Modifica all'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 avente ad oggetto: «Norme per la disciplina dei servizi di sviluppo agricolo».

Numero della legge: 25
Data: 5 marzo 1990
Numero BUR: 8
Data BUR: 20/03/1990

L.R. 05 Marzo 1990, n. 25
Modifica all'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56 avente ad oggetto: «Norme per la disciplina dei servizi di sviluppo agricolo».


(Pubblicata nel B.U. 20 marzo 1990, n. 8).


Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, e' sostituito dal seguente:
"2. Nell'ambito dei profili professionali da individuare nella sesta qualifica funzionale, di cui all'articolo 24 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, sono individuati n. 170 posti di istruttore tecnico esperto per la divulgazione agricola e n. 50 posti di istruttore tecnico, esperto nell'informazione socio-economico agricola in possesso del diploma di istruttore secondario superiore in campo agricolo".


Art. 2

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le dizioni «che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del regolamento stesso» e «che siano in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 23 dicembre 1982, n. 58», contenute rispettivamente nella lettera a) e nella lettera b) del quarto comma dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, sono entrambe sostituite dall'espressione «che siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'accesso all'impiego regionale».

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.