Provvidenze finanziarie regionali per l'urbanizzazione dei piani di zonaper edilizia economica e popolare.

Numero della legge: 11
Data: 19 aprile 1994
Numero BUR: 12
Data BUR: 30/04/1994

L.R. 19 Aprile 1994, n. 11
Provvidenze finanziarie regionali per l'urbanizzazione dei piani di zonaper edilizia economica e popolare.





Art. 1
(Obiettivi)

1. Al fine di consentire la compiuta agibilita' e funzionalita' dei programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata-convenzionata, localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche, la Regione concorre al finanziamento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria delle aree nonché delle opere strettamente necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi generali esterni ai piani di zona.


Art. 2
(Proposte di piano di interventi infrastrutturali)

1. Per ciascuna localita' di piano di zona il comune e/o i soggetti beneficiari di finanziamento pubblico per la costruzione delle abitazioni, possono presentare alla competente struttura regionale una proposta di piano tecnico-finanziario, organico e compiuto, di tutti gli interventi occorrenti per la realizzazione delle opere previste dalla presente legge.

2. La proposta deve contenere elementi programmatici, tipologici, tecnici, finanziari nonché criteri e modalita' operative, evidenziando tra l'altro lo stato delle urbanizzazioni del piano di zona, le opere indispensabili all'agibilita' delle abitazioni finanziate, distintamente riferite alle urbanizzazioni primarie e agli allacciamenti generali, l'entita' del contributo dovuto al comune per le opere di urbanizzazione con l'impegno di avvalersi del disposto dell'articolo 11. comma 1, della legge 28 gennaio 1978, n. 10, per lo scomputo totale del contributo da riferire interamente alle opere di urbanizzazione primaria la disponibilita' di eventuali ulteriori finanziamenti nonché la presenza e il concorso di interventi di edilizia residenziale non pubblica.
3. La proposta e' corredata di documenti ed elaborati tecnico- urbanistici relativi anche alia specifica localita' del piano di zona.
4. Le richieste devono essere presentate entro il termine di quattro mesi decorrenti dall'assegnazione delle aree, per i nuovi programmi dl edilizia residenziale pubblica.



Art. 3
(Approvazione delle proposte di piano)

1. Le proposte di cui all'articolo 2 devono tendere a soddisfare l'esigenza primaria della coordinata e contestuale realizzazione delle urbanizzazioni e delle abitazioni finanziate, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio regionale di programmazione dell'edilizia residenziale pubblica e delle relative localizzazioni e assegnazioni delle aree effettuate dal comune.

2. Sono prioritariamente considerate le proposte riguardanti le localita' dei piani di zona ove insistono o siano da realizzare consistenti interventi di edilizia residenziale pubblica programmati dalla Regione, anche in dipendenza di eventuali programmi integrati regionali. Sono altresi' considerate prioritariamente le proposte riguardanti le localita' dei piani di zona ove prevalente e' la presenza di interventi di edilizia residenziale pubblica programmati dalla Regione.

3. In ogni caso deve trattarsi di localita' ove sono previsti insediamenti di notevole dimensione e rilevanza, fermo restando che per le necessita' urbanizzative di altri insediamenti possono essere concessi i finanziamenti consentiti dalla legge regionale 12 giugno 1975, n. 73.

4. Le determinazioni regionali sono comunicate al comune e agli altri soggetti proponenti.


Art. 4
(Piano definitivo)

1. Il comune, in relazione a quanto previsto ai precedenti articoli e sulla base delle determinazioni regionali, predispone il piano definitivo, tecnico-finanziario-operativo delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento generale di cui alla presente legge.

2. Entro centoventi giorni successivi alla comunicazione regionale di cui all'articolo 3, il comune trasmette il piano alla Giunta regionale che, anche con riferimento alle previsioni del bilancio pluriennale, assume i provvedimenti di impegno della spesa nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente.

3. Nella convenzione da stipulare ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria il comune, in analogia a quanto previsto per l'applicazione dell'articolo ll, comma 1, della legge n. 10 del 1978, inserisce clausole idonee a compiutamente disciplinare la programmazione esecutiva, la progettazione, I'esecuzione, la gestione, i controlli, le garanzie e quant'altro ritiene per la migliore realizzazione dei lavori e il raggiungimento delle finalita' fissate.

4. Il comune, anche in relazione alle finalita' ed alle previsioni della presente legge, avra' cura di impostare e perseguire una gestione tecnico-economica autonoma per ciascuna localita' di piano di zona ove questa presenti una notevole rilevanza insediativa.

5. Per assicurare la piu' sollecita e coordinata attuazione del piano di interventi, il comune si avvale di quanto consentito dal comma 5, dell'articolo 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, anche per cio' che attiene, ove occorra, all'acquisizione delle aree.


Art. 5
(Consorzi)

1. I soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata che intendono realizzare le opere di urbanizzazione primaria finanziate con le provvidenze della presente legge a completamento e/o integrazione di quelle previste a scomputo totale del contributo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 10 del 1978, debbono formare apposito consorzio, da costituirsi anche in forma societaria, il quale costituisce unico soggetto responsabile nei confronti del comune e della Regione, ferma restando comunque anche la responsabilita' dei singoli soggetti consorziati. Il consorzio interviene nella convenzione prevista dall'articolo 4 oppure stipula con il comune apposita convenzione, estendendo la sua operativita' alle opere relative allo scomputo totale del contributo suindicato. Qualora fra i soggetti indicati al presente comma non vi siano imprese aventi i requisiti di legge per eseguire opere pubbliche, al consorzio deve partecipare una o piu' imprese, ancorché non assegnatarie di finanziamenti pubblici per l'edilizia agevolata, purché in possesso dei suddetti requisiti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

2. Nella localita' di piano di zona, ove e' presente anche l'Istituto autonomo per le case popolari, il comune, sentito quest'ultimo, puo' delegare al consorzio, costituito ai sensi del presente articolo, I'esecuzione delle opere relative allo scomputo totale del contributo di cui all'articolo 11, comma 1, della succitata legge n. 10 del 1978 di pertinenza dell'I.A.C.P., salvo che l'intervento dell'Istituto interessi tutte le aree comprese nella localita' di piano di zona, potendo in tale caso la realizzazione delle opere essere affidata soltanto allo stesso Istituto.

3. Qualora uno o piu' soggetti attuatori non intenda partecipare al consorzio, il comune provvede a localizzare in altra localita' i relativi interventi operando le conseguenti sostituzioni.


Art. 6
(Provvidenze finanziarie)

1. L'intervento finanziario della Regione avviene mediante la concessione ai comuni di:
a) contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa riconosciuta necessaria, relativamente alle opere di urbanizzazione primaria;
b) contributi in conto capitale relativamente alle opere di allacciamento generale;
c) ulteriori finanziamenti previsti da vigenti normative, ivi comprese quelle sull'edilizia residenziale pubblica, concernenti le opere di urbanizzazione.

2. La concessione dei contributi di cui alla lettera b) del comma 1 e' riferita fino al 30 per cento, elevabile per particolari casi al 50 per cento, della relativa spesa riconosciuta dalla Regione ed e' subordinata all'impegno, assunto dal comune e/o dagli altri soggetti attuatori, di copertura della restante quota di spesa, necessaria alla compiuta esecuzione della singola opera o lavoro. Qualora ricorrano situazioni di particolare rilevanza e trattandosi di opere urgenti non sia possibile assicurare diversamente il residuo finanziamento, la Regione puo' eccezionalmente disporre la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del comma 1 a copertura della suindicata residua quota di spesa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il comune puo' affidare la realizzazione delle opere di allacciamento generale al consorzio costituito ai sensi dell'articolo 5, nell'ambito della previsione dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 179 del 1992, come recepita con la presente legge all'articolo 4.


Art. 7
(Modalita' di erogazione dei finanziamenti regionali)

1. Per le opere ammesse a contributo in conto capitale le somme relative al finanziamento regionale sono erogate dalla Regione sulla base di stati di avanzamento, riscontrati e vistati dal comune, non inferiore ai 2/10 dell'importo complessivo delle opere ammesse per i lavori eseguiti fino all'80 per cento; la restante quota verra' erogata sulla base di uno stato di avanzamento non superiore ad 1/10 mentre il residuo importo verra' erogato a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo.


Art. 8
(Vigilanza)

1. Il comune provvede agli adempimenti di competenza ed esercita ogni forma di controllo e di vigilanza su tutte le fasi di attuazione delle opere ammesse a finanziamento regionale.

2. Il consorzio al quale e' affidata la realizzazione delle opere, deve, fra l'altro, osservare le vigenti disposizioni sui requisiti delle imprese esecutrici dei lavori, ivi comprese quelle previste dalla normativa in materia di lotta alla criminalita' organizzata.



Art. 9
(Modificazioni all'articolo 21 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35)

1. All'articolo 21 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35, le parole:"in misura non superiore al 60 per cento", sono sostituite dalle parole "in misura non superiore all'85 per cento".



Art. 10
(Norma transitoria)

1. Per le proposte di piano di cui all'articolo 2, relative a programmi di edilizia residenziale pubblica gia' realizzati o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di quattro mesi per la presentazione delle proposte decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.



Art. 11
(Norme finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 1994 la spesa complessiva di lire 34 miliardi 600 milioni.

2. La spesa indicata al comma 1 e' iscritta nel bilancio della Regione Lazio per l'anno 1994 al capitolo n. 45114 (di nuova istituzione) con la denominazione: «Contributi in conto capitale per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento generale in attuazione dei piani di edilizia economica e popolare».

3. Alla suddetta spesa complessiva di lire 34 miliardi 600 milioni si fa fronte riducendo di uguale importo lo stanziamento del capitolo n. 39002, lettera b) del bilancio della Regione per l'anno 1994 che prevede altresi' accantonamenti di lire 30 miliardi per l'anno 1995.

4. Alla determinazione della dotazione finanziaria dei suindicati capitoli per gli anni successivi al 1995 si provvedera' con le rispettive leggi di bilancio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.