| L.R. 02 Settembre 1974, n. 44 |
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Determinazione dell' indennita' di presenza spettante ai componenti dei Comitati di controllo sugli atti degli Enti locali.
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Art. 1 La presente legge integra e modifica la legge regionale n. 9 del 6 settembre 1972. Art. 2 I membri supplenti delle Sezioni di controllo di cui all' art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 intervengono alle sedute, con diritto di voto, in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi. I Presidenti delle Sezioni di controllo convocano altresi' i membri supplenti per l' esame delle questioni procedurali o di ordine generale ovvero quando il numero e l' importanza degli affari ne richieda la partecipazione per un piu' sollecito e responsabile esercizio delle funzioni di controllo. In tali casi i membri supplenti non hanno diritto di voto. Art. 3 All' onere derivante dall' applicazione della presente legge si provvedera' con i fondi di cui al cap. 1171 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1974 e con quelli dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Dato a Roma, addi' 2 settembre 1974 Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |