L.R. 17 Giugno 1980, n. 68 |
Disposizioni sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dagli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di soggiorno e turismo.
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Art. 1 Al personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di soggiorno e turismo con giurisdizione amministrativa compresa nel territorio della Regione Lazio, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico ed il trattamento economico stabilite per i dipendenti della Regione stessa, ivi comprese quelle con le quali il Consiglio regionale recepisce i contratti triennali nazionali per i dipendenti delle regioni a statuto ordinario, con esclusione di quelle contenute nella legge regionale 31 ottobre 1977, n. 41, nonche' dei benefici di cui all' articolo 68 del DPR 30 giugno 1972, n. 748. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le aziende provvedono, d' intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, ad aggiornare il regolamento organico del personale, uniformandolo per contenuti e decorrenze alle disposizioni della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18 di recepimento del primo contratto nazionale. Sono consentite le sole modificazioni rese necessarie dalla diversa dimensione e struttura degli enti, nonche' della loro stessa fisionomia tecnico - operativa. Nel recepimento del primo contratto sono esclusi comunque passaggi di livello per tutto il personale che ha usufruito di passaggi di carriera, di qualifica funzionale o di livello, per effetto di precedenti regolamenti. Il divieto non opera per il personale che ha conseguito tali passaggi per vincite di pubblici concorsi. Con i regolamenti di cui al precedente secondo comma gli enti e le aziende interessate provvedono d' intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, anche alla revisione delle piante organiche e alla ristrutturazione degli uffici operativi, raggruppando questi ultimi in settori, ove necessario, e avendo a modello l' organizzazione dello apparato amministrativo regionale. E' fatto divieto agli enti turistici sub - regionali di corrispondere indennita' di coordinamento ove non provvedano entro il citato termine di tre mesi all' aggiornamento del regolamento organico del personale. Art. 2 Le deliberazioni di approvazione dei regolamenti organici devono essere sottoposte alla Giunta regionale per il controllo di legittimita' e di merito. Tutti i provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti, esclusi quelli meramente esecutivi, sono sottoposti alla Giunta regionale per l' esclusivo controllo di legittimita'. Art. 3 Il personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di soggiorno e turismo e' iscritto: - ai fini del trattamento pensionistico alle casse pensioni dipendenti enti locali - CPDEL, amministrate dal Ministero del tesoro, direzione generale degli istituti di previdenza; - ai fini della erogazione dell' assistenza malattie all' ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - ENPDEP; - ai fini del trattamento di fine servizio all' istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali - INADEL. Per le modalita' di iscrizione, per la ripartizione dei relativi oneri e per ogni altro aspetto dei trattamenti di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni vigenti per ciascun istituto. Per parificare il trattamento previdenziale del personale degli enti provinciali per il turismo e le aziende autonome di soggiorno e turismo a quello dei dipendenti della Regione Lazio, anche gli enti e le aziende assicurano ai propri dipendenti, a titolo di indennita' di fine servizio, un dodicesimo dell' 80 per cento dell' ultima retribuzione annua lorda per ogni anno di servizio; si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 67. Le disposizioni di cui ai precedenti commi entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell' entrata in vigore della presente legge. Sotto la stessa data cessano i rapporti previdenziali in atto e gli enti e le aziende devono estinguere le polizze accese presso l' istituto nazionale delle assicurazioni - INA, il quale istituto corrisponde al personale assicurato, tramite gli enti e le aziende medesimi, le somme dovute, sulla base dei servizi complessivi coperti dalle polizze stesse, ai fini di previdenza. Parimenti gli enti e le aziende debbono estinguere i conti individuali posti in essere ai fini del trattamento di fine servizio e corrispondere ai dipendenti, previo aggiornamento dei conti stessi alla data di estinzione, le somme dovute. Al personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di soggiorno e turismo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. I termini di cui alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 67, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, decorrono da tale data. Art. 4 Gli organi di amministrazione degli enti turistici sub - regionali sono autorizzati ad introdurre nei rispettivi bilanci le variazioni occorrenti per far fronte alla spesa per l' attuazione della presente legge. Il provvedimento di variazione e' rimesso alla Giunta regionale per l' approvazione di rito. Art. 5 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |