L.R. 29 Aprile 1983, n. 28 |
Produzione latte qualita'. Dotazione contenitori refrigerantialle aziende agricole singole o associate. Contributoin conto capitale.
|
(Pubblicata nel B.U. 20 maggio 1983, n. 14) Art. 1 La Regione Lazio, allo scopo di favorire l' introduzione di moderni mezzi tecnici idonei ad elevare la redditivita' delle aziende produttrici di latte, concede contributi in conto capitale per l' acquisto di contenitori refrigeranti, alle aziende agricole singole o associate nonche' di mezzi di trasporto refrigeratori in favore di cooperative che conferiscono il latte dei soci agli impianti di trasformazione, propri o di terzi, od ai centri di commercializzazione. Art. 2 Il contributo di cui al precedente articolo 1 non potra' superare il 50 per cento della spesa di acquisto del contenitore o del mezzo refrigeratore e sara' corrisposto fino alla misura massima di L. 2 milioni per i contenitori refrigeranti e di L. 20 milioni per gli automezzi refrigeratori. Art. 3 Le domande per ottenere il contributo dovranno essere presentate dagli interessati ai settori decentrati dell' agricoltura competenti per territorio, in carta libera, corredate della fattura di acquisto del contenitore regolarmente quietanzata. I settori decentrati dell' agricoltura, esaminata la regolarita' degli atti, protocollate le domande nel rispetto scrupoloso dell' ordine cronologico, trasmettono l' elenco dei richiedenti con la proposta dei contributi all' assessorato regionale all' agricoltura entro e non oltre dieci giorni dalla fine di ogni mese. L' assessorato regionale all' agricoltura accredita le somme necessarie al soddisfacimento delle domande entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento degli elenchi trasmessi dai settori decentrati dell' agricoltura mese per mese. I settori decentrati debbono liquidare i contributi agli interessati entro e non oltre venti giorni dal ricevimento delle somme accreditate dall' assessorato regionale all' agricoltura. L' assessore regionale all' agricoltura, mese per mese, relaziona la Commissione consiliare permanente competente sull' attivita' svolta in attuazione della presente legge. Art. 4 All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, previsto in L. 500 milioni, si fa' fronte con lo stanziamento previsto dal capitolo n. 01319 del bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 1983. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |