L.R. 28 Dicembre 2012, n. 16 |
Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.
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Art. 1 (Modifiche agli articoli 21, comma 1, e 23 bis della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico” e successive modifiche) 1. All’articolo 21, comma 1, della l.r. 24/1998 e successive modifiche, le parole «Entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 14 febbraio 2014». 2. All’articolo 23 bis della l.r. 24/1998, le parole da: «fino alla data di pubblicazione di cui al citato articolo 23» a: «in contrasto con le previsioni del PTPR adottato» sono sostituite dalle seguenti: «non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, interventi che siano in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel PTPR adottato». Art. 2 (Entrata in vigore) 1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 28 dicembre 2012 La Presidente Renata Polverini |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |