"Istituzione dell'ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale"

Numero della legge: 31
Data: 6 ottobre 2003
Numero BUR: 29 S.O. 7
Data BUR: 20/10/2003

L.R. 06 Ottobre 2003, n. 31
"Istituzione dell'ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale"


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga



La seguente legge:



Art. 1
(Ufficio del garante delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale)

      1. E’ istituito, presso il Consiglio regionale, l’ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato ufficio del garante, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell’ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone.

      2. Tra le persone di cui al comma 1 rientrano i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio.
      3. L’ufficio del garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.


Art. 2
(Costituzione, incompatibilità e revoca)


1. L’ufficio del garante è organo collegiale composto dal presidente e da altri due membri, eletti dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta con voto limitato. Il presidente è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. Gli altri due membri sono scelti tra magistrati, professori universitari ordinari in materie giuridiche o sociali e personalità di alta e riconosciuta professionalità che si siano distinte in attività di impegno sociale.

2. L’ufficio del garante è costituito con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni. I membri dell’ufficio del garante possono essere rieletti una sola volta.

3. La carica di membro dell’ufficio del garante è incompatibile con quella di:
a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;
b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

4. I membri dell’ufficio del garante non possono esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di membro dell’ufficio del garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.

5. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l’interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all’invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.

6. Il Consiglio regionale, con le stesse modalità previste per l’elezione, può revocare i membri dell’ufficio del garante per gravi o ripetute violazioni di legge.
    7. I membri dell’ufficio del garante che subentrano a quelli cessati dal mandato per qualsiasi motivo durano in carica fino alla scadenza dell’ufficio del garante.

    Art. 3
    (Trattamento economico)

    1. Al presidente e agli altri membri dell’ufficio del garante è attribuita un’indennità di funzione pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 40 per cento dell’indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

    2. Ai membri dell’ufficio del garante che, per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni, si recano in un comune diverso da quello in cui ha sede l’ufficio del garante è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

    Art. 4
    (Organizzazione e regolamento)

    1. L’ufficio del garante si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di una struttura amministrativa istituita ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche.

    2. L’ufficio del garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca.

    3. L’ufficio del garante adotta un apposito regolamento che disciplina il proprio funzionamento.

    Art. 5
    (Funzioni)


    1. L’ufficio del garante, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 e nell’ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:
    a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all’articolo 1, comma 2 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro;
    b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all’articolo 1, comma 2, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgano una attività inerente a quanto segnalato;
    c) si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
    d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
    e) invita la commissione consiliare speciale per la sicurezza ed integrazione sociale e la lotta alla criminalità ad effettuare una visita ai sensi dell’articolo 67, comma primo, lettera d), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modifiche, nei casi in cui abbia notizia o ritenga che vi sia una violazione dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale negli istituti penitenziari;
    f) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all’articolo 1, comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
    g) propone all’assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà p personale.

    2. L’ufficio del garante, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, tiene costantemente informata la commissione consiliare speciale per la sicurezza ed integrazione sociale e la lotta alla criminalità.

    Art. 6
    (Protocolli d’intesa)


    1. La commissione consiliare speciale per la sicurezza, ed integrazione sociale e la lotta alla criminalità promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa tra la Regione e le amministrazioni statali competenti:
    a) per attivare all’interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1;
    b) per prevedere anche altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni dell’ ufficio del garante.

    Art. 7
    (Relazione annuale)


    1. Entro il 30 aprile di ogni anno l’ufficio del garante presenta una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati ottenuti alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare competente per materia, che ne informa il Consiglio regionale.

    2. L’ufficio del garante provvede ad inviare copia della relazione a tutti i responsabili delle strutture di cui all’articolo 1, comma 2.

    Art. 8
    (Disposizioni finanziarie)


    1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l’esercizio 2003 e pluriennale 2003/2005, è istituito, nell’ambito dell’unità previsionale di base R11, apposito capitolo denominato “Spese per l’ufficio del garante delle persone sottoposte a misure ristrettive della libertà personale” con lo stanziamento di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

    2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante utilizzazione della corrispondente dotazione finanziaria prevista al capitolo T27501, lettera d) – elenco 4 allegato al medesimo bilancio regionale – rispettivamente per gli anni 2003, 2004 e 2005, mentre alla dotazione di cassa per l’anno 2003 si provvede mediante riduzione per euro 200.000,00 dello stanziamento dell’UPB T25.




    La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


    Data a Roma, addì 6 ottobre 2003
    Storace


    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.