L.R. 26 Agosto 1988, n. 54 |
Interventi a sostegno della imprenditorialita' giovanile e della cooperazione.
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(Pubblicato nel B.U. 20 settembre 1988, n. 26) Art. 1 (Finalita') 1. Al fine di agevolare lo sviluppo di una nuova imprenditorialita' nel Lazio e per l' ampliamento della base produttiva ed occupazionale, nel rispetto dell' articolo 117 della Costituzione ed in conformita' ai principi indicati nell' articolo 45 del proprio Statuto, la Regione sostiene, con le modalita' fissate nei successivi articoli, la costituzione ed il potenziamento di cooperative di produzione e di lavoro, nonche' di societa' aventi sede ed operanti nelle aree del Lazio non incentivate dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, delle quali facciano parte, in percentuale non inferiore al 60 per cento, giovani di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni, le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi, che si impegnino a realizzare progetti, da esse predisposti, per la produzione di beni e servizi nei settori di materia di competenza regionale, con particolare riguardo ai settori dell' artigianato, della pesca, del trasporto, delle infrastrutture, del turismo, dello sport e del tempo libero. 2. Gli interventi regionali sono finalizzati alla realizzazione di iniziative attinenti lo sviluppo della produzione e dell' occupazione, sulla base di precisi e dettagliati progetti, per la produzione di beni e servizi, per l' aumento dell' occupazione, nonche' per la qualificazione degli operatori impegnati nella produzione. Art. 2 (Agevolazioni a favore di cooperative e societa' costituite prevalentemente da giovani) 1. Per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile nel Lazio, la Regione adotta una serie di misure, secondo le modalita' indicate dalla presente legge. 2. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le cooperative o le societa' che, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo, siano costituite da non oltre un anno da giovani di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni, in percentuale non inferiore al 60 per cento e che collaborino all' attivita' della cooperativa da almeno sei mesi, ovvero, qualora la societa' risulti appena costituita, abbiano la qualifica di soci fondatori. 3. Per le finalita' di cui al precedente articolo possono essere concesse le seguenti agevolazioni: a) contributo in conto capitale per le spese di impianto e per le attrezzature fino al limite massimo del 60 per cento delle spese stesse; l' importo del contributo non puo' superare l' importo di L. 500.000.000; b) contributi decrescenti per la durata di un triennio per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite massimo del 75 per cento delle spese per il primo anno, del 50 per cento per il secondo anno e del 25 per cento per il terzo anno, con possibilita' di parziali anticipazioni limitatamente al primo anno. Per il terzo anno il contributo e' concedibile sempreche' dal progetto medesimo detto contributo risulti necessario per consentire l' equilibrio economico delle iniziative; c) concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito contratto con istituti bancari e/ o garanzie sussidiarie per le operazioni di credito da contrarsi e per i relativi interessi, nei limiti stabiliti dall' articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; d) attivita' di formazione e di qualificazione professionale, funzionali alla realizzazione del progetto. 4. Tra le spese di cui alle precedenti lettere a) e b) sono comprese le spese di progettazione, di studio di fattibilita' e di analisi di mercato. 5. Le attivita' di formazione e di qualificazione professionale di cui al precedente terzo comma, lettera d), sono inserite nei piani regionali di formazioni professionale. Art. 3 (Condizioni) 1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge le cooperative devono essere iscritte nel registro prefettizio previsto dall' articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni e devono contenere espressamente nei propri statuti le clausole indicate nell' articolo 86 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947. 2. E' fatto divieto ai soci delle societa' e delle cooperative di effettuare trasferimenti tra vivi di azioni o di quote societarie a soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni qualora tali trasferimenti comportino il venir meno della partecipazione maggioritaria di giovani prescritta dal precedente articolo 1. 3. I soci non possono far parte di piu' di una cooperativa o societa' che usufruisca delle agevolazioni indicate nel precedente articolo 2. Art. 4 1. Le domande tendenti ad ottenere le agevolazioni indicate nel precedente articolo 2 devono essere presentate all' assessorato regionale all' industria, commercio ed artigianato, entro il 30 giugno di ogni anno, corredate della seguente documentazione: a) copia autenticata dell' atto costitutivo e dello statuto omologato e registrato delle cooperative o della societa'; b) progetto dettagliato dal quale risultino: 1) gli obiettivi da realizzare in conformita' alle finalita' di cui al precedente articolo 1; 2) le previsioni di redditivita' ed economicita' di gestione, con riferimento alla concreta possibilita' di collocare i prodotti ed i servizi oggetto dell' attivita', suffragate da eventuali ricerche di mercato; 3) il numero e la qualifica dei giovani, associati e non, occupati e disoccupati, che si