Modalita' per il completamento della dotazione organica della seconda qualifica funzionale dirigenziale nella fase di prima attuazione dell' accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale delle Regioni.

Numero della legge: 39
Data: 6 luglio 1987
Numero BUR: 20
Data BUR: 20/07/1987

L.R. 06 Luglio 1987, n. 39
Modalita' per il completamento della dotazione organica della seconda qualifica funzionale dirigenziale nella fase di prima attuazione dell' accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale delle Regioni.

(Pubblicata nel B.U. 20 luglio 1987, n. 20)


Art.1

Nella fase di prima attuazione delle leggi regionali 11 gennaio 1985, n. 6, 11 gennaio 1985, n. 7 e 11 aprile 1985, n. 36, delle venti posizioni di studio di cui al primo comma dell' articolo 23 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, quindici sono attribuite mediante concorso interno con le modalita' di cui alla presente legge e cinque mediante concorso pubblico per titoli ed esami nel rispetto della normativa vigente in materia.


Art. 2

Il concorso interno di cui al precedente articolo e' riservato al personale della Regione, inserito nella prima qualifica funzionale dirigenziale ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, che ne faccia domanda entro i termini fissati dal bando di concorso di cui all' ultimo comma del presente articolo, consiste in un esame colloquio che accerti le capacita' tecnico - professionali ed organizzative dei concorrenti e vertera' sugli aspetti e problemi attinenti l' ordinamento regionale e le materie di competenza regionale. La relativa commissione giudicatrice, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore al personale, e' composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, dall' Assessore al personale che la presiede;
b) da tre consiglieri regionali designati dalla Commissione consiliare permanente competente in materia di personale;
c) da due esperti scelti tra i docenti universitari nelle discipline oggetto dell' esame colloquio;
d) da un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative in campo regionale, di qualifica non inferiore a quella cui si riferisce il concorso. Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano entro venti giorni dalla richiesta a comunicare il nominativo del loro rappresentante, provvede con decisione motivata l' Assessore al personale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale. Il bando di concorso e' emanato con deliberazione della Giunta regionale e deve, tra l' altro, disciplinare le modalita' di presentazione delle domande.


Art. 3

I posti che si renderanno liberi nella dotazione organica relativa alla seconda qualifica funzionale dirigenziale entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria, risultante dall' espletamento del concorso interno di cui al precedente articolo 1, saranno ricoperti utilizzando la graduatoria stessa.


Art. 4

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.