L.R. 31 Luglio 2003, n. 21 |
"Incentivi per la sistemazione degli incroci stradali mediante la realizzazione di rotatorie".
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione, al fine di favorire una maggiore sicurezza nella circolazione stradale e una migliore fluidità del traffico nei nodi viari, con conseguente diminuzione della concentrazione delle emissioni inquinanti incentiva interventi di sistemazione degli incroci stradali mediante la realizzazione di rotatorie, nelle quali la precedenza è lasciata ai veicoli circolanti nell’anello centrale. Art. 2 (Contributi) 1. La Regione concede contributi ai comuni e alle province che realizzano gli interventi descritti all’articolo 1. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell’assessore competente in materia di viabilità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la misura, le modalità e i criteri di concessione ed erogazione dei contributi previsti al comma 1. Art. 3 (Disposizione finanziaria) 1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2003, è istituito apposito capitolo per competenza e cassa, nell’ambito dell’unità previsionale di base D1 denominato “Incentivi per la sistemazione degli incroci stradali mediante la realizzazione di rotatorie” con lo stanziamento di euro 250.000,00. 2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede, in termini di competenza, mediante utilizzazione della corrispondente dotazione finanziaria prevista al capitolo T28501, lettera c) dell’elenco 4, allegato al bilancio medesimo; la copertura di cassa è assicurata mediante riduzione dell’UPB T25 per l’importo di euro 250.000,00. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 31 luglio 2003 Storace |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |