dell' agricoltura 14 gennaio 1981) ed un contributo sulle spese annue di gestione. Art. 2 Le campagne pubblicitarie e di valorizzazione del formaggio pecorino romano tendono alla diffusione ed all' affermazione del marchio di origine per la quantificazione e definizione del prodotto, all' introduzione di nuove tecniche di promozione e vendita del pecorino romano, alla creazione di un rapporto tra programmazione, produzione, trasformazione e consumo, all' educazione del consumatore ed all' aumento del consumo procapite del prodotto. Il contributo annuo in conto capitale sulle spese di gestione tende altresi' al sostegno economico ed al consolidamento della attivita' consortile. Art. 3 La Regione Lazio stanzia per l' attuazione delle campagne pubblicitarie e di valorizzazione del formaggio pecorino romano, tutelato dal consorzio di cui al precedente articolo 1 nonche' per l' erogazione del contributo annuo sulle spese di gestione del consorzio stesso, la somma di L. 1.400 milioni per il triennio 1983- 1985, ripartita in L. 400 milioni per l' anno 1983 e L. 500 milioni per ciascuno dei successivi anni 1984 e 1985. Tali contributi non potranno comunque superare il 35 per cento della spesa totale ritenuta ammissibile per le campagne pubblicitarie di valorizzazione ed il 35 per cento della spesa annua per la gestione del consorzio. Art. 4 Ai fini dell' attribuzione dei contributi di cui al precedente articolo 3, il consorzio di tutela dovra' presentare alla Regione Lazio, Assessorato agricoltura, per le campagne pubblicitarie e di valorizzazione, un dettagliato programma di operativita' e, per il contributo sulla spesa di gestione, il bilancio preventivo approvato dai competenti organi consortili. Art. 5 La Giunta regionale esaminato il programma presentato dal consorzio di tutela del formaggio pecorino romano, su proposta dell' Assessorato regionale all' agricoltura e foreste, provvede con propria deliberazione sentita la commissione consiliare permanente dell' agricoltura, alla concessione ed alla liquidazione del contributo sulla base della spesa effettiva dimostrata, secondo quanto previsto nel precedente articolo 3. Allo scopo di facilitare l' attuazione della campagna di valorizzazione del pecorino romano, la Giunta regionale, dopo l' approvazione della deliberazione di concessione di cui al precedente comma, eroga al consorzio, sotto forma di anticipazione, il 75 per cento del contributo concesso. Il rimanente 25 per cento del contributo verra' liquidato dalla Giunta regionale a seguito della presentazione della fattura regolarmente quietanzata. La Giunta regionale esaminato il bilancio preventivo, approvato dai competenti organi consortili, su proposta dell' Assessorato regionale all' agricoltura e foreste, provvede, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare permanente all' agricoltura, alla concessione ed alla liquidazione del contributo sulla base della spesa effettiva dimostrata, secondo quanto previsto nel precedente articolo 3. La Giunta regionale, dopo l' approvazione delle deliberazioni di concessione di cui al precedente comma, eroga al consorzio, sotto forma di anticipazione, il 75 per cento del contributo concesso. Il rimanente 25 per cento del contributo verra' liquidato dalla Giunta regionale a seguito della presentazione del bilancio consuntivo approvato dai competenti organi consortili. Art. 6 Per l' attuazione di quanto previsto nella presente legge e' autorizzata la spesa di L. 900 milioni per l' anno 1984 e di L. 500 milioni per l' anno 1985. Pertanto nel bilancio di previsione 1984 viene istituito il relativo capitolo di spesa cosi' denominato: << Contributi per l' attuazione di campagne pubblicitarie e di valorizzazione del formaggio pecorino romano e contributo sulle spese annue di gestione (legge regionale dell' 11 luglio 1984, n. 40) >>. Alla copertura finanziaria dell' onere indicato al primo comma si fara' fronte: per il 1984 ai sensi del quarto comma del' articolo 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 con una corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto al capitolo n. 25802 del bilancio 1983, mentre per il 1985 si fara' fronte con legge di bilancio. Con apposito decreto del Presidente della Giunta si dara' corso alle necessarie variazioni di bilancio 1984. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |