Modifica della legge regionale 12 settembre 1986, n. 42,concernente: Disciplina per la formazione degli assistenti domiciliari dei servizi tutelari

Numero della legge: 17
Data: 16 febbraio 1987
Numero BUR: 6
Data BUR: 28/02/1987

L.R. 16 Febbraio 1987, n. 17
Modifica della legge regionale 12 settembre 1986, n. 42,concernente: Disciplina per la formazione degli assistenti domiciliari dei servizi tutelari

(Pubblicata nel B.U. 28 febbraio 1987, n. 6)


ARTICOLO UNICO

L' articolo 10 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 42, viene sostituito dal seguente:

<< Art. 10
(Norme transitorie)

Coloro che abbiano frequentato un corso di formazione per assistenti domiciliari e di servizi tutelari e coloro i quali abbiano prestato, in rapporto convenzionale con gli enti locali, servizio di assistenza domiciliare per almeno dodici mesi continuativi prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono conseguire l' attestato di cui al precedente articolo 2, previo superamento di una prova da svolgere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo i criteri e le modalita' di cui al precedente articolo 7 >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.