L.R. 09 Giugno 1976, n. 24 |
Modifica dell' art. 7 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 8.
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Art. 1 L' art. 7 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 8 e' cosi' sostituito: Gli enti ospedalieri, fino a quando le deliberazioni di approvazione del bilancio di previsione non sono divenute esecutive, sono autorizzati ad impegnare e pagare spese, limitatamente a quelle correnti, nella misura di un dodicesimo della somma stanziata nell' ultimo preventivo per ciascun mese o frazione di mese. Nessuna altra spesa potra' essere impegnata o pagata al di fuori di quelle correnti, nei limiti di cui sopra, salvo quelle relative all' ammortamento dei mutui, che potranno essere sostenute in base agli atti approvati. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 9 giugno 1976 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 7 giugno 1976. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |