Norme di integrazione della legge regionale 17 settembre 1974, n. 47: << Provvedimenti per l' esecuzione di opere e lavori pubblici regionali e di interesse degli Enti locali >>.

Numero della legge: 66
Data: 11 giugno 1975
Numero BUR: 18
Data BUR: 30/06/1975

L.R. 11 Giugno 1975, n. 66
Norme di integrazione della legge regionale 17 settembre 1974, n. 47: << Provvedimenti per l' esecuzione di opere e lavori pubblici regionali e di interesse degli Enti locali >>.





Art. 1

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall' applicazione dell' art. 2 della legge 17 settembre 1974, n. 47 ai programmi delle opere e lavori pubblici gia' ammessi al contributo finanziario regionale, e' autorizzato nell' esercizio finanziario 1975 l' ulteriore limite di impegno di complessive L. 660.000.000 che verra' ripartito tra i seguenti capitoli, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, in aumento agli stanziamenti gia' iscritti:
capitolo 2581 - Contributi costanti trentacinquennali per l' esecuzione di opere stradali d' interesse degli Enti locali L. 96.500.000
capitolo 2671 - Contributi costanti trentacinquennali per l' esecuzione di reti idriche, nonche' di acquedotti, impianti di depurazione e fognatura occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue e delle altre opere igienico - sanitarie di interesse degli Enti locali L. 506.000.000
capitolo 2676 - Contributi costanti trentacinquennali a favore dei Comuni per la costruzione e completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i Comuni stessi e le frazioni che ne sono sprovviste L. 27.500.000
capitolo 2681 - Contributi costanti trentacinquennali a favore dei Comuni che costruiscono o ampliano edifici destinati a proprie sedi e delle Province che costituiscono, sistemano e restaurano Archivi di Stato L. 30.000.000 Le annualita' di spesa conseguenti ai suindicati limiti di impegno saranno iscritte nei successivi bilanci regionali per ciascuno degli esercizi finanziari dall' anno 1976 all' anno 2009.


Art. 2

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall' applicazione dell' art. 10 della legge 17 agosto 1974 n. 41 nonche' dalle revisioni dei prezzi contrattuali e dal riconoscimento di maggiori compensi spettanti alle imprese relativamente alle opere e lavori pubblici fruenti del contributo finanziario regionale, e' autorizzata nell' esercizio finanziario 1975 la spesa di L. 1.640.000.000.
In relazione alla suddetta previsione nel bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1975 saranno istituiti i seguenti capitoli:
capitolo n. 2686 denominato << Contributo costante trentacinquennale sui maggiori oneri relativi all' attuazione dei programmi delle opere e lavori pubblici d' interesse degli Enti locali ammessi a contributo >> con lo stanziamento del limite d' impegno di L. 440.000.000;
capitolo n. 2666 denominato << Contributo in capitale sui maggiori oneri relativi all' attuazione dei programmi delle opere e lavori pubblici d' interesse degli Enti locali ammessi a contributo >> con lo stanziamento di L. 1.200.000.000. Entro i limiti di spesa sopraindicati analoghi stanziamenti saranno previsti negli esercizi successivi. Le successive annualita' di spesa conseguenti al suddetto limite di impegno di L. 440.000.000 saranno iscritte nei bilanci regionali per ciascuno degli esercizi finanziari dall' anno 1976 all' anno 2009.
I contributi stanziati ai sensi del presente articolo sono concessi sulla base di richieste documentate all' uopo avanzate dagli enti interessati tenuto conto dell' ordine temporale della loro presentazione.


Art. 3

Agli oneri derivanti per il corrente anno dall' applicazione dei precedenti articoli per complessive L. 2.300.000.000 si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 2981 del bilancio regionale dell' anno 1975 (Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Elenco n. 4, partita n. 8).
Per la concessione di finanziamenti relativi ad opere e lavori non ancora programmati, a valere sugli stanziamenti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e a tutto l' anno 1975, sui capitoli di spesa dei bilanci della Regione, provvede la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
La misura del contributo in annualita', qualora le vigenti leggi regionali prevedano la concessione di contributi in annualita' per un importo pari a quello occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi, non puo' comunque essere superiore al costo del mutuo della Cassa Depositi e Prestiti.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a disporre - con propri decreti, da emanarsi su proposta dell' Assessore al Bilancio - le variazioni di bilancio occorrenti per l' attuazione della presente legge.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 11 giugno 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 10 giugno 1975.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.