L.R. 12 Giugno 1984, n. 26 |
Interventi di garanzia a favore delle aziende industriali,artigiane e commerciali danneggiate dallo straripamentodel fiume Aniene del febbraio 1984.
|
(Pubblicata nel B.U. 30 giugno 1984, n. 18) Art. 1 La Regione Lazio, ai sensi del proprio statuto, dispone con la presente legge gli interventi di garanzia a favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane danneggiate dallo straripamento del fiume Aniene del Febbraio 1984. Art. 2 La FILAS SpA - finanziaria laziale di sviluppo, e' autorizzata a disporre del fondo speciale di cui alla legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13, anche per la costituzione di un fondo rischi finalizzato alla prestazione di garanzie fidejussorie a fronte dei finanziamenti deliberati dal << medio - credito del Lazio >> a favore delle aziende danneggiate dall' alluvione del febbraio 1984. La FILAS SpA, a tal fine, stipulera' apposita convenzione con il << medio - credito del Lazio >> costituendo un fondo rischi per integrare le garanzie reali delle aziende che richiedano il finanziamento. Art. 3 Le aziende ubicate nell' area sinistrata e che intendono beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge, dovranno presentare apposita domanda, corredata da perizia giurata attestante la natura e la consistenza del danno, al << medio - credito del Lazio >>. Art. 4 All' onere derivante dagli interventi fidejussori di cui alla presente legge si fara' fronte attraverso l' impiego della quota non utilizzata del fondo speciale di cui alla legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13. Art. 5 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |