L.R. 18 Novembre 1977, n. 44 |
Studi, indagini ed interventi anche sperimentali per la difesa della costa laziale e la formazione di un piano generale di opere portuali di competenza della Regione.
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Art. 1 (Finalita') La Regione Lazio, al fine di elaborare ed attuare un organico piano di interventi nel campo delle opere portuali di propria competenza e di concorrere alla protezione ed alla difesa anche preventiva delle coste, svolge e promuove studi e ricerche, predispone progetti e realizza opere e lavori, anche a carattere sperimentale, volti a determinare e verificare nel contempo l' efficacia degli interventi e la loro possibilita' tecnica di realizzazione e durata. Nell' ambito della competenza propria e delegata la Regione vigila sugli interventi interessanti la costa ed i bacini imbriferi tributari delle spiagge laziali, anche allo scopo di prevederne le conseguenze sull' equilibrio costiero o sull' assetto del territorio. Art. 2 (Programmi di ricerca e di intervento) Per conseguire gli obiettivi indicati nel precedente articolo, la Giunta regionale, sentiti gli enti e le amministrazioni locali interessati, predispone i programmi di ricerca e di intervento. Questi sono approvati dal Consiglio regionale. Art. 3 (Attuazione dei programmi) Per l' attuazione dei programmi, la Regione si avvale dei propri uffici e, ove occorra, stipulando apposite convenzioni, di amministrazioni pubbliche, enti, istituti ed esperti. La Regione puo' anche affidare la esecuzione di rilievi, accertamenti tecnici ed indagini a ditte particolarmente specializzate ed attrezzate, previo confronto tecnico ed economico delle offerte. La Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, puo' richiedere agli organi ed ai servizi statali collaborazione, informazioni, dati ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle attivita' comprese nei programmi. Per le opere ed i lavori che verranno realizzati dalle competenti amministrazioni statali, la eventuale partecipazione regionale sara' stabilita con apposita convenzione da stipulare tra la Regione e le amministrazioni statali medesime. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Giunta regionale e sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. Art. 4 (Salvaguardia) Fino a quando non saranno acquisiti gli studi e le ricerche previsti dalla presente legge, la Regione, tenuto conto della natura e della rilevanza delle opere da realizzare interessanti il litorale, per gli interventi di propria competenza, puo' disporre che i relativi progetti siano corredati dagli studi necessari per individuare l' influenza che dette opere potrebbero avere sul regime del litorale medesimo. La Regione puo' altresi' disporre che nell' ambito dei progetti siano previsti gli interventi integrativi necessari per evitare eventuali conseguenze negative sull' equilibrio costiero. Art. 5 (Interventi regionali a difesa degli abitati e del litorale) Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di opere di competenza regionale, per la realizzazione di opere poste a difesa degli abitati la Regione puo' intervenire fino alla misura massima dell' 80 per cento della spesa di pertinenza degli enti locali, stipulando apposita convenzione, secondo quanto previsto dal precedente art. 3. Per l' esecuzione di lavori ed opere di difesa del litorale la Regione provvede a propria cura e spesa. Art. 6 (Finanziamenti) Per le finalita' previste nella presente legge e' autorizzata per l' anno finanziario 1977 la spesa di L. 300 milioni. Detta spesa e' iscritta al cap. 11712 che si istituisce nel bilancio regionale per l' anno finanziario 1977 con la seguente denominazione: << Studi, indagini ed interventi, anche sperimentali, per la difesa della costa laziale e la formazione di un piano generale di opere portuali di competenza della Regione >>. Ai fini della gestione di cassa al suindicato cap. 11712 e' attribuita una dotazione di L. 150 milioni. All' onere derivante dai commi precedenti si fa fronte mediante riduzione, rispettivamente di L. 300 milioni e di L. 150 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa, dal cap. 22682 del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1977. Nel progetto << Trasporti e viabilita' - porti e navigazione interna >>, codice 1502 del bilancio pluriennale 1977- 81, per l' anno 1977 (ulteriori programmi di sviluppo), sono apportate le variazioni conseguenti all' applicazione del presente articolo. Agli stanziamenti occorrenti negli anni successivi si provvedera' con le leggi di approvazione dei bilanci annuali. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 18 novembre 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 12 novembre 1977. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |