Miglioramenti economici previsti dall' accordo nazionale per il contratto dei dipendenti regionali.

Numero della legge: 40
Data: 8 maggio 1979
Numero BUR: 14
Data BUR: 19/05/1979

L.R. 08 Maggio 1979, n. 40
Miglioramenti economici previsti dall' accordo nazionale per il contratto dei dipendenti regionali.


Art. 1

In applicazione dell' accordo nazionale per il contratto dei dipendenti regionali sottoscritto il 10 febbraio 1979, a tutto il personale regionale e' corrisposto, con decorrenza 1° ottobre 1978, un aumento di retribuzione sulla base dello stipendio iniziale della relativa qualifica o livello previsto, al 30 settembre 1978, dalla tabella " A " annessa alla legge n. 20, del 29 maggio 1973, cosi' determinato:
fino a L. 2.000.000 annui: L. 55.000 mensili; fino a L. 3.000.000 annui: L. 47.000 mensili.
Gli importi predetti comprendono e assorbono l' acconto di L. 25.000 concesso con legge regionale n. 14 del 25 marzo 1977.


Art. 2

Gli importi di cui al precedente articolo sono da computare a tutti gli effetti nel trattamento di previdenza e quiescenza e sono erogati anche sulla tredicesima mensilita', compresa quella dell' anno 1978.


Art. 3

Le somme di cui all' art. 1 si corrispondono in quanto compete lo stipendio e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.


Art. 4

Per l' attuazione della presente legge, e' autorizzata, per l' anno finanziario 1979, la spesa di L. 2.020 milioni, che sara' iscritta, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 525011 " Stipendi ed altri assegni fissi al personale ed oneri riflessi, previdenziali ed assistenziali " del bilancio di previsione regionale per l' anno medesimo.
All' onere di L. 2.020 milioni, derivante dalla suddetta autorizzazione di spesa, si fara' fronte riducendo di pari importo gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 990599 (Fondo globale) del bilancio di previsione regionale per l' anno 1979.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.