prevede di occupare; 4) il tipo e l' entita' delle agevolazioni richieste; c) piano finanziario e conto economico previsionali per i primi tre anni di attivita', relativi al progetto di cui alla precedente lettera b); d) eventuale richiesta di attivita' di formazione professionale utile ai fini dell' attuazione del progetto di cui alla precedente lettera b); e) << curriculum vitae >> dei soci della cooperativa o della societa'; f) dichiarazione del responsabile o dei responsabili legali della cooperativa o della societa' attestante che non siano stati concessi o non siano in corso di concessione analoghi benefici da parte della Regione, dello Stato della Comunita' Economica Europea e di altri enti pubblici. Art. 5 (Concessione delle agevolazioni) 1. La Giunta regionale delibera, entro il 30 ottobre di ciascun anno, su proposta dell' assessore regionale all' industria, commercio ed artigianato, sentito il comitato di cui al successivo articolo 7, la concessione delle agevolazioni indicate nell' articolo 2 della presente legge a favore di cooperative o di societa' che si trovino nelle condizioni prescritte e che abbiano fatto pervenire la relativa domanda entro il 30 giugno. 2. La deliberazione di cui al precedente comma individua, altresi', il tipo, la misura delle agevolazioni e le relative modalita' di erogazione, assumendone impegno finanziario interamente a carico del bilancio in corso. 3. Nella valutazione dei progetti la Giunta regionale terra' conto prioritariamente: a) delle iniziative ubicate nelle zone di piu' alto livello di disoccupazione; b) delle iniziative che prevedono maggiore utilizzazione di giovani disoccupati; c) delle iniziative rivolte allo sfruttamento ed alla valorizzazione delle risorse locali; d) delle iniziative che introducono od utilizzano nuove tecnologie con particolare riguardo al risparmio energetico ed ai processi di accentuata informatizzazione; e) delle iniziative che prevedono un piu' alto tasso di redditivita' di gestione per il primo triennio; f) delle iniziative che tendono a far diminuire l' importazione di beni; g) delle iniziative che non costituiscono duplicazioni di interventi nelle medesime zone. 4. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono comunque cumulabili con analoghi benefici a carico dei bilanci regionali, statali, comunitari o di altri enti pubblici. 5. In caso di parziale realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, la Giunta regionale adotta un provvedimento di riduzione percentuale del contributo in relazione al programma effettivamente attuato. 6. Copia delle domande ammesse ai benefici regionali complete della documentazione, saranno trasmesse all' istituto di credito ed alla FILAS (Finanziaria laziale di sviluppo) SpA ai fini dell' istruttoria di propria competenza. Art. 6 (Convenzione e fidejussione) 1. Per la concessione del concorso al pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 2, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare una apposita convenzione per disciplinare i rapporti con gli istituti di credito. 2. I benefici previsti al precedente articolo 2, lettera c), sono concessi a seguito della positiva istruttoria totale o parziale del programma, effettuata dall' istituto di credito bancario autorizzato a concedere il mutuo. 3. Per tali finalita' la Regione autorizza la FILAS (Finanziaria laziale di sviluppo) SpA a prestare la garanzia fidejussoria sussidiaria per il credito contratto con l' istituto bancario, per i singoli importi non superiori alla differenza tra l' importo del mutuo ed un triennio di interessi e la valutazione cauzionale delle altre garanzie offerte, determinate dall' istituto bancario medesimo. Le eventuali fidejussioni personali potranno essere computate pro - quota. 4. Ai fini della concessione delle garanzie fidejussorie previste dal precedente terzo comma e dalle leggi regionali 22 febbraio 1985, n. 19 e 22 febbraio 1985, n. 20, e' istituito un fondo speciale regionale la cui gestione viene affidata alla FILAS SpA, mediante convenzione, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle citate leggi regionali n. 19 e 20 del 1985 e nella presente legge. 5. Alle spese di gestione del fondo la FILAS SpA fara' fronte utilizzando la percentuale del 2 per cento dei fondi conferiti dalla Regione. Art. 7 (Comitato regionale per la promozione e lo sviluppo dell' imprenditorialita' giovanile) 1. La Giunta regionale, per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, si avvale del << comitato regionale per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile >> che esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, parere preventivo sui singoli progetti presentanti o trasmessi dalle societa' o dalle cooperative ai sensi dell' articolo 4 della presente legge ed anche per le iniziative ad esso sottoposte a norma dell' articolo 1, comma sette bis e comma nono, della legge 28 febbraio 1986, n. 44. 2. Il comitato regionale e' composto nel modo seguente: a) dall' assessore regionale all' industria, commercio ed artigianato che lo presiede, o da un suo delegato; b) da cinque rappresentanti designati dalle cinque organizzazioni regionali delle cooperative; c) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali piu' rappresentantive degli imprenditori; d) da due rappresentanti delle organizzazioni artigianali regionali piu' rappresentative; e) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali piu' rappresentative della categoria dei lavoratori nella regione; f) da due dirigenti dei settori regionali industria e problemi del lavoro, uno per ogni settore. 3. I componenti del comitato regionale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale all' industria, commercio ed artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Il comitato regionale dura in carica per l' intera durata della legislatura. I membri del comitato scaduto esercitano le proprie funzioni sino all' insediamento del nuovo comitato regionale. In caso di cessazione di uno dei membri del comitato regionale di cui al precedente primo comma, lettere b), c), d), e), per qualsiasi causa, il sostituto viene nominato con le stesse modalita' e procedure previste dal presente articolo e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituto. 5. L' incarico di segretario e' attribuito con decreto del Presidente della Giunta regionale ad un dirigente dell' assessorato regionale all' industria, commercio ed artigianato su proposta dell' assessore regionale competente. L' incarico ha la durata del comitato regionale ed e' rinnovabile. 6. Ai membri del comitato regionale compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni. 7. I componenti del comitato regionale decadono dalla carica per cause sopravvenute di ineleggibilita' oppure di incompatibilita' previste dalla legge, oppure qualora non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. 8. La decadenza viene dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale e comunicata dal presidente del comitato regionale ai competenti organismi per le conseguenti segnalazioni necessarie per le sostituzioni. Le dimissioni dei componenti sono presentate al presidente del comitato regionale, il quale provvede per la reintegrazione nei modi e nelle forme previste per la nomina. 9. Lo scioglimento del comitato regionale e' disposto con deliberazione della Giunta regionale a causa della decadenza della legge che ha determinato l' istituzione. 10. La segreteria tecnico - operativa del comitato regionale e' composta da due funzionari in organico presso gli uffici dell' assessorato regionale all' industria, commercio ed artigianato nominati dall' assessore competente in materia. 11. Finche' non saranno designati tutti i rappresentanti di cui al precedente secondo comma, il comitato si intende validamente costituito con la designazione dei rappresentanti di almeno la meta' degli organismi interessati e delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei membri designati. Art. 8 (Limiti e revoca dei contributi) 1. Le cooperative e le societa' beneficiarie dei contributi non possono presentare nuova domanda di contributo prima che siano trascorsi due anni. 2. Le societa' cooperative beneficiarie dei contributi non possono alienare o locare i beni oggetto delle agevolazioni previste dalla presente legge. 3. Inoltre, la societa' cooperativa e' vincolata a non distogliere dall' uso dichiarato in domanda e nel progetto allegato, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di acquisto, i macchinari e le attrezzature ammessi alle agevolazioni ed a non destinare le opere edilizie, oggetto delle agevolazioni stesse, ad usi diversi da quelli previsti per un periodo di almeno dieci anni dalla data di fine lavori. 4. Qualora dalle ispezioni e verifiche disposte, ovvero da qualsiasi altro accertamento, risulti che i requisiti che hanno costituito oggetto per la concessione dei contributi non sono piu' sussistenti, la Giunta regionale, su proposta dell' assessore regionale competente in materia di artigianato, industria e commercio, dispone la revoca dei benefici. Art. 9 (Norma transitoria) 1. Nella fase di prima attuazione della presente legge le domande di cui al precedente articolo 4 devono essere presentate all' assessorato regionale all' industria, commercio ed artigianato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 2. Nella medesima fase di prima attuazione la deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente articolo 5 puo' essere adottata anche in deroga ai termini stabiliti da tale articolo. Art. 10 (Norma finanziaria) 1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata per l' anno 1988, la spesa complessiva di L. 3.300 milioni, da iscriversi nei seguenti capitoli che vengono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dello stesso anno con gli stanziamenti di competenza a fianco di ciascuno di essi indicati: capitolo n. 02120 << Contributi in conto capitale in favore di societa' o di cooperative di giovani (articolo 2, terzo comma, lettera a) >>: L. 3.000 milioni; capitolo n. 02121 << Contributi per spese di gestione a favore di societa' o di cooperative di giovani (articolo 2, terzo comma, lettera b) >>: L. 120 milioni; capitolo n. 02122 << Spese per il concorso nel pagamento degli interessi per operazioni di credito stipulate da societa' o da cooperative di giovani (articolo 2, terzo comma, lettera c) >>: L. 120 milioni; capitolo n. 02123 << Spesa per la concessione di garanzie fidejussorie per operazioni di credito stipulate da societa' o da cooperative di giovani (articolo 2, comma terzo, lettera c) >>: L. 60 milioni. 2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante prelevamento di L. 3.000 milioni dal capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera m) e di L. 300 milioni dal capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera p) del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1988. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |