Concessione di contributi alle associazioni pro - loco iscritte all' albo regionale di cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1.

Numero della legge: 6
Data: 22 gennaio 1977
Numero BUR: 3
Data BUR: 31/01/1977

L.R. 22 Gennaio 1977, n. 6
Concessione di contributi alle associazioni pro - loco iscritte all' albo regionale di cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1.






Art. 1

Alle associazioni pro - loco iscritte all' albo regionale di cui alla legge 8 gennaio 1975, n. 1, possono essere concessi contributi per la realizzazione di iniziative propagandistiche, culturali e folkloristiche, costituenti coefficienti di attrazione turistica della localita'.


Art. 2

La domanda per la concessione del contributo, indirizzata alla regione Lazio - Assessorato turismo e sottoscritta dal presidente dell' associazione pro - loco, deve contenere l' indicazione delle singole iniziative ed attivita' programmate nel corso dell' anno solare e, ai fini dell' accreditamento delle provvidenze, del numero di conto corrente postale della richiedente associazione.
L' istanza deve essere corredata da relazione illustrativa e da preventivo di spesa, debitamente firmati dal presidente della predetta associazione.


Art. 3

La Giunta regionale delibera, sentita la competente commissione consiliare permanente e su proposta dell' assessore al turismo, la concessione del contributo.


Art. 4

Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa di L. 100 milioni. La predetta spesa e' iscritta al cap. 16.25.35 (titolo I - sezione VI - rubrica 25 - categoria IV) che si istituisce nello stato di previsione del bilancio 1976 con la seguente denominazione << Contributi alle associazioni pro - loco iscritte all' albo regionale >>.
All' onere di L. 100 milioni di cui ai commi precedenti si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 17.27.53 (elenco n. 3, partita n. 16).


Art. 5

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino ufficiale.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
Data a Roma, addi' 22 gennaio 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 20 gennaio 1977.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.