L.R. 16 Settembre 1983, n. 64 |
Modifiche all' art. 22 dello statuto tipo approvato condecreto ministeriale 12 febbraio 1959 e successive modificazioni,previsto dall' art. 2 della legge regionale 6 febbraio1974, n. 7 - Interventi a favore delle cooperativeartigiane di garanzia.
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(Pubblicata nel B.U. 12 ottobre 1983, n. 28, S.O. n. 2) ARTICOLO UNICO L' articolo 22 dello statuto tipo approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1959 e successive modificazioni, previsto dall' articolo 2 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, concernente: << Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia >> e' sostituito dal seguente: << Art. 22. La cooperativa puo' stipulare convenzioni con una o piu' aziende di credito e con altri enti per la concessione ai propri soci di crediti, per i quali essa rilascia prestazione di garanzia, per un importo massimo complessivo rapportato a venti volte il patrimonio socliale, risultante dall' ultimo bilancio approvato. Tale rapporto puo' essere concordato in cifra piu' elevata con la banca se la cooperativa e' assistita da garanzia sussidiaria per la parziale copertura delle perdite >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |