L.R. 28 Ottobre 1995, n. 53 |
Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 17 del 2 maggio1995 concernente: "Norme perla tutela della fauna selvatica e la gestione programmatica dell'esercizio venatorio".
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(pubblicata nel B.U. 30 ottobre 1995, n. 30, S.O. n. 2) Art. 1 1. La lettera d) dei comma I dell'art. 34 della legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 e' modificata come segue: «d) specie cacciabili dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa»). Art. 2 1. Alla lettera aa) del comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 dopo le parole «...dal 1° gennaio 1994» sono aggiunte le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 3;». 2. la lettera mm) dei comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995, e' sostituita dalla seguente: «mm) l'esercizio venatorio, con qualsiasi mezzo, nel territorio posto all'interno dei Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) di Roma,». Art. 3 1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 40 della legge n. 17 del 2 maggio 1995 dopo le parole: "...particolarmente protette", viene sostituita la parola "salienti" con la parola "elementi". Art. 4 1. Al comma 9 dell'art. 17 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 la parola «allevamento» e' sostituita dalla seguente: «allenamento». 2. Al comma 10 dell'art. 17 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 la parola allevamento» e' sostituita dalla seguente: «allenamento». Art. 5 1. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |