L.R. 04 Settembre 2000, n. 28 |
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 1999, N.38 CONCERNENTE: “NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO.
|
(BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 25 del 9 settembre 2000 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7 del 14 settembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 (Modificazioni all’articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38) 1. Al comma 3 dell’articolo 55 della l.r. 38/1999 le parole: “53, comma 3”, sono sostituite dalle seguenti: “52, comma 3”. Art. 2 (Modificazioni aggiuntive all’articolo 65 della l.r. 38/1999) 1. Dopo l’articolo 65 della l.r. 38/1999 è inserito il seguente: “Art. 65 bis (Disposizioni transitorie per le zone agricole) 1. Ai fini degli adempimenti comunali di cui all’articolo 52, la Giunta regionale, entro il 15 dicembre 2000, con propria deliberazione, detta appositi criteri ed indirizzi per la definizione della diverse aree produttive del Lazio. 2. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BUR della deliberazione di cui al comma 1, i comuni provvedono ad indicare l’unità aziendale ottimale e l’unità aziendale minima ai sensi dell’articolo 52, comma 3. 3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, in deroga a quanto disposto nell’articolo 51, comma 2, alle zone agricole definite all’interno degli strumenti urbanistici vigenti continuano ad applicarsi le disposizioni previste negli strumenti stessi. Decorso il termine suddetto alle zone agricole definite all'interno degli strumenti urbanistici vigenti si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV.”. Art. 3 (Modificazioni all'articolo 66 della legge regionale n.38 del 1999) 1. Il comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale n. 38 del 1999 è sostituito dal seguente: “1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, ai piani regolatori generali e loro varianti, ivi comprese quelle derivanti da accordi di programma, nonché agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti adottati dai comuni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro diciotto mesi, per i comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti, continuano ad applicarsi le leggi urbanistiche previgenti, ferma restando, comunque, l'applicazione delle procedure di pubblicità previste dall'articolo 49, comma 2, per le varianti che costituiscono oggetto di accordo di programma. I comuni interessati possono comunque, previa comunicazione alla Regione, adottare gli strumenti urbanistici di cui al presente comma con i contenuti e secondo le modalità previste dalla presente legge per il PUCG e per i PUOC.”. Art. 4 (Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 4 settembre2000 STORACE Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 1° settembre 2000. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |