L.R. 28 Aprile 1980, n. 25 |
Integrazione della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 9.
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Art. 1 A favore del personale transitato anche a domanda alla Regione, cessato dal servizio anteriormente al 1Ø luglio 1973, e, in caso di decesso, agli aventi diritto, e' concessa, a carico del bilancio regionale, ad integrazione dell' indennita' di buonuscita liquidata dallo ENPAS - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dell' indennita' premio di servizio liquidata dall' INADEL - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, un' indennita' supplementare di fine servizio da determinarsi secondo le norme previste dall' articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152. In ogni caso, a base della liquidazione e' assunta la retribuzione annua contributiva, riferita alla data di cessazione dal servizio, da attribuire - anche in via teorica - al personale stesso ai sensi degli articoli 76 e 82 delle leggi regionali 29 maggio 1973, n. 20 e n. 21, per effetto dell' inquadramento nei ruoli organici e considerando come servizio utile, quello complessivamente computato per la liquidazione dell' indennita' di buonuscita dell' ENPAS - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dell' indennita' premio di servizio dell' INADEL - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali. L' indennita' supplementare di fine servizio e' corrisposta in misura pari al 70 per cento della somma determinata ai sensi dei commi precedenti, dedotte le cifre erogate o da erogare dall' ENPAS - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per l' indennita' di buonuscita e dell' INADEL - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, per indennita' di fine servizio. Art. 2 Al personale inquadrato o inquadrabile nei ruoli regionali e cessato dal servizio prima dell' entrata in vigore della legge regionale 4 settembre 1979, n. 67, e che non abbia conseguito il diritto ad indennita' di fine servizio comunque denominata, ne' sia ricompreso nella disposizione dell' articolo 3 della legge regionale n. 29 del 28 luglio 1977, ed in caso di decesso, agli aventi diritto, e' concessa un' indennita' ai sensi del precedente articolo 1. Art. 3 Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata, per l' anno finanziario 1979, la spesa di L. 90 milioni. Tale somma viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 25302, che si istituisce nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1980 con la seguente denominazione: << Spese per la corresponsione dell' indennita' supplementare di fine servizio al personale proveniente dall' amministrazione statale, cessato dal servizio anteriormente al 1Ø luglio 1973 e per la corresponsione dell' indennita' di fine servizio al personale cessato dal servizio senza diritto alla stessa indennita' >>. All' onere derivante dai commi precedenti si fa fronte mediante riduzione di L. 90 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa dal capitolo n. 28001 (fondo di riserva per spese obbligatorie) del bilancio regionale suddetto. La spesa necessaria per l' attuazione della presente legge negli anni successivi sara' determinata annualmente con la legge di approvazione del bilancio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |