| L.R. 22 Luglio 1974, n. 33 |
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Esercizio provvisorio da parte della Regione delle funzioni amministrative in tema di decisione dei ricorsi prodotti avverso le classificazioni alberghiere attribuite dagli Enti Provinciali per il Turismo.
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Art. 1 I ricorsi inoltrati alla Regione, avverso le classificazioni di cui al RDL 18 gennaio 1937, n. 975 e successive modificazioni, attribuite dagli Enti Provinciali per il Turismo, sono decisi con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere di una Commissione presieduta dall' Assessore competente in materia turistica ed alberghiera e cosi' costituita: a) un rappresentante regionale degli operatori del settore turistico ricettivo designato dall' organismo regionale piu' rappresentativo; b) un rappresentante regionale dei lavoratori del settore alberghiero da scegliersi da una terna proposta dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative. Un funzionario del Settore del turismo assolve le funzioni di relatore e di segretario. Il parere della Commissione viene espresso secondo la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale la tesi del Presidente della Commissione. La decisione adottata dal Presidente della Giunta regionale e' definitiva. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 22 luglio 1974 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 18 luglio 1974. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |