Impatto occupazionale degli interventi di spesa regionale.

Numero della legge: 68
Data: 1 giugno 1990
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1990

L.R. 01 Giugno 1990, n. 68
Impatto occupazionale degli interventi di spesa regionale.


(Pubblicata nel B.U. 20 giugno 1990, n. 17)


Art. 1
(Rapporto annuale sull'occupazione)

1. In conformita' ai principi annunciati negli articoli 34, 44 e 45 dello statuto della Regione Lazio ed ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nelle leggi 19 dicembre 1984, n. 863, 11 aprile 1986, n. 113, 28 febbraio 1987, n. 56 e nella legge regionale 18 aprile 1985, n. 46, l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, sentito il proprio comitato tecnico-scientifico e acquisito il parere della consulta per l'osservatorio, entro il 31 dicembre di ogni anno predispone e trasmette alla Giunta regionale un rapporto di valutazione degli effetti prodotti sull'occupazione nel corso dello stesso anno, da leggi regionali e nazionali e dai relativi provvedimenti di attuazione nell'ambito territoriale della Regione.

2. Tale rapporto deve contenere un'analisi sulle caratteristiche tecniche ed operative degli investimenti regionali e sui risultati, anche parziali, ottenuti ai fini dell'occupazione, nei singoli territori, con eventuali indicazioni per la modifica dell'investimento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in campo occupazionale.

3. Il rapporto di cui ai precedenti commi e' integrato da un elaborato contenente gli indicatori di particolare disagio occupazionale relativi al territorio regionale.


Art. 2
(Progetti e provvedimenti regionali in materia di occupazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i progetti previsti dalle leggi regionali in materia di sviluppo dell'occupazione devono contenere:
a) elementi di identificazione dell'investimento in relazione ai territori interessati ed all'oggetto dell'investimento;
b) gli indici di attivazione occupazionale per unita' di finanziamento, distinti secondo le singole aree territoriali d'intervento, ai fini della valutazione degli effetti, a breve periodo, sull'occupazione e sul reddito;
c) previsione sugli effetti a medio e lungo termine, indotti dalla realizzazione dell'intervento regionale, distinti secondo le singole aree territoriali, le categorie di addetti, numero di addetti (media annua), costo medio unitario, costo totale per categorie, reddito medio annuo unitario.

2. Tutti i provvedimenti amministrativi regionali disposti in attuazione delle leggi regionali in materia di sviluppo dell'occupazione devono contenere, dalla data di entrata in vigore della presente legge, previsioni sull'impatto occupazionale e sui risultati realizzati in materia di occupazione.


Art. 3
(Comitato tecnico di valutazione)

1. Le strutture regionali, nell'espletamento delle loro funzioni, si avvalgono del supporto conoscitivo dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro.

2. Le predette strutture, qualora ravvisino la necessita' di specifiche analisi e valutazioni sul rapporto tra costi e benefici dei singoli progetti o interventi regionali, possono avvalersi dell'opera del comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 4, che, in tal caso, funge da comitato tecnico di valutazione. Ai lavori del predetto comitato tecnico di valutazione possono essere chiamati a partecipare esperti per le materie trattate, in numero non superiore a tre unita', designati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta; un rappresentante dell'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e di ricerche per la programmazione economica del Lazio); uno della Fi.La.S. (Finanziaria laziale di sviluppo); nonche', su designazione dell'assessorato competente, dirigenti e funzionari regionali dei settori interessati.


Art. 4
(Rilevazioni statistiche. Piani occupazionali degli enti locali)

1. I beneficiari di agevolazioni o d'interventi d'investimento regionali per lo sviluppo dell'occupazione effettuati dalla Regione per il tramite degli enti locali territoriali, sono tenuti, al termine della fruizione del beneficio, ad indicare su apposito stampato predisposto dall'osservatorio regionale del mercato del lavoro, gli effetti occupazionali determinati dall'erogazione delle predette agevolazioni o dalla realizzazione degli interventi d'investimento. Tale stampato, debitamente compilato, deve essere inviato all'Osservatorio regionale del mercato del lavoro.

2. Le amministrazioni comunali, i loro consorzi e le amministrazioni provinciali redigono, entro il 31 dicembre di ogni anno, con l'assistenza tecnica dell'Osservatorio, il piano occupazionale derivante dagli investimenti previsti nei rispettivi bilanci di previsione.


Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in L. 50.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi previsti nel capitolo n. 07010, denominato: «Spese di funzionamento dell'Osservatorio del mercato del lavoro», nel bilancio regionale 1989.



Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.