| L.R. 24 Gennaio 1975, n. 6 |
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Autorizzazione all' esercizio provvisorio del bilancio per l' anno finanziario 1975.
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Art. 1 La Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1975, il bilancio per l' anno finanziario 1975, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge all' esame del Consiglio regionale. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 sesto comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 24 gennaio 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 23 gennaio 1975. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |