Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 1988, n. 66, concernente:"Istituzione del parco regionale dell'Appia Antica.

Numero della legge: 37
Data: 6 settembre 1994
Numero BUR: 26
Data BUR: 20/09/1994

L.R. 06 Settembre 1994, n. 37
Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 1988, n. 66, concernente:"Istituzione del parco regionale dell'Appia Antica.

(Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1994, n. 26, S.O. n. 8).

Art. 1

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 novembre 1988, n. 66, e' sostituita dalla seguente: "a) fino all'approvazione del piano d'assetto, di cui all'articolo 6, eseguire opere edilizie con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria nei limiti della lettera a) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e di manutenzione straordinaria limitati alla sola tutela dell'integrita' statica ed architettonica degli edifici (coperture, strutture ed elementi decorativi degradati) e che non comportino modifiche di destinazione d'uso e che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, previo parere dell'azienda consorziale e di altri enti ed uffici competenti. E', altresi', vietato eseguire manufatti di qualsiasi genere, opere di recinzione ed aprire nuove strade, salvo il collegamento viario e ferroviario eventualmente da realizzare tra le zone direzionali del comune di Roma e l'interramento del Grande Raccordo Anulare".


Art. 2

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale, n. 66 del 1988, e' inserito il seguente:

"1-bis

Fino all'approvazione del piano di assetto e' consentita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria e parere dell'azienda consorziale, la realizzazione di opere di pubblico interesse idonee a salvaguardare l'integrita' dei luoghi e dell'ambiente naturale del comprensorio del parco, con particolare riguardo agli impianti di adduzione idrica, alla illuminazione pubblica, alle reti di telecomunicazione, alle opere igienico sanitarie, alla soppressione ed interramento di linee elettriche, purche' la struttura della Regione, competente in materia di aree protette, abbia verificato la compatibilita' ambientale nonche' l'urgenza e la necessita' delle opere stesse".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.