Norme in materia di musei di Enti locali o di interesse locale.

Numero della legge: 76
Data: 18 giugno 1975
Numero BUR: 19
Data BUR: 10/07/1975

L.R. 18 Giugno 1975, n. 76
Norme in materia di musei di Enti locali o di interesse locale.







Titolo I
Disposizioni generali


Art. 1

La Regione Lazio promuove e coordina lo sviluppo dei musei di Enti locali o di interesse locale, nell' ambito della programmazione regionale e secondo le finalita' indicate nell' art. 45 dello Statuto, assicurando la partecipazione democratica nella relativa gestione.
La Regione, nell' ambito delle sue competenze, interviene nel senso di cui al comma precedente anche nei confronti dei beni monumentali, archeologici e ambientali, degli edifici civici e di culto aventi interesse storico - artistico, e in genere dei beni culturali di proprieta' degli Enti locali o di interesse locale.
La Regione esercita, in base alla presente legge, le funzioni ad essa attribuite a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica.


Art. 2

I musei di Enti locali sono servizi culturali pubblici che concorrono al progresso degli studi e all' educazione permanente dei cittadini attraverso:
a) la raccolta e la conservazione dei beni culturali, anche nella loro caratterizzazione locale;
b) la ricerca scientifica nel settore dei beni culturali e ambientali;
c) attivita' volte a promuovere la diffusione della conoscenza dei beni culturali e ambientali in tutte le loro forme e manifestazioni sul territorio regionale.


Titolo II
Competenze degli Enti locali


Art. 3

Gli Enti locali, per conseguire gli scopi di cui all' art. 2, provvedono all' istituzione e al funzionamento dei musei stanziando annualmente nel proprio bilancio le somme necessarie.
In particolare assicurano stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, all' incremento e alla conservazione del patrimonio, allo espletamento dei servizi di museo e alla attuazione dei relativi programmi di attivita' culturale e didattica.


Art. 4

Gli Enti locali adottano per i musei propri regolamenti conformi alla presente legge, garantendo la massima fruibilita' con particolare riguardo all' impiego del tempo libero dei lavoratori e la gratuita' per le esigenze didattiche.


Art. 5

Gli Enti locali possono associarsi o consorziarsi, per istituire e gestire musei secondo proposte di aggregazione formulate dagli stessi Enti locali, sentita la Consulta regionale dei beni culturali e su parere conforme dei Consorzi per la gestione dei comprensori economico - urbanistici.
Nel caso di musei gestiti in forma associata o consorziata, il regolamento e i criteri di gestione debbono essere elaborati collegialmente dai rappresentanti degli Enti locali interessati.


Art. 6

Gli indirizzi per la gestione dei musei sono stabiliti da un' apposita Commissione nominata dall' Assemblea dell' Ente locale interessato (Comune, Provincia, Comunita' Montana e loro Consorzi) per la durata di tre anni.
La Commissione, di cui fa parte il direttore del museo, e' composta in modo da garantire la rappresentanza della minoranza assembleare e delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative nel territorio regionale e delle componenti presenti nei Consigli di Istituto operanti nel rispettivo ambito territoriale.


Art. 7

Gli Enti locali possono stipulare accordi o convenzioni al fine di consentire il reciproco scambio di personale specializzato e l' uso di particolari servizi.
Prestiti temporanei per mostre o iniziative di studio ed altre istituzioni culturali devono essere autorizzati dalla Regione, sentita la Consulta regionale dei beni culturali.


Titolo III

Funzioni della Regione


Art. 8

La Regione assume gli oneri derivanti dall' esercizio delle funzioni previste dal precedente art. 1. In particolare:
1) esercita le funzioni di tutela ed elabora gli indirizzi di metodo validi su tutto il territorio, per il restauro, la conservazione, la protezione e la vigilanza, anche in collegamento con le analoghe iniziative degli organismi statali;
2) coordina le iniziative degli Enti locali e promuove la associazione tra i Comuni;
3) sostiene le spese ed eroga i contributi per:
a) il censimento, l' inventario e la catalogazione dei beni culturali di proprieta' di Enti locali o di interesse locale nell' ambito regionale, da effettuarsi entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge;
b) l' istituzione o la ristrutturazione dei musei di Enti locali o di interesse locale, ivi compresi l' acquisto di beni o attrezzature e l' esecuzione di opere edilizie conformi alle esigenze conservative. L' istituzione di nuovi musei viene promossa nell' ambito di un apposito piano elaborato nel quadro del programma regionale e di sviluppo economico e sociale del territorio e sentita la Consulta dei beni culturali;
c) l' ordinamento, il funzionamento e lo sviluppo dei servizi;
d) la conservazione, l' integrita', la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei musei di Enti locali o di interesse locale, nonche' dei beni di cui all' art. 1, comma 2°;
e) il miglioramento e l' incremento delle raccolte dei musei, ivi compresi la compilazione ed edizione di cataloghi scientifici e di strumenti didattici; la riproduzione fotografica del materiale e l' impiego degli audiovisivi e delle nuove tecniche di animazione e di documentazione;
f) la promozione di iniziative atte a caratterizzare i musei come servizi culturali pubblici polivalenti;
g) l' organizzazione di mostre e manifestazioni in rapporto ai compiti di promozione culturale propri dei musei;
4) promuove l' acquisizione pubblica dei beni culturali di interesse locale;
5) promuove e organizza, nell' ambito delle norme regionali per la istruzione, la formazione e l' aggiornamento professionale degli addetti ai musei e alle attivita' conservative dei beni culturali.


Art. 9

Nell' ambito delle funzioni di tutela di cui al punto 1) dell' art. 8, la Regione ha facolta', sentita la Consulta regionale dei beni culturali, di fare trasportare e temporaneamente custodire in altri musei di Enti locali cose mobili appartenenti alle raccolte dei musei, al fine di assicurarne la conservazione e l' integrita'.
Compete altresi' alla Regione il riconoscimento della personalita' giuridica di enti e fondazioni aventi per scopo l' istituzione ed il funzionamento di musei di interesse locale o regionale.


Art. 10

La Regione puo' destinare fino al 10% degli stanziamenti previsti dalla presente legge per contribuire alla sicurezza, alla conservazione ed alla fruizione di raccolte e complessi monumentali di proprieta' di privati o di Enti legalmente riconosciuti e che siano regolarmente aperti al pubblico.
Ai fini dell' assegnazione dei contributi, la cui misura e' stabilita secondo stima preventiva effettuata dai competenti uffici regionali, i beni di cui al precedente comma debbono essere catalogati ai sensi dell' art. 8 della presente legge. I beneficiari dei contributi garantiscono attraverso apposite convenzioni con la Regione la massima fruibilita' dei beni con particolare riguardo all' impiego del tempo libero dei lavoratori e la gratuita' per le esigenze didattiche.


Art. 11

Per il conseguimento dei fini di cui all' art. 8, la Regione si avvale anche della collaborazione di Universita' e di Istituti pubblici di ricerca, attraverso incarichi, contratti o convenzioni.


Art. 12

La Regione provvede alla determinazione e destinazione dei contributi di cui alla presente legge con appositi piani pluriennali.
Per ottenere i contributi, gli Enti interessati devono farne domanda entro il 31 ottobre di ogni anno. Le domande devono essere corredate dalla necessaria documentazione tecnica e dai programmi o piani di sviluppo pluriennali.


Art. 13

Il Consiglio regionale determina i criteri generali per gli interventi di cui alla presente legge e approva i piani pluriennali di cui al precedente art. 12 e la loro articolazione nei bilanci annuali.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone lo schema dei piani di cui al precedente comma e ne cura l' attuazione. Esercita nella materie di cui agli artt. 1 e 8 ogni altra funzione amministrativa non attribuita dalla presente legge ad altri organi della Regione.
Il Presidente della Giunta regionale cura l' esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti; dirige le funzioni amministrative trasferite con DPR 14 gennaio 1972, n. 3, in materia di tutela.
L' Assessore regionale competente in materia assume ogni iniziativa idonea da sottoporre all' approvazione dei competenti organi regionali e, se delegato dal Presidente della Giunta regionale, firma gli atti della Regione.


Titolo IV
Norme finanziarie, transitorie e finali


Art. 14

Per gli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata, per l' anno finanziario 1975, la spesa di L. 600.000.000 che sara' iscritta nei sottoindicati capitoli, da istituirsi nel relativo stato di previsione:
cap. 1206 - << Spese per la conservazione, integrita' e sicurezza delle cose raccolte nei musei di Enti locali o di interesse locale; per il censimento, l' inventario e la catalogazione dei beni culturali nell' ambito regionale; per mostre e manifestazioni; per il miglioramento e l' incremento delle raccolte, la compilazione ed edizione di cataloghi scientifici e di strumenti didattici, la riproduzione fotografica del materiale e l' impiego degli audiovisivi e di nuove tecniche di animazione e documentazione; per incarichi, contratti e convenzione con Universita' e Istituti pubblici di ricerca >> L. 100.000.000
cap. 1222 - << Contributi per il funzionamento e lo sviluppo dei musei di Enti locali o di interesse locale >> L. 180.000.000
cap. 1223 - << Contributi per la sicurezza, conservazione e fruizione di raccolte e complessi monumentali di proprieta' di privati o di Enti legalmente riconosciuti e che siano regolarmente aperti al pubblico >> L. 20.000.000
cap. 2224 - << Contributi per acquisto di beni ed attrezzature per opere edilizie, necessari alla istituzione o alla ristrutturazione dei musei degli Enti locali o di interesse locale >> L. 300.000.000


Art. 15

All' onere derivante dall' art. 14 della presente legge, si fara' fronte:
- quanto a L. 300.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 1963 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1975; - quanto a L. 300.000.000 mediante accensione di un mutuo da estinguersi in venti anni, con una spesa annua complessiva di ammortamento di L. 50.000.000.
Il mutuo suddetto sara' contratto nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con deliberazioni della Giunta regionale da sottoporsi all' approvazione del Consiglio regionale.
Le rate di ammortamento saranno iscritte in appositi capitoli di spesa del bilancio regionale distintamente per la parte capitale e per la parte interessi e spese.
Alla spesa relativa alla quota annua di ammortamento, di L. 50.000.000 si fara' fronte per l' anno 1975, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 1963 del bilancio regionale per l' anno medesimo.
Il ricavo delle operazioni sara' iscritto nel capitolo n. 501 dello stato di previsione dell' entrata per l' anno finanziario 1975.
Qualora la somma che affluira' in entrata a norma del comma precedente non corrisponda esattamente al previsto onere di L. 300.000.000, la differenza in piu' o in meno sara' portata, rispettivamente, in aggiunta o in diminuzione allo stanziamento dell' istituendo capitolo n. 2224, la cui iscrizione in bilancio resta, comunque, subordinata al perfezionamento della connessa operazione di mutuo.
Nelle more del perfezionamento del mutuo l' Amministrazione regionale e' autorizzata a corrispondere delle anticipazioni da recuperare in sede di utilizzazione del netto ricavo del mutuo stesso. Pertanto, nel bilancio di previsione per l' anno 1975, vengono istituiti i seguenti capitoli:
entrata, n. 730 << Recuperi per anticipazioni su mutui in corso di perfezionamento >>;
spesa, n. 4730 << Anticipazioni su mutui in corso di perfezionamento >>, con lo stanziamento di L. 270.000.000.
Il Presidente della Giunta e' autorizzato a disporre, con propri decreti, da emanarsi su proposta dell' Assessore al Bilancio, le variazioni di bilancio occorrenti per l' attuazione della presente legge.


Art. 16

Fino alla istituzione della Consulta regionale dei beni culturali, la Giunta regionale, per l' esercizio delle funzioni di assistenza tecnica ai musei di Enti locali o di interesse locale, si avvale dei servizi tecnici dello Stato ai sensi dell' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica, 14 gennaio 1972, n. 3.


Art. 17

Sono abrogate le norme per l' esercizio temporaneo delle funzioni amministrative in materia di musei di Enti locali, di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 14.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 18 giugno 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 13 giugno 1975.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.