L.R. 18 Maggio 1992, n. 35 |
Disciplina dell'attivita' amministrativa della Regione, funzioni degliorgani istituzionali e della dirigenza.
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Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Oggetto della legge) 1. In attesa della revisione dello statuto regionale, con la presente legge si provvede a disciplinare l'attivita' amministrativa della Regione definendo il ruolo ed i compiti degli organi istituzionali e dei dirigenti nonche' i rapporti tra essi intercorrenti, in coerenza con le disposizioni fissate dallo statuto vigente e con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico relativi all'esercizio delle funzioni dirigenziali, anche al fine di favorire la chiarezza, l'efficacia e lo snellimento dell'attivita' stessa. 2. Con separato provvedimento legislativo viene regolamentato il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto dei principi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Art. 2 (Principi) 1. La Regione esercita la propria attivita' amministrativa ispirandosi ai seguenti principi fondamentali fissati nello statuto regionale: a) la scelta della politica di piano come metodo d'intervento nella realta' economico-sociale della Regione; b) lo svolgimento di compiti prevalentemente promozionali, d'indirizzo politico e di coordinamento sull'attivita' degli enti locali e degli enti pubblici a dimensione regionale operanti nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione; c) la partecipazione effettiva dei cittadini, degli enti e dei gruppi sociali alla formazione di provvedimenti amministrativi d'interesse generale e la garanzia del contraddittorio dei soggetti direttamente interessati in tutte le fasi del procedimento amministrativo; d) il piu' ampio snellimento delle procedure e la massima pubblicita' degli atti del procedimento, salvi i casi previsti dalla legge; e) il decentramento delle funzioni amministrative alle province, ai comuni ed agli altri enti locali attraverso l'istituto della delega e della subdelega; f) l'imparzialita' ed il buon andamento della gestione; g) la distinzione dei ruoli tra autorita' politiche e dirigenza. Art. 3 (Soggetti competenti) 1. L'attivita' amministrativa della Regione e' svolta dal Consiglio, dalla Giunta, dal Presidente della Giunta, dai singoli assessori, e dai dirigenti nel rispetto delle norme costituzionali e statutarie, delle leggi che regolano le diverse materie e delle disposizioni contenute nella presente legge. 2. L'attivita' amministrativa relativa all'autonomia funzionale interna del Consiglio e' svolta dall'ufficio di presidenza, dal Presidente del Consiglio e dai dirigenti nel rispetto delle norme statutarie, del regolamento consiliare, della specifica disciplina prevista dalla normativa vigente e delle disposizioni contenute nella presente legge. Art. 4 (Rapporti tra organi istituzionali e dirigenza) 1. In coerenza con l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dal Consiglio, la Giunta, il Presidente e gli assessori esercitano le attivita' di promozione ed iniziativa per la definizione della programmazione regionale ed emanano le direttive per l'attuazione dei programmi, dei piani e dei progetti approvati dal Consiglio stesso, definendo criteri generali, modalita' e priorita' per il perseguimento degli obiettivi e l'utilizzazione delle risorse. Essi verificano inoltre la corretta esecuzione delle direttive emanate ed il perseguimento degli obiettivi prefissati. 2. Per l'attivita' amministrativa relativa all'autonomia funzionale interna del Consiglio, i poteri di direzione e di verifica di cui al precedente comma sono esercitati dall'ufficio di presidenza del Consiglio. 3. I dirigenti partecipano alla definizione della programmazione regionale mediante la formulazione di proposte con riferimento all'ambito di propria competenza e curano, sulla base delle direttive ricevute, la gestione delle attivita' per il perseguimento degli obiettivi programmatici e l'utilizzazione delle risorse, con piena autonomia e responsabilita' tecnica, professionale ed organizzativa, entro i limiti stabiliti dalla legge. 4. La Giunta, il Presidente della Giunta e l'ufficio di presidenza del Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con provvedimento motivato, riformare, revocare o annullare i provvedimenti adottati dai dirigenti nello svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla presente legge qualora il contenuto sia gravemente pregiudizievole per l'interesse pubblico o sia in contrasto con le leggi, i regolamenti e le direttive impartite ai sensi dei precedenti commi. Possono, altresi', previa diffida, porre in essere in via sostitutiva gli atti che il dirigente avrebbe dovuto compiere nel caso in cui l'omissione o il ritardo determini pregiudizio per l'interesse pubblico. Capo Il FUNZIONI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI Art. 5 (Compiti del Consiglio) 1. Il Consiglio svolge, nell'ambito della competenza amministrativa della Regione, funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo politico. 2. Svolge, altresi', le altre funzioni amministrative ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi. Art. 6 (Compiti del Presidente del Consiglio) 1. Il Presidente del Consiglio, oltre alla funzione di rappresentanza del Consiglio stesso e di direzione e coordinamento dei suoi lavori, svolge le altre funzioni amministrative demandategli dallo statuto, dal regolamento consiliare e dalle leggi. In particolare, per quanto attiene ai rapporti con la dirigenza regionale: a) assicura il buon andamento dell'amministrazione interna, facendo osservare il regolamento e sovraintendendo all'attivita' delle strutture alle dipendenze del Consiglio; b) stipula i contratti approvati dall'ufficio di presidenza del Consiglio, ad eccezione di quelli attribuiti alla competenza dei dirigenti ai sensi della presente legge; c) firma gli atti di competenza del Consiglio, ad eccezione di quelli attribuiti ai dirigenti ai sensi della presente legge; d) adotta i provvedimenti delegatigli dall'ufficio di presidenza del Consiglio. Art. 7 (Compiti dell'ufficio di presidenza del Consiglio) 1. L'ufficio di presidenza del Consiglio provvede allo svolgimento dell'attivita' amministrativa connessa alla autonomia funzionale interna e contabile del Consiglio. 2. Esso svolge le funzioni previste dallo statuto, dal regolamento consiliare e dalle leggi regionali. In particolare, per quanto attiene ai rapporti con la dirigenza regionale: a) amministra i fondi stanziati nel bilancio regionale per il Consiglio e delibera sui contratti relativi ai servizi del Consiglio, fatte salve le competenze dei dirigenti stabilite dalla presente legge; b) approva piani periodici di lavoro ed emana direttive per l'attivita' delle strutture alle dipendenze del Consiglio, assume le iniziative e adotta i provvedimenti demandati alla sua competenza dalle leggi regionali relativi all'organizzazione delle strutture stesse ed al personale ad esse assegnato e svolge nei confronti dei dirigenti in servizio presso il Consiglio funzioni analoghe a quelle attribuite dalle disposizioni della presente legge alla Giunta e ai suoi componenti. Art. 8 (Compiti della Giunta) 1. La Giunta, quale organo esecutivo, svolge, nell'ambito della competenza amministrativa della Regione, funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione nel quadro degli indirizzi determinati dal Consiglio ed in conformita' alle disposizioni contenute nella Costituzione, nello statuto e nelle leggi. 2. Essa e' la sede della valutazione collegiale delle proposte, del coordinamento e delle decisioni amministrative. In particolare, per quanto attiene ai rapporti con la dirigenza regionale: a) delibera il programma della propria attivita', approva, nell'ambito di tale programma, piani periodici di lavoro ed emana direttive per l'esecuzione delle leggi regionali e l'attuazione degli strumenti programmatici approvati dal Consiglio, stabilendo i criteri per lo svolgimento dei compiti demandati agli assessori e ai dirigenti ai sensi della presente legge; b) esprime annualmente la valutazione dell'attivita' dei dirigenti di seconda qualifica, su proposta del componente della Giunta preposto alla materia trattata dal dirigente; c) adotta i provvedimenti relativi all'amministrazione degli stanziamenti di bilancio, del patrimonio e del personale, all'attivita' contrattuale della Regione ed in generale ogni atto amministrativo regionale, ad eccezione di quelli espressamente riservati dallo statuto o dalle leggi agli altri organi regionali o attribuiti alla competenza dei dirigenti ai sensi della presente legge. Art. 9 (Compiti del Presidente della Giunta) 1. Il Presidente della Giunta, oltre alle funzioni di rappresentanza della Regione e di direzione e coordinamento dell'attivita' della Giunta stessa, svolge le altre funzioni amministrative demandategli dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi. In particolare, per quanto attiene ai rapporti con la dirigenza regionale: a) cura i rapporti della Regione con gli organi dello Stato, gli enti e gli organismi esterni e firma gli atti della Regione che non siano attribuiti alla competenza dei dirigenti ai sensi della presente legge; b) promuove la formulazione da parte della Giunta dei piani periodici di lavoro e delle direttive di carattere generale; c) coordina l'attivita' degli assessori verificando la rispondenza della loro azione al programma d'attivita', ai piani periodici di lavoro ed alle direttive della Giunta e ne riferisce periodicamente alla Giunta medesima; d) sovraintende agli uffici dell'amministrazione regionale in funzione dell'unitarieta' d'indirizzo; e) svolge nei confronti delle strutture della Presidenza della Giunta e dei dirigenti in servizio presso le strutture stesse i compiti assegnati agli assessori ai sensi del secondo comma, lettere b), e), d) ed e) del successivo articolo 10; f) stipula i contratti, ad eccezione di quelli attribuiti alla competenza dei dirigenti ai sensi della presente legge; g) adotta i provvedimenti delegatigli dalla Giunta. Art. 10 (Compiti degli assessori) 1. A norma dell'articolo 20 dello statuto, gli assessori, sulla base delle determinazioni collegiali della Giunta, sono preposti ciascuno ad uno o piu' servizi regionali per settori omogenei di materie. 2. L'assessore, in particolare, per quanto attiene ai rapporti con la dirigenza regionale: a) propone alla Giunta od al Presidente i provvedimenti di rispettiva competenza predisposti nell'ambito dei servizi cui e' preposto; b) fissa gli obiettivi particolari delle strutture operative cui e' preposto, in coerenza con gli obiettivi generali desumibili dal programma di attivita' della Giunta e ne e' responsabile; c) vigila sulla tempestiva e corretta realizzazione degli obiettivi prefissati, stabilendo piani periodici di lavoro ed impartendo, ove necessario, le opportune direttive ai dirigenti, in conformita' con i piani periodici di lavoro e le direttive generali approvati dalla Giunta; d) valuta, in relazione agli obiettivi prefissati, i risultati raggiunti ed informa, mediante relazioni periodiche, il Presidente della Giunta e la Giunta sull'attivita' dei servizi cui e' preposto; e) concede il nulla osta per la fruizione dei congedi ordinari dei dirigenti di seconda qualifica funzionale; f) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni della Giunta e dei provvedimenti del Presidente concernenti le materie di sua competenza; g) adotta i provvedimenti e svolge i compiti delegatigli dalla Giunta e dal Presidente. Art. 11 (Rapporti tra collegio dei revisori dei conti e dirigenza) 1. Il collegio dei revisori dei conti, per assolvere i compiti previsti dallo statuto e dal regolamento consiliare, puo' acquisire, dai dirigenti, oltre che dalla Giunta, dal Presidente e dagli assessori, qualsiasi notizia e atto inerenti l'attivita' amministrativa della Regione. Capo III DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA Art. 12 (Delega dell'ufficio di presidenza del Consiglio) 1. L'ufficio di presidenza del Consiglio puo', con apposito atto deliberativo, delegare al Presidente del Consiglio l'emanazione di provvedimenti amministrativi di propria competenza, fissando le direttive per l'esercizio della delega. Art. 13 (Delega della Giunta) 1. La Giunta puo' delegare, con propria deliberazione al Presidente ed ai singoli assessori l'emanazione dei provvedimenti amministrativi di propria competenza, rientranti nella sfera di attivita' settoriale cui ciascuno di loro e' preposto, previa formulazione di specifiche direttive per garantire la rispondenza all'indirizzo politico-amministrativo ed al programma di attivita' della Giunta medesima. Art. 14 (Delega del Presidente della Giunta) 1. Il Presidente della Giunta puo' delegare, con proprio decreto, ai singoli assessori l'adozione di provvedimenti e lo svolgimento dei compiti di propria competenza, rientranti nella sfera di attivita' settoriale cui ciascuno di loro e' preposto. Art. 15 (Atto di conferimento della delega) 1. L'atto di conferimento della delega deve contenere l'esatta specificazione delle funzioni delegate, stabilire le modalita' per l'esercizio delle funzioni stesse, nonche' i limiti e la durata del conferimento. 2. L'atto di conferimento della delega e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Art. 16 (Obblighi e responsabilita' del delegato) 1. Il delegato esercita le funzioni indicate nell'atto di conferimento della delega entro i limiti e con le modalita' ivi stabilite ed in conformita' alle direttive impartite dal delegante. 2. Il delegato e' responsabile degli atti compiuti in attuazione della delega e dei loro effetti. Tali atti non sono impugnabili con ricorso al delegante. Art. 17 (Poteri del delegante) 1. Il delegante puo' in qualsiasi momento procedere alla revoca della delega con le stesse modalita' di forma e di pubblicita' previste per l'anno di conferimento della delega stessa. 2. Il delegante non puo' esercitare in costanza di delega le funzioni delegate. Art. 18 (Delega di firma ai dirigenti regionali) 1. Il Presidente della Giunta, il Presidente del Consiglio, gli assessori e l'ufficio di presidenza del Consiglio possono attribuire, con apposito provvedimento, ai dirigenti la sola facolta' di firmare per loro conto atti amministrativi strumentali di propria competenza, anche con rilevanza esterna, rientranti nell'ambito della materia della struttura dagli stessi diretta. In tale caso dell'atto risponde l'autorita' politica competente. Capo IV FUNZIONI DEI DIRIGENTI Art. 19 (Ruolo della dirigenza) 1. Il ruolo della dirigenza si esplica essenzialmente assicurando: a) il raccordo degli apparati amministrativi con le autorita' politico- istituzionali mediante la formulazione di proposte per la definizione degli obiettivi programmatici, previa acquisizione e valutazione dei dati necessari, nonche' attraverso l'attuazione degli obiettivi stessi in conformita' delle direttive ricevute; b) l'organizzazione e la direzione del lavoro delle strutture al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in rapporto alle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate; c) il coordinamento delle relazioni interfunzionali interne ed esterne e tra le strutture operative dell'ente, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi regionali; d) la regolarita' del procedimento amministrativo, di cui assume la responsabilita' complessiva; e) la verifica dei risultati dell'attivita' delle strutture, in relazione all'efficacia ed all'efficienza. 2. L'attivita' svolta dai dirigenti nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge assume rilevanza esterna. Art. 20 (Modalita' di esercizio della funzione dirigenziale. Responsabilita') 1. I dirigenti, nell'esercizio delle loro funzioni, devono attenersi alle direttive legittimamente emanate dalle autorita' politiche ed assicurare la rigorosa osservanza delle norme procedimentali previste dalla vigente legislazione. 2. Ferma restando la responsabilita' penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti regionali, i dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, del buon andamento, dell'imparzialita' e della legittimita' dell'azione delle strutture organizzative alle quali sono preposti. 3. I dirigenti condividono pienamente ad ogni effetto la responsabilita' degli atti cui hanno concorso e per i quali non abbiano espresso il loro dissenso. Essi hanno il diritto ed il dovere di esprimere e documentare negli atti del fascicolo il loro eventuale dissenso esclusivamente per ragioni di liceita' o legittimita' delle direttive di cui al precedente primo comma; sono tuttavia tenuti ad eseguire le disposizioni che, nonostante il dissenso espresso, vengano rinnovate per iscritto, salvo che non comportino atti illeciti. 4. I dirigenti sono tenuti ad assicurare la propria disponibilita' per tutto il tempo necessario ad adempiere ai propri compiti. Art. 21 (Qualifiche funzionali della dirigenza) 1. Le qualifiche funzionali della dirigenza sono cosi' definite: a) prima qualifica funzionale dirigenziale, comprendente le figure professionali che comportano l'esercizio di funzioni di responsabile di ufficio oppure di funzioni di studio e ricerca dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia e per obiettivo; b) seconda qualifica funzionale dirigenziale, comprendente le figure professionali che comportano l'esercizio di funzioni di responsabile di settore oppure di funzioni di studio, ricerca ed elaborazione complessa diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia e per obiettivo. 2. La seconda qualifica funzionale dirigenziale puo' comportare l'esercizio di funzioni di coordinamento. 3. Nell'ambito della dirigenza sussiste rapporto di direzione ed indirizzo esclusivamente fra il responsabile del settore ed il dirigente inquadrato nella prima qualifica funzionale dirigenziale assegnato al settore stesso. Art. 22 (Funzione di coordinamento) 1. La funzione di coordinamento e' prevista per assicurare la ricomposizione unitaria dell'azione amministrativa, nonche' per garantire la collaborazione intersettoriale ed il perseguimento di finalita' generali, in coerenza con gli strumenti della programmazione e gli obiettivi determinati dagli organi della Regione. A tal fine il coordinatore dirama le direttive dell'autorita' politica e promuove la conferenza dei dirigenti di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. L'incarico di coordinatore e' conferito, con provvedimento del Presidente della Giunta o dell'ufficio di presidenza del Consiglio, a seconda che trattasi di strutture della Giunta o del Consiglio, su proposta, rispettivamente, del componente della Giunta o del Presidente del Consiglio, in relazione a vaste aree operative individuate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, ad uno dei dirigenti preposti ai settori ad una posizione di studio dell'area cui si riferisce il coordinamento. L'incarico puo' essere revocato in qualsiasi momento e decade comunque alla cessazione del mandato dell'autorita' politica che lo ha proposto. 3. Il coordinatore risponde all'autorita' politica che ha proposto la sua nomina. Art. 23 (Compiti dei dirigenti della seconda qualifica funzionale preposti ad un settore) 1. Ai dirigenti della seconda qualifica funzionale, ai quali sia affidata la responsabilita' di un settore, sono attribuiti compiti di studio, ricerca ed elaborazioni complesse nonche' funzioni di iniziativa, decisione, direzione ed organizzazione ai fini della predisposizione e realizzazione dei programmi e degli interventi rientranti nelle materie di competenza della struttura, secondo le direttive impartite dall'autorita' politica, nonche' funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e verifica dell'attivita' degli uffici in cui il settore si articola. 2. In particolare, il dirigente del settore: a) cura il raccordo del settore con l'autorita' politica, limitatamente all'attivita' amministrativa del settore stesso, e collabora con il coordinatore di area per l'espletamento delle funzioni ad esso attribuite; b) formula le proposte per le scelte programmatiche e di indirizzo dell'autorita' politica; c) disciplina, tenendo conto delle proposte dei dirigenti di ufficio, il funzionamento e l'organizzazione interna del settore, finalizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per il perseguimento degli obiettivi programmatici e disponendo, in caso di speciali esigenze di servizio, in via temporanea, il movimento del personale da un ufficio ad un altro nel rispetto delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza; d) vigila affinche' le scelte organizzative ed operative individuate vengano attuate e verifica la rispondenza delle scelte stesse agli obiettivi programmati; e) assume le iniziative necessarie ad assicurare la coerenza e l'integrazione dell'attivita' degli uffici del settore e di quella complessiva del settore stesso con l'attivita' degli altri settori che trattano materie similari o affini, promuovendo, ove occorra, l'intervento del coordinatore; f) sottopone all'autorita' politica gli atti rientranti nella sfera di competenza dell'autorita' stessa, condividendone la responsabilita' unitamente al dirigente dell'ufficio; g) cura l'esercizio dei poteri di spesa nel limite fissato annualmente dalla legge regionale recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione, ai fini dell'attuazione dei programmi, ivi compresi quelli inerenti a progetti per lavori, forniture, prestazioni, adottando tutti i provvedimenti necessari e stipulando i relativi contratti; h) esercita l'attivita' contrattuale dalla quale derivi una entrata per l'amministrazione non superiore al limite fissato annualmente dalla legge regionale recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione; i) gestisce i fondi accreditati dalla Giunta ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 16 aprile 1977, n. 15, assumendo la personale responsabilita' delle spese disposte e della loro rendicontazione; l) adotta gli atti amministrativi vincolati da norme legislative o regolamentari, ivi compresi l'approvazione ed il discarico, a norma dell'articolo 31 della legge regionale 16 aprile 1977, n. 15, dei rendiconti prodotti dai funzionari delegati, nonche' gli atti di mera esecuzione di provvedimenti di competenza degli organi regionali perfezionati ai sensi di legge e quelli di accertamento e certificazione; m) sottoscrive i mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento; n) formula pareri e relazioni di carattere tecnico rientranti nella sfera di competenza del settore su richiesta anche di enti esterni all'amministrazione regionale; o) esercita i controlli amministrativi e contabili sull'attivita' degli agenti dell'amministrazione regionale incaricati del maneggio del denaro, dei valori, dei titoli o di altri beni mobili; p) adotta gli atti relativi all'effettuazione di missioni nell'ambito del territorio nazionale, approva il piano delle ferie, concede il nulla- osta per la fruizione dei congedi ordinari dei dirigenti di prima qualifica funzionale e stabilisce il numero delle ore di lavoro straordinario da assegnare agli uffici stessi in base alla disponibilita'; q) effettua la valutazione annuale dei dirigenti della prima qualifica funzionale; r) esprime il parere sull'affidamento dell'incarico di responsabile delle sezioni in cui si articolano gli uffici facenti parte del proprio settore nonche' il parere sull'assegnazione e sui trasferimenti del personale del settore, sentito il dirigente dell'ufficio interessato; s) assume le iniziative dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale del settore; t) rappresenta l'amministrazione regionale garantendo la cura degli interessi della stessa limitatamente alle competenze del settore ed ai poteri propri della qualifica o delegatigli dall'autorita' politica competente; u) presiede o partecipa a commissioni concorsuali ed altri organismi collegiali formalmente costituiti; v) sottoscrive atti a rilevanza esterna rientranti nella sfera di propria competenza o atti dei quali gli e' stata espressamente delegata la firma dall'autorita' politica competente; z) provvede ad assegnare al dirigente dell'ufficio competente la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, salva avocazione a se' dei procedimenti che ritenga di trattare direttamente, avvalendosi del personale assegnato al settore, previa comunicazione al dirigente del suddetto ufficio. 3. Il dirigente del settore puo' sostituirsi ai dirigenti degli uffici, con motivazione scritta, nelle funzioni ad essi attribuite dal successivo articolo 24 ogni qualvolta ne ravvisi la necessita'. 4. La Giunta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con propria deliberazione gli atti amministrativi vincolati di cui alla lettera l) del precedente secondo comma che possono essere adottati dai dirigenti dei settori dipendenti dalla Giunta stessa. L'ufficio di presidenza del Consiglio, in armonia con le determinazioni della Giunta, individua con proprio provvedimento gli atti amministrativi vincolati di cui alla lettera l) del precedente secondo comma che possono essere adottati dai dirigenti dei settori dipendenti dal Consiglio. 5. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, per ciascuno dei settori di cui alle tabelle B) e C) allegate alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, i capitoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale in relazione ai quali sono espletate le funzioni indicate al precedente secondo comma, tenendo conto delle competenze per materia o per obiettivo dei settori stessi. Art. 24 (Compiti dei dirigenti della prima qualifica funzionale preposti ad un ufficio) 1. Ai dirigenti della prima qualifica funzionale, ai quali sia affidata la responsabilita' di un ufficio, sono attribuiti compiti di studio e ricerca nonche' funzioni di iniziativa, decisione, direzione ed organizzazione ai fini della predisposizione e realizzazione dei programmi e degli interventi rientranti nella materia di competenza della struttura, secondo le direttive impartite dal dirigente del settore in attuazione di quelle dell'autorita' politica, nonche' funzioni di controllo nei confronti del personale in servizio presso l'ufficio. 2. In particolare, il dirigente dell'ufficio: a) cura il raccordo dell'ufficio con il dirigente del settore; b) collabora con il dirigente del settore alla formulazione delle proposte per le scelte programmatiche e di indirizzo dell'autorita' politica; c) individua, sentiti i responsabili delle sezioni, le ipotesi organizzative ed operative dell'ufficio e formula le conseguenti proposte al dirigente del settore; d) cura, avvalendosi dei responsabili delle sezioni, l'attuazione delle scelte organizzative ed operative disciplinate ai sensi del precedente articolo 23, secondo comma, lettera c), traducendole in programmi di lavoro e assicurando la loro rispondenza agli obiettivi programmati; e) assume le necessarie iniziative affinche' l'attivita' dell'ufficio sia coerente ed integrata con quella degli altri uffici del settore, attivando, ove occorra, l'intervento del dirigente del settore; f) provvede ad assegnare al funzionario responsabile della competente sezione la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, salva avocazione a se' dei procedimenti che ritenga di trattare direttamente; g) cura l'accertamento delle entrate regionali ed adotta tutti i provvedimenti occorrenti per la riscossione dei crediti, ivi compresa la firma delle reversali di incasso; h) cura gli adempimenti del procedimento di spesa in esecuzione dei relativi impegni, disponendo la liquidazione della spesa e sottoscrivendo la richiesta di emissione; del titolo di spesa, salvo i casi in cui tale emissione; sia gia' formalmente disposta nell'atto di impegno senza il concorso di altre condizioni; i) adotta gli atti vincolati, quelli di mera esecuzione e quelli di accertamento e certificazione di cui alla lettera l) del secondo comma del precedente articolo 23, indicati dal dirigente del settore nel quadro dell'organizzazione del lavoro della struttura; l) formula i pareri e le relazioni di cui alla lettera n) del secondo comma del precedente articolo 23, nella materia di competenza dell'ufficio; m) propone al dirigente del settore i provvedimenti concernenti la gestione del personale in servizio presso l'ufficio cui e' preposto, indicati alle lettere p) ed s) del secondo comma del precedente articolo 23, ed autorizza per il personale stesso la fruizione dei congedi ordinari e dei riposi compensativi, nonche' le prestazioni di lavoro straordinario; n) rappresenta l'amministrazione regionale garantendo la cura degli interessi della stessa, limitatamente alle competenze dell'ufficio ed ai poteri propri della qualifica o delegatigli dal dirigente del settore; o) presiede o partecipa a commissioni concorsuali ed altri organismi collegiali formalmente costituiti; p) sottoscrive atti rientranti nella sfera di propria competenza ai sensi della lettera i) del presente articolo o atti dei quali gli e' stata delegata la firma dal dirigente del settore. Art. 25 (Compiti dei dirigenti non preposti alla direzione di strutture) 1. Ai dirigenti della seconda e della prima qualifica funzionale incaricati esclusivamente di attivita' di studio, di ricerca, di ispezione, di controllo, di assistenza tecnica e/o giuridica, ovvero connessa all'attuazione di programmi e progetti speciali, spettano le attribuzioni indicate nei precedenti articoli 23 e 24 necessari per l'espletamento dell'attivita' stessa. 2. I dirigenti della seconda qualifica funzionale di cui al precedente comma dipendono funzionalmente dal coordinatore preposto all'area cui appartengono. 3. I dirigenti della prima qualifica funzionale di cui al primo comma del presente articolo dipendono funzionalmente dal dirigente del settore cui sono assegnati. Art. 26 (Funzioni vicarie) 1. Per i casi di assenza o impedimento del dirigente del settore le relative funzioni sono esercitate dal dirigente di ufficio dello stesso settore avente nell'ordine maggiore anzianita' di qualifica, di carriera e di eta'. Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga per un periodo superiore a tre mesi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. In caso di assenza o impedimento del dirigente di ufficio le relative funzioni sono esercitate dal dirigente di settore o dal dirigente di ufficio che lo sostituisce. Art. 27 (Valutazione annuale) 1. L'attivita' di tutti i dirigenti e' soggetta a valutazione annuale sulla base di criteri predeterminati, sentite le organizzazioni sindacali. La valutazione si riferisce all'esercizio delle funzioni attribuite ed ai risultati conseguiti. 2. La valutazione dell'attivita' dei dirigenti della prima qualifica funzionale e' effettuata dal dirigente della seconda qualifica funzionale responsabile del settore nel cui ambito essi operano. 3. La valutazione dell'attivita' dei dirigenti della seconda qualifica funzionale e' effettuata dalla Giunta, su proposta del Presidente della Giunta o dell'assessore competente, e dall'ufficio di presidenza del Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio, a seconda che trattasi di dirigente in servizio presso strutture della Giunta o presso strutture del Consiglio. 4. Sulla valutazione espressa e' assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attivita'. Capo V DISPOSIZIONI FINALI Art. 28 (Norma transitoria) 1. I compiti attribuiti ai dirigenti della seconda qualifica funzionale dalle lettere g) e h) del secondo comma del precedente articolo 23, non vengono esercitati fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 22, primo comma, punto 5), dello statuto. Art. 29 (Abrogaizone) 1. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in leggi regionali che siano incompatibili con la presente legge. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |