L.R. 23 Dicembre 1997, n. 46 |
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LAZIOPER L'ANNO FINANZIARIO 1997.
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(Pubblicata nel B.U. 20 dicembre 1997, n. 35, S.O. n. 5) Art. 1 1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1997 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "A". Art. 2 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1997 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "B". Art. 3 1. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'anno 1997 si intendono aggiornati in conformita' alle variazioni e riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse. Art. 4 1. Improrogabilmente entro il 31 marzo 1998 i dirigenti dei settori regionali devono far pervenire al Settore 10, dell'Assessorato Economia e Finanza regionale, relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza, dell'esercizio 1995 e non pagati negli anni 1995, 1996 e 1997 per i quali, al 31 dicembre 1997, sia intervenuta perenzione amministrativa ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, precisando gli estremi degli atti originali di impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione dei decreti ricognitivi di cui al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 15/1977. 2. I dirigenti regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 1 sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto insorgere, da parte dei creditori, il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso, nei termini contenuti nell'articolo 27 della l.r. 15/1977. 3. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle vigenti leggi, l'iscrizione delle partite contabili perente nel decreto ricognitivo di cui al comma 1 e' condizione indispensabile per l'adozione degli atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori, salvo i casi previsti al comma 4, dell'articolo 5. 4. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'anno finanziario 1997, a carico degli esercizi 1995 e precedenti, ovvero per i quali le strutture amministrative ne abbiano ordinato l'emissione entro il termine con atti pervenuti alla ragioneria entro il 31 dicembre 1997, e' consentita, nelle more del perfezionamento della procedura di cui al presente articolo, l'immediata riemissione o emissione dei titoli stessi a carico dell'esercizio 1998. Agli adempimenti contabili occorrenti per l'erogazione di tali ultime spese provvede direttamente il Settore 11 Ragioneria dell'Assessorato Economia e Finanza regionale. 5. Per l'esercizio finanziario 1997 e' sospesa la facolta' di protrarre le operazioni di riscossione e pagamento oltre il 31 dicembre 1997 di cui al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 15/1977. 6. Sono recepite le risultanze del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1926 del 29 settembre 1997 riguardante l'applicazione dell'articolo 70 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11. 7. Per le spese di cui al comma 2 dell'articolo 54 della l.r. 11/1997 la facolta' di impegnare nel limite del 75 per cento dello stanziamento e' confermata sino al 31 dicembre 1997, ferma restando la possibilita' di concessione di deroghe di cui al comma 3 del medesimo articolo 54. Art. 5 1. L'autorizzazione contenuta nel comma 1, lettera e), dell'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12 e' incrementata di un importo di lire 54.946.613.327=, mentre e' autorizzata la contrazione di un mutuo di lire 1.010.244.704.225=, finalizzato alla copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei pregressi esercizi. 2. Attesa la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 36 della l.r. 15/1977, e' fatta salva la facolta', con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 1998 o con il relativo assestamento, di rinnovare l'autorizzazione alla contrazione di uno o piu' mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell'elenco n. 5 allegato alla l.r. 12/1997 e dell'elenco 5b di cui alla medesima legge come modificato dalla presente legge, nonche' di quelle autorizzate dal presente articolo. 3. Il bilancio pluriennale, allegato alla l.r. 12/1997, e' integrato con le variazioni indicate all'allegata tabella C. 4. L'elenco 5 bis allegato alla l.r. 12/1997, modificato in relazione alle rettifiche apportate ai singoli capitoli dalla presente legge, e' sostituito dall'allegata tabella D. 5. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo vengono effettuati direttamente dalla Segreteria Amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza. Art. 6 1. All'articolo 20, comma 3 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 la parola "sostenute" e' sostituita dalle seguenti: "da sostenere". Art. 7 1. Fino alla data di affidamento della gestione del servizio idrico integrato al nuovo soggetto gestore individuato con le modalita' previste dalla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, per la realizzazione di opere di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue di competenza delle province, dei comuni e loro consorzi, la Regione concede agli enti interessati contributi pluriennali, in misura costante, per la durata corrispondente a quella necessaria per l'ammortamento dei mutui che, all'uopo, vengono contratti agli enti stessi e, comunque, per una misura e per un periodo non superiori alle condizioni attuate dalla cassa depositi e prestiti. 2. Dopo l'avvenuto affidamento della gestione del servizio idrico integrato al nuovo soggetto gestore, i contributi di cui al comma 1 sono concessi alle autorita' d'ambito, ovvero alle amministrazioni provinciali che esercitano le funzioni di coordinamento d'ambito. 3. Alla individuazione, all'approvazione ed al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo, provvede, in deroga all'articolo 3 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 la Giunta regionale, sentite le province, con proprio atto deliberativo, assumendo i relativi impegni nei limiti degli stanziamenti del capitolo di spesa 51405 del bilancio di previsione, la cui denominazione viene modificata nella seguente "contributi costanti annuali per l'esecuzione di reti idriche nonche' di acquedotti, impianti di depurazione e fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di interesse degli enti locali". 4. Alla formale concessione dei contributi provvede con singoli decreti il Presidente della Giunta regionale. Art. 8 Art. 9 2. La Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 72/1980, riconosce al Comune di Corchiano (VT) il contributo di 1 miliardo 800 milioni per il completamento di strada comunale e parcheggio, opere gia' previste per l'importo di 2.000.000.000= dalla delibera della Giunta regionale numero 12056 del 29 dicembre 1993 con la quale e' stato erogato il 10 per cento del contributo pari a lire 200.000.000= e in corso di completamento. La spesa di lire 1.800.000.000= grava sul capitolo n. 31225. 3. La Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 72/1980, riconosce al Comune di Zagarolo, (RM) il contributo di lire 1.800.000.000= per il completamento di strada di accesso al centro storico, opera gia' prevista per l'importo di lire 2.000.000.000= dalla delibera della Giunta regionale numero 12123 del 23 dicembre 1991, con la quale e' stato erogato il 10 per cento del contributo pari a lire 200.000.000= e in corso di completamento. La spesa di lire 1.800.000.000= grava sul capitolo n. 31225. Art. 10 1. L'articolo 12 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12, e' cosi' sostituito: "1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 163 seconda parte della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e in adempimento a quanto ivi previsto, e' stanziata la somma di lire 90.000.000.000= sul capitolo 43104, che assume la seguente denominazione: "Contributo straordinario per l'esercizio del trasporto pubblico locale extraurbano su gomma per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 1, comma 163, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". Art. 11 1. Entro il 31 dicembre 1998 il 50 per cento delle fidejussioni prestate dalle imprese associate e/o dal consorzio di garanzia fidi, confluenti nel fondo di garanzia, ai sensi della legge regionale 10 settembre 1993, n. 46, devono essere trasformate in apporto monetario di pari valore. Il residuo 50 per cento deve essere trasformato entro il 31 dicembre 1999. 2. Fino alla completa attuazione della predetta disposizione, la ripartizione proporzionale del rischio tra tutti i soggetti che concorrono alla formazione del fondo di garanzia di cui alla lettera d) del comma 2, dell'articolo 2 della l.r. 46/1993, avviene sulla parte monetaria del fondo stesso con esclusione delle fidejussioni. 3. Dal 1 gennaio 1999 il 50 per cento delle fidejussioni, trasformato in apporto monetario, concorre alla ripartizione proporzionale del rischio. Dal 1 gennaio 2000 vi concorre anche il restante 50 per cento delle fidejussioni. 4. Gli apporti fidejussori prestati dai vari enti che concorrono alla formazione del fondo di garanzia rientrano nella norma generale della ripartizione proporzionale del rischio. Art. 12 Art. 13 1. L'articolo 67 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, e' sostituito dal seguente: "1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 32501 l'importo di lire 647.500.000 e' destinato alla copertura delle spese derivanti da finanziamenti concessi negli esercizi precedenti a comuni nel frattempo dichiarati dissestati e per obbligazioni che vengono a scadenza, secondo la tempistica prevista nell'articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25, nell'esercizio 1997. 2. I contributi concessi ai soggetti beneficiari, ai sensi della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, per opere finanziate con i piani annuali 1991/1994 a valere sullo stanziamento del capitolo 32501 del corrente esercizio sono confermati qualora i lavori siano stati consegnati entro la data del 31 dicembre 1996. 3. I lavori stessi devono comunque essere completati e regolarmente contabilizzati con apposito stato finale corredato di certificato di regolare esecuzione approvati con deliberazione della Giunta municipale, entro la data del 31 marzo 1998. Art. 14 Art. 15 "La Regione Lazio cura la realizzazione degli interventi, di cui all' articolo 2, direttamente con atti di convenzione e di affidamento e indirettamente mediante l'erogazione di contributi a enti pubblici o privati, associazioni anche non riconosciute e costituite per atto pubblico o per atto privato registrato e societa'. I contributi regionali non superiori all'ammontare del 50 per cento delle spese, detratti gli eventuali contributi o sussidi ottenuti dalla Pubblica Amministrazione, sono concessi ai soggetti descritti al precedente comma, che hanno sede nella Regione Lazio e che operano nel settore della promozione culturale e socio-educativa". 2. L'articolo 4 della l.r. 17/1985 e' abrogato e sostituito dal seguente: "Gli interventi diretti e indiretti di cui alla presente legge sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente". 3. I punti 2 e 3 dell'articolo 5, l'articolo 6, l'articolo 7 e l'articolo 8 della l.r. 17/1985 sono abrogati. Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 "1. Per la partecipazione all'Agenzia regionale e' autorizzata la spesa di lire 390.000.000= da imputare al capitolo, di nuova istituzione, numero 23118 denominato: "Partecipazione della Regione Lazio all'agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio S.p.A." alla cui copertura si provvede mediante riduzione per il medesimo importo del capitolo 16310 "Fondo di riserva per spese obbligatorie"". Art. 20 - Cap. 59002 lett. a), PARCO CERITE lire 200.000.000=. Art. 21 1. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonche' dal Presidente dei consorzi". 2. Il comma 7 dell'articolo 31 della l.r. 11/1997, e' sostituito dal seguente: "7. La delega di cui ai precedenti commi, strumentale a materie gia' attribuite agli enti locali territoriali, non e' soggetta alle norme attuative di cui all'articolo 52 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4, ed esplica la sua efficacia con l'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale provvede al finanziamento delle spese relative alle funzioni delegate con le modalita' di cui all'articolo 15 della citata l.r. 4/1997 ed esercita il potere di direttiva, coordinamento e vigilanza. In caso di inadempienze rispetto ai termini fissati dalla legge per l'emissione dei provvedimenti di cui alla presente delega, il potere sostitutivo e' esercitato dal Presidente della Giunta regionale.". 3. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 11/1997 e' abrogato. Art. 22 Art. 23 "1. A partire dagli stanziamenti dell'esercizio finanziario 1999, i fondi regionali di cui alla legge regionale 10 settembre 1993, n. 46 sono ripartiti tra i consorzi di garanzia fidi secondo i criteri stabiliti dagli articoli 6 e 7 della citata legge e sono destinati a garantire i nuovi affidamenti, compresi i rinnovi, deliberati dal 1 gennaio 1999. I fondi stanziati nell'esercizio finanziario 1997, impegnati e non ancora erogati, sono destinati ad integrare il "fondo rischi" dei confidi secondo le norme di cui alla l.r. 46/1993.". Art. 24 2. In relazione alla spesa di cui al comma 1 e' istituito nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997, il capitolo numero 32143 denominato: "Contributo all'Istituto di studi politici San Pio V per l'acquisizione di beni ed attrezzature" con iscrizione dello stanziamento di lire 150.000.000=. All'onere finanziario si provvede mediante riduzione del corrispondente importo nel capitolo 39002, lettera a). 3. L'articolo 49 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12 e' abrogato. Art. 25 1. Lo stanziamento del capitolo 24138 e' destinato per l'importo di lire 1.250.000.000= all'erogazione del saldo dovuto agli enti dei quali con deliberazione della Giunta regionale n. 6346/1996 sono state accolte ai sensi della legge regionale 25 maggio 1989, n. 31 le richieste di cofinanziamento di progetti di cantieri scuola e lavoro ed ai quali e' stato erogato, in applicazione della deliberazione consiliare n. 1178/1990, il solo acconto nella misura del 50 per cento del cofinanziamento concesso. Art. 26 2. Il compenso e' riconosciuto alla FILAS nelle misure fissate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2273/1997 e grava sui fondi speciali costituiti presso la FILAS S.p.A. medesima ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 29/1996. Art. 27 a) Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (A.DI.S.U.) Roma Tre; b) Istituto regionale di formazione per i dipendenti (I.R.FO.D.). 2. Le schede riepilogative dei bilanci di previsione degli enti di cui al comma 1 sono allegate alla presente legge. Art. 28 1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12, e' aggiunta la seguente frase: "La partecipazione finanziaria della Regione Lazio puo' coprire fino al 100 per cento del costo della realizzazione". 2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 12/1997 sono aggiunte le seguenti parole: "assumendone l'onere finanziario". 3. Dopo il comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 12/1997 e' aggiunto il seguente comma 4: "Gli interventi finanziati ai sensi della legge 28 giugno 1991, n. 208, le cui competenze sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario con legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono ricomprese nella normativa della presente legge per le finalita' previste dalla legge regionale 16 febbraio 1990, n. 13". Art. 29 1. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 12 e' sostituito dal seguente: "1. Per l'attuazione del piano annuale degli interventi, limitatamente ai contributi in conto interessi, ai sensi della l.r. 51/1979, la Giunta regionale e' autorizzata ad attribuire all'Istituto per il Credito Sportivo (I.C.S.) un fondo per il concorso negli interessi sui mutui agevolati per le finalita' di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 della predetta l.r. 51/1979. Per l'utilizzazione del fondo l'I.C.S. provvede nelle forme indicate in apposita convenzione. 2. Al comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 12/1997 il capitolo 32503 assume la seguente denominazione: "Fondo regionale per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui concessi dall'Istituto per il Credito Sportivo (l.r. 51/1979, art. 3, lettere a) e b)". Art. 30 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |