| L.R. 17 Giugno 1980, n. 66 |
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Norme per la determinazione dell' anzianita' pregressa del personale proveniente dai centri di assistenza tecnico - agricola trasferito alla Regione con decreto CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica - del 15 marzo 1973, nonche' del personale del disciolto Istituto nazionale case impiegati dello Stato - INCIS.
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Art. 1 Ai fini dell' applicazione delle norme che disciplinano l' inquadramento nei ruoli regionali, il servizio prestato a tempo indeterminato presso i centri di assistenza tecnico - agricola dal personale trasferito alla Regione ai sensi della deliberazione CIPE - comitato interministeriale per la programmazione economica - del 15 marzo 1973, viene riconosciuto per intero secondo le percentuali previste per il servizio di ruolo dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 20. Art. 2 Per il personale proveniente dal disciolto Istituto nazionale case impiegati dello Stato - INCIS - gli effetti della legge regionale 21 ottobre 1977, n. 40 decorrono dalla data di inquadramento. Art. 3 Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa presunta di L. 70 milioni che sara' iscritta al capitolo n. 25211 ad integrazione dello stanziamento previsto. Alla copertura dell' onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 28001 << Fondo di riserva per spese obbligatorie >>. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |