L.R. 13 Luglio 1973, n. 27 |
Disciplina regionale della caccia alla selvaggina migratoria per l'annata venatoria 1973-1974.
|
Art. 1 Ai fini della tutela e per l'incremento della selvaggina migratoria, le limitazioni di tempo previste dall'art. 3 della legge regionale 13 luglio 1973, n. 26 concernente la "Disciplina regionale della caccia per l'annata venatoria 1973-74" vengono estese anche alla selvaggina migratoria. Art. 2 La presente legge regionale, stante l'imminente scadenza dei termini di emissione dei calendari venatori provinciali, e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |