| L.R. 17 Gennaio 1975, n. 5 |
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Contributo ordinario all' Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio per gli anni 1974 e 1975.
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Art. 1 Per la concessione del contributo ordinario della Regione all' Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del Lazio, costituito con la legge regionale 18 febbraio 1974, n. 15 modificata con la legge regionale 18 febbraio 1974, n. 16, e' autorizzata la spesa complessiva di L. 1.700.000.000, di cui L. 850.000.000 per l' anno 1974 e L. 850 milioni per l' anno 1975. La spesa per l' anno 1974 sara' iscritta nel capitolo n. 1158 del bilancio regionale, denominato: << Contributo ordinario all' Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio( IRSPEL) e per il Centro elaborazione dati >>. La spesa per l' anno finanziario 1975 sara' iscritta nel corrispondente capitolo del relativo bilancio regionale. All' onere derivante dall' applicazione della presente legge per l' anno 1974 si fara' fronte per L. 450.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 1963 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1974, e per L. 400.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel cap. n. 2981 del medesimo stato di previsione. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi su proposta dell' Assessore al Bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 sesto comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 17 gennaio 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 16 gennaio 1975. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |