Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all' art. 2, lettera A), della legge 25 maggio 1974, n. 26.

Numero della legge: 36
Data: 16 maggio 1975
Numero BUR: 15
Data BUR: 30/05/1975

L.R. 16 Maggio 1975, n. 36
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all' art. 2, lettera A), della legge 25 maggio 1974, n. 26.






Art. 1

E' autorizzata la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all' art. 2, lettera a) della legge 25 maggio 1974, n. 26, che concedeva a favore di << singoli produttori, Enti pubblici, Associazioni Cooperative Agricole, Universita' Agrarie con priorita' a proprietari e affittuari coltivatori diretti, enfiteuti, coloni perpetui e miglioratari singoli ed associati nella misura massima del 50% sulla spesa riconosciuta ammissibile e comunque non superiore al contributo massimo di L. 500.000 per opere tendenti al risanamento delle strutture zootecniche per bovine da latte al fine di garantire una produzione rispondente alle norme igienico - sanitarie nazionali e alle direttive della Comunita' Europea >>.


Art. 2

Le domande di cui all' art. 1 verranno accolte fino a tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge ferma restando la graduatoria stabilita per quelle presentate entro il 30 settembre 1974.
La Giunta e' autorizzata a disporre eventuali proroghe a detto termine ove risultino ulteriori disponibilita' non utilizzate in base alle domande pervenute nell' ambito dell' intera regione.
Per la normativa di attuazione e le priorita' della presente legge vige quanto gia' previsto nella legge n. 26 del 25 maggio 1974.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 16 maggio 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 10 maggio 1975.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.