Interventi di garanzia a favore delle aziende industriali,artigiane e commerciali danneggiate dallo straripamentodel fiume Aniene del febbraio 1984.

Numero della legge: 26
Data: 12 giugno 1984
Numero BUR: 18
Data BUR: 30/06/1984

L.R. 12 Giugno 1984, n. 26
Interventi di garanzia a favore delle aziende industriali,artigiane e commerciali danneggiate dallo straripamentodel fiume Aniene del febbraio 1984.

(Pubblicata nel B.U. 30 giugno 1984, n. 18)


Art. 1

La Regione Lazio, ai sensi del proprio statuto, dispone con la presente legge gli interventi di garanzia a favore delle aziende industriali, commerciali ed artigiane danneggiate dallo straripamento del fiume Aniene del Febbraio 1984.


Art. 2

La FILAS SpA - finanziaria laziale di sviluppo, e' autorizzata a disporre del fondo speciale di cui alla legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13, anche per la costituzione di un fondo rischi finalizzato alla prestazione di garanzie fidejussorie a fronte dei finanziamenti deliberati dal << medio - credito del Lazio >> a favore delle aziende danneggiate dall' alluvione del febbraio 1984.
La FILAS SpA, a tal fine, stipulera' apposita convenzione con il << medio - credito del Lazio >> costituendo un fondo rischi per integrare le garanzie reali delle aziende che richiedano il finanziamento.


Art. 3

Le aziende ubicate nell' area sinistrata e che intendono beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge, dovranno presentare apposita domanda, corredata da perizia giurata attestante la natura e la consistenza del danno, al << medio - credito del Lazio >>.


Art. 4

All' onere derivante dagli interventi fidejussori di cui alla presente legge si fara' fronte attraverso l' impiego della quota non utilizzata del fondo speciale di cui alla legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13.


Art. 5

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.