Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 17 del 2 maggio1995 concernente: "Norme perla tutela della fauna selvatica e la gestione programmatica dell'esercizio venatorio".

Numero della legge: 53
Data: 28 ottobre 1995
Numero BUR: 30
Data BUR: 30/10/1995

L.R. 28 Ottobre 1995, n. 53
Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 17 del 2 maggio1995 concernente: "Norme perla tutela della fauna selvatica e la gestione programmatica dell'esercizio venatorio".

(pubblicata nel B.U. 30 ottobre 1995, n. 30, S.O. n. 2)

Art. 1


1. La lettera d) dei comma I dell'art. 34 della legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 e' modificata come segue: «d) specie cacciabili dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa»).


Art. 2

1. Alla lettera aa) del comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 dopo le parole «...dal 1° gennaio 1994» sono aggiunte le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 3;».

2. la lettera mm) dei comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995, e' sostituita dalla seguente: «mm) l'esercizio venatorio, con qualsiasi mezzo, nel territorio posto all'interno dei Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) di Roma,».


Art. 3

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 40 della legge n. 17 del 2 maggio 1995 dopo le parole:
"...particolarmente protette", viene sostituita la parola "salienti" con la parola "elementi".


Art. 4

1. Al comma 9 dell'art. 17 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 la parola «allevamento» e' sostituita dalla seguente: «allenamento».

2. Al comma 10 dell'art. 17 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 la parola allevamento» e' sostituita dalla seguente: «allenamento».


Art. 5

1. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.