Modifica dell' art. 7 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 8.

Numero della legge: 24
Data: 9 giugno 1976
Numero BUR: 17
Data BUR: 19/06/1976

L.R. 09 Giugno 1976, n. 24
Modifica dell' art. 7 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 8.






Art. 1

L' art. 7 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 8 e' cosi' sostituito:
Gli enti ospedalieri, fino a quando le deliberazioni di approvazione del bilancio di previsione non sono divenute esecutive, sono autorizzati ad impegnare e pagare spese, limitatamente a quelle correnti, nella misura di un dodicesimo della somma stanziata nell' ultimo preventivo per ciascun mese o frazione di mese.
Nessuna altra spesa potra' essere impegnata o pagata al di fuori di quelle correnti, nei limiti di cui sopra, salvo quelle relative all' ammortamento dei mutui, che potranno essere sostenute in base agli atti approvati.


Art. 2

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 9 giugno 1976
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 7 giugno 1976.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.